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Oggetto: Adempimenti previsti dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai fini della predisposizione del rendiconto consolidato. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d intesa con l Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce che l'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011, ha previsto che, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione della Regione, deve essere approvato anche il rendiconto consolidato con i suoi organismi strumentali e con il Consiglio regionale. Il rendiconto consolidato è quindi elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle del Consiglio regionale e quelle degli organismi strumentali della regione ed eliminando i trasferimenti fra le predette amministrazioni. Il rendiconto consolidato è predisposto secondo lo schema costituito: dal conto del bilancio e relativi riepiloghi; dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri; dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Al rendiconto consolidato devono, inoltre, essere allegati: il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi. L Assessore precisa che, essendosi la Regione avvalsa della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale all esercizio 2016, il conto economico e lo stato patrimoniale consolidato saranno approvati entro il 31 luglio 2017, con riferimento alla gestione dell esercizio 2016. Pertanto, in concomitanza con il rendiconto dell esercizio 2015 sarà approvato esclusivamente il conto del bilancio consolidato riferito alla gestione dell esercizio 2015. Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato, la Regione disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali. L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d intesa con l Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, fa presente che, mentre il legislatore ha 1/5

specificato che il rendiconto consolidato delle Regioni comprende anche i risultati della gestione del Consiglio regionale, al fine del consolidamento dei conti occorre stabilire se la Regione annovera organismi strumentali nella sua organizzazione. Gli organismi strumentali, secondo la definizione di cui agli artt. 1, comma 2, lett. b) e 47 del D.Lgs. n. 118/2011, sono articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotati di autonomia gestionale e contabile, quindi di un proprio bilancio, privi di personalità giuridica, dei quali la Regione si avvale per il conseguimento dei propri obiettivi. Gli organismi strumentali della Regione sono tenuti ad adottare il medesimo sistema contabile della Regione stessa e adeguano la propria gestione alle disposizioni del citato decreto n. 118/2011. Per meglio chiarire, l'assessore precisa che gli organismi strumentali si distinguono dagli Enti strumentali, che trovano invece la loro definizione nell'art. 11-ter del decreto legislativo citato. Tali enti, assieme agli organismi strumentali, alle società partecipate e alle società controllate costituiscono il gruppo amministrazione pubblica, per il quale è previsto per il 2017 la predisposizione del bilancio consolidato, documento diverso e distinto dal rendiconto consolidato. L'Assessore rammenta, quindi, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/16 del 6 maggio 2015, con la quale è stato approvato il bilancio armonizzato della Regione con funzione conoscitiva, è stato precisato che le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. che disciplinano gli schemi del bilancio di previsione e consuntivo nonché la gestione finanziaria armonizzata, recepite con l art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, trovano applicazione in riferimento a tutto il comparto regionale inteso nel complesso della Regione e dei suoi organismi strumentali e che i risultati della gestione complessiva troveranno visibilità nel rendiconto consolidato della Regione per l anno 2015, ai sensi del citato art. 11, comma 8, del medesimo decreto. Nel corso del 2015 è stata, pertanto, effettuata la ricognizione delle possibili fattispecie che potevano presentare le caratteristiche per essere ricondotte agli organismi strumentali della Regione. L analisi suddetta, svolta dai competenti uffici della Direzione generale dei Servizi finanziari e delle Direzioni generali interessate, ha portato ad escludere la sussistenza di organismi strumentali della Regione, come definiti dalle citate disposizioni del decreto n. 118/2011. In particolare, l Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d intesa con l Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, fa presente che in riferimento ad alcune fattispecie oggetto dell analisi - rappresentate dalle contabilità speciali, fra cui il Piano di Rinascita, l ENPI e il F.I.T.Q. - sono state individuate caratteristiche in parte analoghe a quelle sopra richiamate, ma che, sulla base di approfondimenti tecnici effettuati congiuntamente dalle Direzioni generali competenti per materia, sono stati evidenziati altri elementi, valutati preponderanti, che hanno portato comunque a concludere nel senso di escludere anche tali fattispecie dal novero degli organismi strumentali in argomento, per le motivazioni di seguito 2/5

