LEGGE 104/92 E BENEFICI



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Chi può fare la domanda di legge 104: LEGGE 104/92 E BENEFICI invalidi civili (già riconosciuti o che chiedono contestualmente i due riconoscimenti); invalidi di servizio; invalidi Inail; invalidi di guerra; persone con una disabilità per cui non intendono chiedere riconoscimento di invalidità ma vogliano utilizzare i benefici della legge 104. La Commissione di invalidità dell Asl viene integrata da un operatore sociale affinché la valutazione medica venga integrata dalla relazione della menomazione con la vita lavorativa, sociale e di relazione della persona e ne permetta una visione globale. La difficoltà degli operatori sociali che sono nella Commissione è spesso la mancanza di informazioni rispetto ai singoli individui e l'impossibilità di un approfondimento in sede di Commissione. Per questo può essere utile che l assistente sociale di territorio o l operatore del servizio che ha in carico la situazione predisponga una relazione informativa rispetto ai disagi della persona, alla sua vita di relazione e all eventuale programma riabilitativo e di presa in carico. Per questo proponiamo una traccia per un relazione che possa fornire informazioni utili. Le procedure sono state modificate in questi ultimi anni in conseguenza del passaggio all Inps della titolarità del procedimento. L Asl ha oggi un solo ruolo accertativo; convoca e valuta la situazione; invia poi l esito all Inps che ha il compito di controllare ed inviare il verbale definitivo. Il verbale l.104 ha cambiato forma più volte negli anni. L ultima modifica non è solo formale ma sostanziale nel senso che il verbale con il semplice riconoscimento dello status di persona con handicap, con o senza situazione di gravità, viene integrato dalla Regione Lombardia (con indicazioni operative del 01.10.2008) da 4 nuovi punti con l obiettivo di semplificare al cittadino l accesso ai benefici connessi alla certificazione di handicap previsti dalla normativa. Ora il verbale viene spesso trascritto dall Inps, che provvede poi al suo invio. La richiesta di riconoscimento di legge 104 può dare tre differenti esiti: non handicap, che non comporta naturalmente alcun beneficio; handicap, che comporta per lo più benefici di tipo fiscale ed economico; handicap grave, che aggiunge ai benefici fiscali, una varietà di forme di astensione retribuita dal lavoro per i portatori di handicap e per i loro familiari. Possiamo elencare una serie di benefici, per lo meno quelli più chiaramente normati e più richiesti, distinti per tipo di riconoscimento. L'elencazione seguente non riesce sicuramente (ne lo pretende) ad essere completa in quanto il ventaglio delle possibilità aperte dal riconoscimento è estremamente vario ed in questi anni è divenuto progressivamente sempre più complesso sia nella sua definizione, sia nella sua applicazione. Oltre a ciò si pensi ad esempio al tempo libero (piscine, palestre, cinema, proposte ricreative, ecc.) dove possiamo trovare una diversità di proposte che dipendono per lo più dalla sensibilità del singolo gestore dell'iniziativa. Possiamo inoltre avere benefici che cambiano per modificazioni legislative che possono intervenire in modo sostanziale sulle agevolazioni concesse; è successo ad esempio con la legge n.183 del 4 novembre 2010 ed il Decreto n.119 del 18 luglio 2011 che sono intervenuti con un parziale riordinato della normativa in materia di congedi straordinari e permessi retribuiti a favore di dipendenti che assistono familiari con disabilità grave.

E' quindi indispensabile che ogni richiesta venga verificata con gli uffici competenti e preposti a concedere il beneficio. RICONOSCIMENTO DI HANDICAP: BENEFICI Contributo pari al 20% della spesa per la modifica agli strumenti di guida, a favore di titolari di patente speciale di guida A, B e C. Requisiti richiesti: - titolarità patente di guida speciale A, B e C in corso di validità; - modifica ai dispositivi di guida; - modifica rispondente alle prescrizioni riportate sulla patente; - mancata eventuale erogazione del medesimo contributo da parte di altro Ente; - mancata erogazione del contributo nei precedenti quattro (4) anni di altro contributo salve eccezioni. Benefici fiscali: 1. Agevolazioni per l acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l autosufficienza e l integrazione dei portatori di handicap di cui all articolo 3 della legge n. 104 del 1992: - detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l acquisto; - Iva agevolata al 4% sull acquisto. Le stesse agevolazioni valgono per l acquisto ed il mantenimento del cane guida per i non vedenti e per i servizi di interpretariato dei sordi. 2. Agevolazioni auto ed in particolare: - detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l acquisto, - Iva agevolata al 4% sull acquisto, - esenzione dal bollo auto, - esenzione dall imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. L agevolazione è concessa a disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Per questi disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all adattamento del veicolo. Il veicolo deve inoltre essere intestato al disabile. Solo se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell interesse del disabile. NOTE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI Art.27 Legge 104/92. La domanda può essere scaricata direttamente dal sito www.asl.bergamo.it o ritirata presso il Distretto Socio- Sanitario di residenza. La consegna della domanda e relativa documentazione potrà avvenire direttamente presso il Distretto Socio- Sanitario di residenza o spedita per posta al: Servizio di Medicina Legale - ASL Bergamo - Via Borgo Palazzo n. 130 24125 Bergamo. L'erogazione del contributo avviene con fondo attribuito dalla Regione Lombardia alla A.S.L., di regola dopo il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. E possibile scaricare la Guida alle agevolazioni fiscali ai disabili dal sito www.agenziaentrate.gov.it Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio. Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it. È possibile, inoltre, ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi: - ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13); - direttamente agli sportelli degli Uffici territoriali dell Agenzia.

