Città di Albino. (Albì) Provincia di Bergamo. Ufficio Servizi alla Persona Albino, lì 01/12/2011 Prot. 0025521



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Transcript:

Ufficio Servizi alla Persona Albino, lì 01/12/2011 Prot. 0025521 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "ALLA PERSONA" ALLA PERSONA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI: PAPETTI LAURA e p.c. PAPETTI LAURA BENEDETTI GIOVANNA MARIA e p.c. ESPOSITO DANIELE CUGINI PAOLA MARIA e p.c. ZANGA DAVIDE BIANCHI MARCO e p.c. RIZZI PIERGIACOMO CARRARA DAVIDE TERZI FABIO AGLI ASSESSORI COMUNALI: e,p.c. - AL SIG. SINDACO GUALINI GEROLAMO - AL PRESIDENTE DEL C.C. e VICE P. BENINTENDI ROBERTO - Al SEGRETARIO GENERALE ARMELLINI SILVANO - ALLA SEGRETERIA OPERATIVA PETTENI FRANCO - ALLA SEGRETERIA CHIESA ANDREA - ALBO PRETORIO ZANGA LARA - ALL UFF. MESSI CARRARA MONIA ELISABETTA La S.V. è invitata a partecipare alla riunione che la Commissione Consiliare Permanente "Alla Persona" che si terrà presso la sede Municipale il giorno MERCOLEDI 7 DICEMBRE 2011 ALLE ORE 17,15 IN PRIMA CONVOCAZIONE ALLE ORE 17,30 IN SECONDA CONVOCAZIONE per la trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Piano diritto allo studio 2011/2012 2. Convenzione con le scuole dell infanzia paritarie di Albino (all.1) 3. Varie ed eventuali Il testo del diritto allo studio vi verrà inviato entro lunedì 5 dicembre 2011 e si informa che il verbale della commissione precedente è stato pubblicato sul sito internet del comune di Albino www.albino.it. Nel raccomandare la Vostra presenza e la puntualità, si inviano i più cordiali saluti. f.to Il Presidente Benedetti Giovanna Maria N.B.: AI SENSI DELL'ART.44 DELLO STATUTO COMUNALE LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE "ALLA PERSONA" SONO APERTE AL PUBBLICO

All.1) COMUNE DI ALBINO () CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL INFANZIA DI ALBINO A GESTIONE AUTONOMA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. L anno duemilaundici... del mese di... alle ore... in Albino e nella residenza Municipale si sono spontaneamente costituiti: - VERGANI MAURIZIO, nato a Ranica il 5/11/1951, responsabile dell Area II Servizi alla Persona, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta, da una parte e dall altra; -LOCATELLI DON GIUSEPPE, nato a Ciserano il 17.07.1950 rappresentante legale della scuola materna Centro per la Famiglia S. Giovanni Battista con sede in Albino - via M.O. Briolini n.2 (C.F. 80026180168), domiciliato per la carica presso la sede della scuola, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell interesse dell Ente rappresentato; - DEL BELLO DON RENATO nato a Casazza il 01-08-1943 rappresentante legale della Scuola Materna SS. Angeli Custodi con sede in Bondo Petello - via T.Tasso 10/E (C.F.80006870168), domiciliato per la carica presso la sede della scuola, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell interesse dell Ente rappresentato; - BERZI Don DIEGO nato a Chiuduno il 03/02/1954 rappresentante legale della Scuola Materna Giovanni XXIII con sede a Comenduno, via S. Maria n. 13 (C.F. 95012540167), domiciliato per la carica presso la sede della scuola, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell interesse dell Ente rappresentato; -FINAZZI DON MICHELANGELO rappresentante legale della Scuola Materna Valle del Lujo con sede a Fiobbio, in Piazza Pierina Morosini n.3 (C.F. 80006850160), domiciliato per

la carica presso la sede della scuola,il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell Ente rappresentato. Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano all assistenza dei testimoni. PREMESSO CHE: 1. Le scuole dell infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, svolgono un importante funzione educativa e sociale e garantiscono pari opportunità di frequenza e disponibilità di posti a tutti i cittadini ; 2. I Comuni nell ambito delle proprie competenze in materia di Diritto allo Studio intervengono anche finanziariamente per il sostegno di queste importanti realtà educative del territorio e per garantire parità di condizioni e servizio rispetto alle scuole dell infanzia statali; 3. Nel territorio di Albino esistono quattro scuole dell Infanzia paritarie e due scuole dell Infanzia statali; CONSIDERATO CHE : 1) La L.R. sul Diritto allo Studio 20 marzo 1980 n.31 all art. 5 prevede che Tutti gli alunni delle Scuole Materne pubbliche e private, a norma del successivo art. 10, fruiscono dei servizi della presente legge, riconoscendo il principio che tutte le scuole materne indistintamente, pubbliche o private, svolgono un servizio pubblico; 2) le scuole dell Infanzia autonome del territorio di Albino sono autorizzate al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia delle competenti autorità scolastiche; 3) le stesse sono aperte ai bambini in età prescolare con precedenza per quelli residenti nel Comune; 4) la Regione Lombardia, con la L.R. 6 agosto 2007, n. 19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia art.7 ter, sostiene l attività delle scuole dell infanzia non statali e non comunali con un intervento finanziario integrativo rispetto a

quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie; Tutto ciò permesso, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART.1 Il Comune di Albino, come sopra rappresentato, concorre con le Scuole dell Infanzia succitate nella spesa di gestione ordinaria degli Istituti siti nello stabile di loro proprietà. ART. 2 a) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; b) La presente convenzione ha validità triennale; ART. 3 Gli Enti di gestione delle Scuole dell Infanzia si impegnano: a) Ad accettare come propri consiglieri di amministrazione due rappresentanti comunali per ogni scuola, designati uno dal gruppo di maggioranza e uno dal gruppo di minoranza consiliari e nominati con decreto del Sindaco, purché cittadini di Albino residenti nel bacino d utenza della scuola Materna; per la scuola materna Centro per la Famiglia S. Giovanni Battista- Scuola Materna di Albino e per la Giovanni XXIII di Comenduno un solo rappresentante come da loro statuto, designato dal gruppo di maggioranza. b) A determinare la retta mensile a carico delle famiglie degli alunni frequentanti la scuola materna con criteri di ripartizione delle quote in base alle fasce di reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare determinate dal Consiglio Comunale per i servizi scolastici. Tali fasce sono, al momento della sottoscrizione della convenzione, fissate a: 0,00 6120,00 6120,01-10.200,00 10.200,01-15300,00

15.300,01 e oltre Si auspica inoltre che le quattro scuole materne paritarie presenti sul territorio intraprendano un percorso di confronto sulle rette e giungano gradualmente ad un uniformità di tariffe in modo da garantire parità di servizi e costi ai cittadini di Albino. Nel caso in futuro il Consiglio Comunale dovesse procedere alla ridefinizione delle fasce di reddito ISEE, le scuole materne si impegnano a recepire i nuovi valori entro un anno dalla loro entrata in vigore. c) A garantire: Il riferimento alle Nuove indicazioni nazionali D.M. 68/2007; La libertà di insegnamento, tenuto conto anche dello spirito e dei principi che hanno contribuito alla costituzione della Scuola Materna; L assenza di qualunque discriminazione, anche di tipo religioso, nell accettazione dei richiedenti del servizio. Per una gestione più partecipata delle famiglie degli utenti della Scuola Materna e nello spirito della normativa in materia quali: il D.P.R. 416/74 istitutivo dei decreti delegati e la Legge Regionale n. 31/1980, nel caso in cui non sia prevista, per statuto o per regolamento la presenza dei rappresentanti dei genitori, si deve provvedere alla elezione di almeno n. 2 rappresentanti dei genitori stessi, che partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d Amministrazione. A prevedere momenti partecipativi precipui per singola scuola o dove necessario, per singola sezione, nei quali vengono illustrati il programma didattico e il suo svolgimento durante il corso dell anno scolastico; a tal proposito deve provvedere alla costituzione dell Organo collegiale di governo in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416/1974. Le sezioni di norma non dovranno essere costituite da un numero di alunni superiori a 29 e non inferiore a 18. In presenza di disabili la soglia massima si abbassa (20 in presenza di due disabili);

Per il servizio attinente l assistenza sanitaria riabilitativa e socio-pedagogica dovranno essere utilizzate le strutture dell Azienda sanitaria locale della e della Società Servizi Socio-Sanitari Valle Seriana. La scuola accoglie e provvede all assistenza dei soggetti portatori di handicap. L assistenza viene organizzata in collaborazione con l Ente Gestore del Piano di Zona Legge 328 /2000, i Dirigenti scolastici, la Neuropsichiatria Infantile e l Assistente Sociale Comunale. d) a condividere percorsi di formazione con gli insegnati della scuola dell infanzia statale; c) a condividere momenti di accompagnamento verso l ingresso alla scuola primaria in accordo con gli insegnanti della scuola statale; ART. 4 I Presidenti delle scuole dell Infanzia dovranno presentare entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio di esercizio dell anno solare precedente redatto secondo le vigenti disposizioni del Codice Civile; devono altresì comunicare entro il 10 settembre di ogni anno i dati relativi al funzionamento della scuola e all organico scolastico. Nr. di alunni per ogni sezione distinti tra residenti e non residenti; nr. di insegnanti, rette stabilite per l anno scolastico (incluse eventuali quote di iscrizione e quote per pagamento di servizi di anticipo e posticipo o altre quote relative a servizi accessori o facoltativi) Gli stessi sono altresì tenuti a partecipare al tavolo di coordinamento delle scuole dell infanzia statali e non statali voluto dall Amministrazione comunale e a coordinarsi con le altre realtà territoriali, comunicando al più presto i dati sulle iscrizioni al fine di garantire parità di condizioni di accesso ai cittadini ed evitare liste d attesa o doppie iscrizioni.

