STRUTTURA DEI DIPARTIMENTI



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1 STRUTTURA DEI DIPARTIMENTI Regolamento 1

STRUTTURA DEI DIPARTIMENTI Regolamento 1. Dipartimenti: Sono struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti, secondo lo schema previsto dal DPR 212/05 e in cui confluiscono i professori dell'accademia in servizio di ruolo con incarico contrattuale a tempo indeterminato o determinato. 1. E' possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio. 2. L Accademia di Belle Arti di Bari attiva i seguenti dipartimenti: Arti visive, Progettazione e Arti applicate. Organi dei Dipartimenti: a) Responsabile di Dipartimento - Raccoglie le istanze di indirizzo dal C.A. per consegnarle ai singoli Coordinatori delle Scuole. Il Responsabile ottimizza i progetti istituzionali deliberati dalle Scuole, rinviando ai Coordinatori i relativi aggiustamenti necessari. Eletto tra i professori di I o II fascia, resta in carica per un periodo di tre anni rinnovabile. Coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito del Dipartimento, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali; Concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili; Coordina la programmazione didattica e di ricerca meta progettuali delle scuole dipartimentali di appartenenza; Propone al Consiglio Accademico, anche su indicazione dei Consigli di Scuola l istituzione di Corsi di Formazione alla Ricerca artistica, di Perfezionamento e Master organizzandone le relative attività e strutture didattiche; Esprime parere e avanza proposte al Consiglio Accademico in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di professore di I e II fascia nel rispetto delle normative vigenti e contenute nel CCNL; 2

avanza agli organi di governo dell Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, per lo sviluppo e l attuazione dei piani di didattica, di produzione, esposizione e ricerca; Coordina tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico. b) Coordinatore di Scuola - Convoca il Consiglio di Scuola per definire le finalità i mezzi necessari alla realizzazione dell'obiettivo didattico della Scuola. coordina i programmi e lo svolgimento dei singoli insegnamenti formula al Responsabile del Dipartimento proposte in ordine all'utilizzo delle risorse propone la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso propone iniziative di carattere culturale artistico e scientifico propone al Responsabile del Dipartimento la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici del corso Eletto tra i professori di I fascia, o II fascia, per un periodo di 3 anni rinnovabile. c) Consiglio di Scuola Composto dai Professori di I e II fascia che ricoprono uno o più insegnamenti del corso e dai docenti a contratto nonché da una rappresentanza di 2 (1+1 sostituto) studenti iscritti al corso designata dalla Consulta degli Studenti. 3

2 REGOLE GENERALI FUNZIONI delle STRUTTURE DIDATTICHE: SCUOLA e DIPARTIMENTO 4

REGOLE GENERALI FUNZIONI delle STRUTTURE DIDATTICHE: SCUOLA e DIPARTIMENTO SCUOLA PREMESSA Le regole generali servono a istituire e definire i protocolli ufficiali per documentare le attività e la comunicazioni di tutte le Strutture Didattiche. Scuole e Dipartimenti che hanno l obbligo di riunirsi almeno 8 volte all anno. Art. 1 - La Scuola - Il Regolamento di Scuola dell'accademia di Belle Arti di Bari, con sede in via Re David, 189/c 70125 - Tel. 080.55 66 471 Fax 080.55 74 840 - aba@accademiabelleartiba.it - è formulato in conformità alla Legge 21.12. 1999, n. 508 e del DPR 28. 02. 2003 n. 132 e del DPR 8. 07. 2005 n. 212, e del DPR n.123 del 30. 09. 2009, ed è regolamentata e organizzata in conformità ai criteri determinati dalle disposizioni di legge. Art. 2 - Compiti della Scuola - Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna Scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti (art. 5 DPR 212). Il Consiglio di Scuola è quindi, l'organismo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività della Scuola. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti attività: 1. E responsabile e disciplina i criteri e le modalità delle attività didattiche, coordinandosi con i singoli docenti e salvaguardando l autonomia dell insegnamento; 2. Predispone e promuove le attività della Scuola; 5