3. Agevolazioni per l abbattimento delle barriere architettoniche; è prevista la detrazione Irpef delle spese sostenute. Rientrano nella categoria degli interventi agevolati: - quelli effettuati per l eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi). La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. 4. Spese sanitarie e mezzi di ausilio. Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile: - le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l acquisto di medicinali), - le spese di assistenza specifica (per esempio l assistenza infermieristica e riabilitativa). Per determinate spese sanitarie e per l acquisto di mezzi di ausilio inoltre è riconosciuta una detrazione dall Irpef del 19%. 5. Agevolazioni per l assistenza personale: - deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale o familiare; 6. La detrazione Irpef per i figli portatori di handicap. In particolare il contribuente che ha familiari fiscalmente a carico ha diritto ad una detrazione dall Irpef, il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo. La persona handicappata assunta presso gli enti pubblici ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. Art.21, Legge 104/92. Titolare del diritto è la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A ( ) assunta presso gli enti pubblici

RICONOSCIMENTO DI HANDICAP GRAVE 1. Ai benefici fiscali già previsti per le persone in situazione di handicap, nel caso in cui questa si connoti come situazione di gravità, si aggiungono altre possibilità: le agevolazioni auto si estendono senza necessità di modifiche del mezzo ai non vedenti e sordi, ai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell indennità di accompagnamento e ai disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. le agevolazioni per l abbattimento delle barriere architettoniche che già prevedono la detrazione Irpef delle spese sostenute includono i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge n.104/92. le agevolazioni per l'assistenza prevedono la detrazione Irpef nella misura del 19% delle spese sostenute per gli addetti all assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro (vedi Capitolo III); viene concessa solo nei casi di non autosufficienza del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana. Permessi retribuiti in caso di riconoscimento di handicap grave: Soggetti aventi diritto 1. Il dipendente in situazione di gravità. 2. I dipendenti genitori di figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave. 3 Il familiare di disabile grave (anche i genitori di figlio di età superiore ai tre anni). I familiari riconosciuti sono: il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2 grado, Solo in casi particolari le agevolazioni possono essere estese ai parenti ed affini di 3 grado. Modalità di fruizione 1 Può fruire alternativamente di: - due ore al giorno per ciascun giorno lavorato; - tre giorni interi di permesso al mese; - diciotto ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative, frazionabili per un tempo pari o superiore ad un'ora. 2. Può fruire alternativamente di: - prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del figlio; 3. Può fruire alternativamente di: - tre giorni interi di permesso al mese; - diciotto ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative, frazionabili per un tempo pari o superiore ad un'ora. Art.33 legge 104/92. Si sono succedute una serie di leggi e Circolari Inps e Inpdap che hanno normato e modificato il diritto. Importanti modifiche sono state introdotte dalla legge n.183 del 4 novembre 2010 e dal successivo Decreto legislativo n.119 del 18 luglio 2011. A questo riguardo l'ultima Circolare Inps di riferimento è la n.45 del 1 marzo 2011, che riporta un chiaro sunto dei soggetti aventi diritto e delle modalità di fruizione dei permessi.

Congedo straordinario in caso di riconoscimento di handicap grave: Soggetti aventi diritto 1. Il coniuge convivente della persona disabile; 2. Il padre e la madre anche adottivi o affidatari in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 3. Uno dei figli conviventi nel caso che i genitori o il coniuge convivente siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 4. Uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente o entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Modalità di fruizione Il congedo retribuito, continuativo o frazionato non può' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap grave e nell'arco della vita lavorativa di chi ne beneficia. Art.80 Legge388/2000, ripreso poi dall'art.42, com.5 del Decreto Legislativo 26.03.2001 che ha introdotto il congedo retribuito per i genitori di persone con handicap grave. Si sono succedute poi tre sentenze della Corte costituzionale (la n.233 del 16/06/2005, la n.158 del 18/04/2007 e la n.19 del 26/01/2009) che hanno ampliato il ventaglio degli aventi diritto. A questo proposito l'ultima utile circolare Inps di riferimento è la n.32 del 6 marzo 2012. E' importante a questo punto fare una precisazione per quanto riguarda gli artt. 12 e 13 della legge 104/92 dedicati rispettivamente al Diritto all'educazione e all'istruzione ed all'integrazione scolastica. A partire da questo diritto e sulla base del DPCM n.185 del 23 febbraio 2006, sono stati istituiti i Collegi per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap. Il procedimento relativo ai Collegi è utile alla sola assegnazione delle risorse per l'integrazione scolastica e non consiste nell'accertamento previsto dalle Commissioni di invalidità civile; non è inoltre utile ad ottenere i benefici concessi dal verbale rilasciato da quest'ultima. Il verbale del Collegio non può sostituire né essere sostituito dal verbale di riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap di cui abbiamo parlato in questo specifico lavoro. N.B. La presente tabella vuole solo essere un aiuto e uno strumento di orientamento nel complesso iter dei benefici legati alla legge 104/92 ma, data la complessità e la varietà delle situazioni, ogni beneficio deve essere valutato grazie ai competenti uffici. Inoltre l elencazione fatta è inevitabilmente incompleta e in continua possibile modificazione. Elaborata da Assistente Sociale, d.ssa Maria Teresa Corti, ASL di Bergamo, distretti di Ponte San Pietro, Zogno e Villa d Almè. Maggio 2013.