ART. 5 Gli Enti di gestione si impegnano ad osservare le seguenti norme regolamentari per il funzionamento delle Scuole dell Infanzia: A) UTENTI DEL SERVIZIO: - Sono ammessi alla frequenza della Scuola dell Infanzia con priorità i residenti nella frazione e comunque, senza discriminazione alcuna, i bambini che abbiano compiuto il terzo anno di età o che compiano i tre anni nel corso dell anno scolastico secondo i tempi e le norme previste dalle leggi nazionali; è comunque garantita la continuità didattica all interno della stessa sezione per chi ha frequentato nell anno scolastico precedente. - L orario giornaliero di apertura della scuola materna non deve essere inferiore a 7 ore per cinque giorni alla settimana, escluse le festività infrasettimanali e le vacanze previste dal calendario scolastico per le scuole materne statali; - L assistenza potrà essere prolungata oltre il normale orario giornaliero secondo le necessità di orario lavorativo dei genitori, su decisione del Consiglio di Amministrazione. B) IL PERSONALE:.- Si raccomanda il rispetto della normativa vigente per le scuole paritarie - L Ente gestore si impegna a garantire l applicazione, nei confronti del personale dipendente del trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL FISM/OO.SS. ART. 6 Il Comune di Albino concorre nelle spese di gestione delle scuole dell infanzia paritarie con un contributo approvato annualmente in sede di Bilancio di Previsione e in caso di necessità con servizi concordati con i referenti delle scuole, vedasi per esempio il servizio di assistenza per alunni portatori di handicap e servizio di trasporto. Il contributo presunto per l anno scolastico 2011/2012 è di Euro 160.860,00 (da suddividere tra le scuole in base alle modalità indicate all art.7). Per i due anni scolastici successivi, in via presuntiva, il contributo sarà di pari importo L'assistenza educativa a favore bambini disabili,

segnalati dagli organi competenti, sono a carico del Comune. ART. 7 Il Comune riconoscerà a ciascuna scuola dell Infanzia nell anno scolastico 2011-2012 un contributo di 420,00 Euro, per ogni alunno iscritto residente nel Comune di Albino. L entità del contributo verrà definita annualmente con l approvazione del Piano per il Diritto allo studio. Verrà suddiviso con le seguenti modalità- - 93% della quota pro capite per le spese ordinarie. - 7% della quota pro capite per i progetti speciali di cui all'art. 10. Il contributo è riferito ai soli iscritti alla scuola dell infanzia e non agli alunni iscritti alla sezione primavera. ART. 8 Il contributo per spese ordinarie verrà erogato in acconto del 70% entro il 31 marzo di ogni anno ed in saldo del 30% entro il 20 agosto di ogni anno, previa verifica della consegna della documentazione richiesta all art. 4. Il contributo per progetti speciali verrà erogato a fine anno scolastico con le modalità specificate all'art. 10. Il contributo è assoggettato per legge ad una ritenuta del 4 % in base all art. 28 c.2 D.P.R. n. 600/73; ART. 9 Gli Enti gestori delle scuole dell Infanzia si impegnano inoltre : a determinare rette differenziate in presenza di più componenti dello stesso nucleo familiare applicando una riduzione del 10% per ogni fratello frequentante oltre il primo; ART. 10 Per poter accedere al finanziamento dedicato ai progetti speciali i rappresentanti delle scuole inoltreranno specifica richiesta all Amministrazione. La richiesta, corredata da una relazione illustrativa del progetto educativo che si intende attuare, dovrà evidenziare: -obiettivi generali,

- strumenti da utilizzare, - costi dell iniziativa. L Amministrazione Comunale, esaminate le richieste, ripartirà lo stanziamento con criterio pro capite e con esclusione dei non residenti a fine anno scolastico a seguito di presentazione delle relazioni delle attività svolte corredate di rendiconto economico. Il contributo spettante non dovrà superare la spesa sostenuta. ART. 11 La presente convenzione ha la durata di tre anni con decorrenza settembre 2011 e termina al 31.08.2014 Per quanto non previsto dal presente atto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge. L Assessorato alla Pubblica Istruzione accerta le inadempienze agli obblighi sottoscritti dalle parti contraenti, inadempienza comunicata a questa Amministrazioni anche a mezzo dei rappresentanti in seno ai Consigli di Amministrazione. ART. 12 Tutte le spese relative alla presente convenzione inerenti e conseguenti fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del Comune. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso ai sensi dell art. 5 comma 2 D.P.R. 26.04.1986. Letto, firmato e sottoscritto. COMUNE DI ALBINO (Vergani dott. Maurizio) SCUOLA MATERNA CENTRO PER LA FAMIGLIA S. GIOVANNI BATTISTA (Locatelli Don Giuseppe)

SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII (Berzi Don Diego) SCUOLA MATERNA VALLE DEL LUJO (Finazzi Don Michelangelo) SCUOLA MATERNA SS. ANGELI CUSTODI (Del Bello Don Renato)