3. Predispone le attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori disciplinari di propria competenza, con riferimento ai corsi di studio, ai master e ai corsi di dottorato di ricerca, su proposta dei singoli docenti; 4. Propone e organizza l attivazione di master e dottorati di ricerca; 5. Fissa i criteri generali per l'uso dei fondi attribuiti, per l'utilizzazione delle attrezzature e per l organizzazione degli spazi; 6. Propone ed è responsabile di convenzioni e contra8i verificandone la possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali della Scuola. Su proposta del Dipartimento viene approvato dal C.A.; 7. Cura la promozione della ricerca; mentre il Dipartimento ne coordina lo sviluppo ai sensi dell art. 5, comma 2, del DPR 212 8. Avanza proposte al Dipartimento, nei settori disciplinari di propria competenza, su richiesta dell'istituzione, concorre alle procedure di chiamata dei professori per nuovi insegnamenti, una volta acquisita l approvazione del C.A. Si coordina tramite il Dipartimento con la Direzione. 9. Partecipa attivamente come coordinatore allo svolgimento dei contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, attività di ricerca, di consulenza e di servizio; 10. Svolge le attività ulteriori attribuite alle Scuole dalle Leggi e dai Regolamenti ; 11. La Scuola, inoltre, sempre in seguito a presentazione del Dipartimento al C.A. e dopo l approvazione dello stesso, quindi dopo l approvazione del C.d.A. e la stipula firmata dal Presidente, svolge attività didattiche complementari, anche in collaborazione con il MIUR, le Università le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici o privati, gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali, artigianali, industriali e sindacali, aventi ad oggetto: a. corsi di perfezionamento; b. corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale; c. corsi di formazione post-laurea e post-diploma; d. corsi per studenti lavoratori serali e con finalità propedeutiche finalizzate all accesso dei corsi di studio ordinari; f. Le attività di cui ai comma 1 e 2 sono svolte sulla base di un piano economico in cui vengono indicati i costi, diretti e indiretti, ad esse specificamente connessi. 6

Le attività di committenza sociale e le attività didattiche complementari sono approvate dal Consiglio di Scuola nel rispetto di condizioni, modalità e termini stabiliti dal Regolamento dell Accademia di Belle Arti per la disciplina delle attività per conto terzi. Art. 3 - Composizione e afferenze: 1. Alla Scuola afferiscono i professori di ruolo che abbiano liberamente esercitato il relativo diritto di opzione. 2. Nelle richieste di afferenza alla Scuola, formulate in ottemperanza alle norme relative dettate dal regolamento sulle afferenze dell Accademia di Belle Arti di Bari, devono indicarsi settore disciplinare di appartenenza, che deve essere presente nell offerta formativa, e le attività didattiche e di ricerca. Art. 4 - Composizione del Consiglio: 1 Il Consiglio di Scuola è composto dal Responsabile e da tutti i professori afferenti, nonché da una rappresentanza (1+1 sostituto) degli studenti iscritti alla Scuola, designati dalla Consulta. 2. Il Responsabile di Scuola è eletto dai professori afferenti e rimane in carica 3 anni, rieleggibile una sola volta consecutivamente(3+3). 3 I professori a contratto o incaricati possono far parte dell elettorato attivo all interno della Scuola cui afferiscono e non possono candidarsi per ricoprire la funzione di Responsabile di Dipartimento o di Coordinatore. Art. 5 - Convocazione del Consiglio 1. Il Consiglio è convocato dal Responsabile, tramite comunicazione scritta con firma di presa visione, e-mail o telefonica, dall Amministrazione, quando se ne presenti la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei professori che afferiscono alla Scuola, con avviso di convocazione contenente l indicazione del giorno, dell ora, del luogo dell adunanza e dell'ordine del giorno. Esso deve essere comunicato ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. 7

2. E ammessa la convocazione d urgenza del Consiglio. Essa va specificata nell avviso di convocazione, che comunque deve essere comunicato almeno 48 ore prima della riunione. 3. Delle riunioni del Consiglio il coordinatore le presiede, viene redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante, individuato all interno del Consiglio di Scuola. Art. 6 - Funzioni del Coordinatore (Responsabile di Scuola): 1. Il Coordinatore rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Consiglio, curando l'esecuzione di quanto deliberato dal C.A. su sue proposte. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dal presente regolamento, dai regolamenti di Istituto e dalla normativa vigente su ratifica del C.A. 2. Il Coordinatore di Scuola: a) predispone annualmente le richieste di finanziamento per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca, nonché per lo svolgimento delle attività didattiche; b) propone il piano annuale delle ricerche e l eventuale organizzazione di laboratori anche in comune con altre strutture, istituzioni scientifiche e istituzioni universitarie, italiane o straniere, predisponendo i relativi strumenti organizzativi; c) redige, annualmente, una relazione sullo stato e sui risultati della ricerca e della didattica; d) cura la predisposizione della programmazione; e,) Il Responsabile di Scuola si adopera per promuovere il coordinamento con le altre scuole dello stesso Dipartimento ed anche con Scuole extra Dipartimento Il Responsabile di Scuola non può ricoprire altri ruoli di gestione all'interno dell'organizzazione delle Strutture Didattiche, ovvero NON PUO' CONTEMPORANEAMENTE ESSERE MEMBRO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO; DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ; DELLA RSU; NE' COORDINATORE/RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO O DIRETTORE D'ACCADEMIA 8