esposte. a. Piano di rinascita e altre contabilità speciali. Le contabilità speciali attualmente aperte sono state istituite con legge statale nel rispetto delle regole contabili da quest ultima determinate che non possono essere pertanto conciliate con le disposizioni dettate per la Regione con il D.Lgs. n. 118/2011. Tra le contabilità speciali istituite da legge statale è presente il programma di interventi ex. legge n. 402/1994 (Piano di Rinascita), approvato per contrastare i gravi problemi occupazionali della Sardegna. Con Delibera CIPE del 20.11.1995 è stato approvato un primo riparto dei finanziamenti per gli anni 1994/1995 Programma Stralcio e con successiva delibera n. 144 del 22.12.1998, il CIPE ha approvato la riprogrammazione delle risorse Programma di intervento per gli anni 1998/1999. Tali programmi di interventi sono stati gestiti originariamente dal Centro regionale di programmazione e successivamente attribuiti alla competenza delle Direzioni generali e dei servizi competenti nella materia cui afferisce ciascun intervento; la gestione contabile è separata ed autonoma rispetto a quella del bilancio regionale, essendo la contabilità in questione operata mediante un autonomo bilancio, apposito conto bancario separato da quello di tesoreria regionale e soggetta a regimi di rendicontazione (a seguito della presentazione di stati di attuazione) stabiliti dal CIPE. La predetta contabilità speciale, priva di personalità giuridica, non può peraltro essere considerata organismo strumentale regionale, secondo la definizione poc anzi richiamata, in quanto istituita con legge dello Stato e disciplinata con le delibere CIPE, che ne hanno definito lo schema di bilancio, articolato per Titoli di entrata e spesa, e di rendicontazione della gestione contabile, non modificabile autonomamente dalla Regione secondo gli schemi del bilancio armonizzato ai sensi di quanto prescritto dall art. 47, comma 2, del decreto n. 118/2011. L Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio informa inoltre che è in fase di completamento la rendicontazione conclusiva dei programmi di interventi di cui alla soprarichiamata delibera CIPE n. 144, a seguito della quale verrà richiesta allo Stato la chiusura della contabilità speciale in argomento; b. ENPI. Attraverso l ENPI, la Regione Sardegna svolge compiti di esecuzione amministrativa e finanziaria del Programma per conto di tutti i Paesi partecipanti. Con legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, è stato istituito l'ufficio temporaneo per la realizzazione del programma comunitario ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013, con funzioni e compiti di Autorità di gestione del programma. La contabilità adottata sulla base 3/5

della normativa europea di riferimento non ha personalità giuridica e rileva esclusivamente le risorse di provenienza comunitaria destinate ai partecipanti al programma. L attuale sistema contabile ENPI si configura come contabilità speciale in quanto dotata di un proprio bilancio e di un conto corrente bancario dedicato, di cui al Regolamento (CE) n. 951/2007; l apertura del predetto conto costituisce per la Commissione Europea il presupposto necessario per una sana e trasparente gestione del bilancio comunitario da parte della Regione Sardegna che, in qualità di Autorità di gestione, amministra le risorse finanziarie a vantaggio dell intera area di cooperazione. La rendicontazione delle spese per il programma ENPI viene trasmessa, previa approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio Congiunto, esclusivamente alla Commissione Europea secondo lo schema di rendiconto dalla stessa richiesto. Tale schema si articola in due macro categorie corrispondenti al budget per Progetti e al budget per Assistenza tecnica. Il primo risulta sotto articolato per Priorità e Misura mentre il secondo risulta sotto articolato per categorie di costo e componenti (Segretariato tecnico congiunto, Comitato di Valutazione progetti, Comitato di Monitoraggio, Autorità di Audit, Piano di Comunicazione, Autorità di Gestione, Antenna di Aqaba e Antenna di Valencia). Sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che l ENPI non possa essere annoverato tra gli organismi strumentali della Regione, secondo le definizioni sopra richiamate, essendo lo stesso organismo preordinato al conseguimento di obiettivi che travalicano quelli propri della regione e non essendo la regione stessa deputata a modificare autonomamente gli schemi di bilancio e contabili stabiliti dalla Commissione europea; c. F.I.T.Q. Il Fondo per l integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell Amministrazione regionale (F.I.T.Q.), è un soggetto giuridico rilevante ai fini fiscali, dotato di un certo grado di autonomia patrimoniale e di autonomia contabile e gestionale, benché privo di personalità giuridica. Il F.I.T.Q. eroga l indennità di fine rapporto, nonché gli assegni pensionistici integrativi della pensione principale, le cui somme derivano dal rapporto di lavoro dei dipendenti e consistono in contribuzioni a carico dell Amministrazione regionale, in qualità di datore di lavoro, nonché a carico degli iscritti. Il F.I.T.Q. si avvale ai termini di legge di risorse personali e strumentali messe a disposizione dall Amministrazione regionale e non costituisce un articolazione organizzativa della Regione. Vale, infine, anche per il F.I.T.Q., quanto già specificato per le contabilità speciali sopra individuate, ossia che, attraverso il medesimo, la Regione non consegue propri obiettivi ai 4/5

sensi dell art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Si ritiene, pertanto, che neanche quest ultimo possa essere annoverato tra gli organismi strumentali della Regione, secondo la definizione sopra richiamata. La Giunta regionale, udita e condivisa la relazione dell'assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d intesa con l Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale di Servizi Finanziari, del Direttore generale dell Organizzazione e metodo e del personale e del Direttore generale dell'enpi DELIBERA di approvare che il rendiconto consolidato della Regione Sardegna è costituto dal rendiconto dell'amministrazione regionale e dalle risultanze della gestione del Consiglio regionale. Il Direttore Generale Alessandro De Martini Il Presidente Francesco Pigliaru 5/5