TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ART. 711 C.P.C.



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P R O C U R A Avv. TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE EX ART. 711 C.P.C. I sottoscritti coniugi nato a il, di professione (C.F. ) e, nata a il di professione (C.F. ), entrambi residenti in, rappresentati e difesi in virtù di procura a margine del presente atto dall avv. Mauro D Isa ed elett.te dom.ti presso il suo studio in 81012 Alvignano (CE) al Corso Umberto I n. 64, il quale difensore dichiara ai sensi degli artt. 136, 140 IV co. e 176 II co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni, in via alternativa e discrezionale per l Ufficio, presso il proprio numero di fax (+39) 0823.614054 o indirizzo di posta elettronica maurodisa@libero.it, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2 del D.p.r. 11.02.2005 n. 68. PREMESSO CHE 1. in data si sono uniti in matrimonio concordatario, trascritto negli uffici del Registro Civile del Comune di, Atti di Matrimonio dell anno, N., parte, serie ; 2. dalla loro unione matrimoniale sono nati due figli: in data e la minore in data ; 3. nonostante i ripetuti tentativi di risolvere i loro conflitti, a causa della differenziazione dei caratteri e per le incomprensioni Vi nominiamo nostro procuratore e difensore nel presente procedimento ed in ogni altro connesso, quale che sia il grado o la fase. Vi conferiamo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare, estinguere, conciliare e transigere, incassare somme e quietanzare sì che non sia dato eccepirvi carenza di rappresentanza. Vi autorizziamo altresì a spiegare domanda riconvenzionale, a chiamare in causa terzi e a nominare domiciliatari e sostituti. Dichiariamo di aver preso visione dell informativa di cui all art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, e di autorizzarvi, singolarmente ed autonomamente, al trattamento dei nostri dati personali, anche quelli sensibili, a Voi separatamente riferiti per la nostra difesa. Dichiariamo di essere stati edotti di tutti i nostri diritti di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 Eleggiamo domicilio nel Vs. studio in Alvignano al Corso Umberto I n. 64, con procura di rato. --------------- -------------- Per autentica Avv. Mauro D Isa Pagina 1 di 5

intercorse, è venuta meno la comunione spirituale e materiale necessaria alla convivenza e pertanto il loro rapporto si è progressivamente deteriorato tanto da essere oramai divenuto intollerabile; 4. pertanto, al fine di evitare il degrado della situazione, hanno deciso di separarsi consensualmente per meglio tutelare gli interessi morali e materiali della figlia minore al fine di una sua migliore crescita ed inserimento sociale. TANTO PREMESSO essi istanti, come sopra rappresentati e difesi RICORRONO affinché, in conformità dell art. 711 c.p.c., previ gli adempimenti in sede presidenziale, il Tribunale voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: A. Essi coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge. B. Il figlio maggiorenne si è già da tempo allontanato da casa e vive tutt ora in un altra città con propri redditi e con nucelo familiare autonomo. C. La figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la madre. D. Il padre potrà vedere la figlia minore quando lo vorrà previo preavviso telefonico. Considerato il comune intento di separarsi e l età della figlia minore, la ripartizione dei tempi da trascorrere con la stessa si intende, pertanto, improntata alla reciproca Pagina 2 di 5

collaborazione tra i coniugi nell esclusivo interesse della figlia minore. E. La figlia minore potrà stare col padre e con la madre indifferentemente senza formalità di sorta. F. Durante le vacanze estive la figlia minore, se lo vorrà, potrà trascorrere un mese con il padr e potrà liberamente scegliere con quale dei genitori trascorrere le festività Pasquali e Natalizie. G. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l educazione o lo studio della figlia minore. H. Il sig. verserà alla sig.ra, entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, un assegno mensile di (Euro /00) a mezzo vaglia postale, di cui (Euro /00) a titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed (Euro /00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, a partire dal mese della comparizione in sede presidenziale, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT; I. Le spese mediche non coperte dal SSN (o dalla assicurazione sanitaria in corso), quelle per l acquisto dei libri di testo e quelle per il pagamento dell abbonamento ferroviario della minore necessario per recarsi a scuola, saranno pagate da entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno; J. La madre provvederà alle spese di vitto, a quelle relative all abbigliamento, alle attività sportive e ai viaggi culturali; K. La casa coniugale sita in, come pure il garage di pertinenza, è assegnata alla moglie che provvederà alle Pagina 3 di 5

eventuali volture ed al pagamento di tutte le utenze domestiche, tasse e tributi, nonché al pagamento del canone di locazione e delle eventuali spese di condominio ordinarie; L. L autovettura tg. di proprietà del sig., resterà in proprietà esclusiva della moglie, che si accollerà altresì il pagamento di tutti i relativi oneri, ivi compresi quelli inerenti il trasferimento della proprietà, mentre l autovettura tg., di proprietà del sig., resterà al marito che si accollerà tutti i relativi oneri; M. Ai soli fini patrimoniali, i beni mobili esistenti nell immobile sopracitato rimarranno nella disponibilità di entrambi i coniugi sino alla divisione patrimoniale definitiva, salvo diverso e comune accordo; N. Il Sig. provvederà ad asportare dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso; O. Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l espatrio e s impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti. I coniugi forniscono altresì il proprio consenso al fine dell eventuale espatrio della figlia minore. Si deposita: a. estratto dell atto di matrimonio; b. certificati di residenza; c. stato di famiglia; d. dichiarazioni dei redditi. Pagina 4 di 5

Il sottoscritto procuratore dichiara che, ai sensi dell art. 10 del D.P.R. 115/2002 come modificato, da ultimo, dall art. 2, c. 35 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sarà effettuato il versamento della soma di 37,00 quale importo previsto a titolo di contributo unificato., (marito) (moglie) Avv. Mauro D Isa NOTE LEGALI E INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT: Il presente atto è stato predisposto e realizzato dall Avv. Mauro D Isa e pubblicato sul sito http://www.studiolegaledisa.com. Chiunque volesse farne uso è autorizzato in tal senso purché la riproduzione sia fedele all originale, senza modifiche e/o alterazioni. La riproduzione necessita altresì della citazione della fonte di prelievo e del nominativo dell autore. Non è consentito l uso del presente atto a fini commerciali se non previa espressa autorizzazione dell autore (mailto:maurodisa@libero.it). L utilizzatore solleva l autore da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze che si dovessero riscontrare nel presente atto giudiziario. Pagina 5 di 5