Art. 7 - Elezioni del Coordinatore (Responsabile) di Scuola 1. Il Responsabile è eletto tra i professori di ruolo afferenti alla Scuola. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza dei votanti e non sono ammesse deleghe di voto 2. L elettorato passivo è composto da tutti i componenti della Scuola docenti di I e II fascia salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 3. 3. Il Responsabile eletto sarà ratificato con decreto del Direttore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile una sola volta consecutivamente. 4. Le elezioni sono indette dal Direttore su richiesta del Coordinatore Responsabile di Dipartimento dopo l'approvazione del Consiglio Accademico almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. La presentazione della lista dei candidati deve essere pubblicata almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. 5. La Commissione Elettorale trasmette il verbale di elezione al Consiglio Accademico e al Direttore per la nomina. 6. Il Responsabile entra in carica all'indomani del risultato elettorale 7. In caso di anticipata cessazione, si indicono nuove elezioni. Art. 8 - Sostituto del Responsabile Il Responsabile può designare, tra i professori del Consiglio di Scuola, un suo sostituto delegato che ne eserciti le funzioni in caso d impedimento o di assenza, nelle riunioni di Dipartimento o nelle convocazioni di Scuola per al massimo tre volte nel corso di un Anno Accademico, pena decadenza dell incarico. Art. 9 Commissione crediti Il Consiglio di Scuola individua in tre professori di ruolo, membri della commissione crediti, che si riunirà tre volte l anno nei mesi di novembre marzo e giugno e ove vi fosse la necessità ulteriormente per verificare e valutare le apposite domande degli studenti, presentate presso la segreteria didattica. 9

Art. 10 - Modifiche del regolamento 1. Il regolamento della Scuola è approvato dal Consiglio Accademico su proposta del Coordinatore di Dipartimento ed è trasmesso al Direttore. 2. Le modifiche al regolamento sono proposte dal Consiglio di Scuola e deliberate dal Consiglio Accademico su presentazione del Coordinatore di Dipartimento e quindi trasmesse al Direttore. 10

3 DIPARTIMENTO 11

DIPARTIMENTO Art. 1 - Il Regolamento di Dipartimento dell'accademia di Belle Arti di Bari, con sede in via Re David, 189/c 70125 - Tel. 080.55 66 471 Fax 080.55 74 840 - aba@accademiabelleartiba.it - è formulato in conformità alla Legge 21.12. 1999, n. 508 e del DPR 28. 02. 2003 n. 132 e del DPR 8. 07. 2005 n. 212, e del DPR n.123 del 30. 09. 2009, ed è regolamentata e organizzata in conformità ai criteri determinati dalle disposizioni di legge. Al Dipartimento appartengono le Scuole di Dipartimento di Arti visive Pittura Scultura Grafica Dipartimento Progettazione e arti applicate Decorazione Scenografia Restauro Progettazione artistica per l impresa Dipartimento di Comunicazione e didattica dell' arte (Attualmente non attivato) Nuove tecnologie dell arte Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo Didattica dell'arte Art. 2 - Compiti del Dipartimento Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento fra le Scuole ad esso appartenente, coordina l'attività didattica, di ricerca e di produzione ed è responsabile dell'offerta formativa complessiva delle scuole in esso comprese, garantendone l autonomia. 12

Art. 3 - Composizione del Consiglio di Dipartimento Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Coordinatore/Responsabile di Dipartimento e dai Coordinatori/Responsabili di Scuola. Il Coordinatore di Dipartimento è eletto dai professori di I e II fascia di ruolo, afferenti al Dipartimento e rimane in carica 3 anni, rinnovabile una sola volta consecutivamente. Art. 4 - Convocazione del Consiglio Il Consiglio è convocato dal Coordinatore tramite comunicazione scritta con firma di presa visione, e-mail o telefonica, dall Amministrazione, quando se ne presenti la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei professori che afferiscono al Dipartimento, con avviso di convocazione contenente l indicazione del giorno, dell ora, del luogo dell adunanza e dell'ordine del giorno. Esso deve essere comunicato ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione., o quando ne faccia richiesta motivata al Coordinatore di Dipartimento uno dei Responsabili di Scuola al Dipartimento stesso. È ammessa la convocazione d urgenza del Consiglio. Essa va specificata nell avviso di convocazione, che comunque deve essere comunicato almeno 48 ore prima della riunione. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante, individuato all interno del Consiglio di Dipartimento. Art. 5 - Elezioni del Coordinatore Il Coordinatore è eletto tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza dei votanti, non sono ammesse le deleghe di voto. Il Coordinatore eletto sarà ratificato con decreto del Direttore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile una sola volta. Le elezioni sono indette dal Direttore su richiesta del Coordinatore di Dipartimento dopo l'approvazione del Consiglio Accademico almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, La presentazione della lista dei candidati deve essere pubblicata almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. La Commissione Elettorale trasmette il verbale di elezione al Consiglio Accademico e al Direttore per la nomina. Il Coordinatore entra in carica all'indomani del risultato elettorale in caso di anticipata cessazione, si indicono nuove elezioni. Art. 6 - Sostituto del Coordinatore/Responsabile Il Coordinatore non può designare, tra i professori del Consiglio un suo sostituto delegato e dopo due assenze decade dall incarico. 13