Legge 215/92 - Imprenditoria femminile. Soggetti beneficiari: Imprese individuali, cooperative, società di persone e società di capitali aventi:



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Legge 215/92 - Imprenditoria femminile Sostegno alle piccole imprese a prevalente conduzione femminile per la realizzazione di nuovi investimenti produttivi Soggetti beneficiari: Imprese individuali, cooperative, società di persone e società di capitali aventi: a) dimensione di piccola impresa; b) gestione prevalentemente femminile: per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale; per le società di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne. Programmi/attività ammissibili: settore manifatturiero e assimilati (sezioni C, D, E ed F classificazione delle attività economiche ISTAT 2002); settore commercio, turismo e servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002); settore agricoltura (sezioni A e B della classificazione ISTAT 2002). N.B. : I settori delle produzioni siderurgiche, costruzioni e riparazioni navali, industria automobilistica e produzione di fibre sintetiche sono soggetti a limitazioni o ad esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Relativamente ai settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, i limiti e le condizioni di ammissibilità sono stabiliti dalle Regioni/Province autonome attraverso i POR e i relativi Cdp, per le Regioni del Mezzogiorno e attraverso i PSR, per le Regioni del Centro-Nord. Territori ammissibili: Intero territorio nazionale. Tipologia degli investimenti ammissibili: Progetti che prevedono un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro finalizzati a: avvio di attività imprenditoriali; acquisto di attività preesistenti mediante rilevamento dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni; realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;

acquisizione di servizi reali. Spese ammissibili: impianti generali (elettrico, riscaldamento e condizionamento, antifurto ecc.); macchinari e attrezzature; brevetti (per il settore della produzione agricola primaria nel limite del 12% dell'investimento complessivo ammissibile); software; opere murarie (relative alla ristrutturazione dei locali) e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti, macchinari e attrezzature; le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo per opere murarie; studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso. Nel caso di acquisto di attività preesistenti, la domanda può riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui l'acquisto dell'attività si sia perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il 2 grado, la domanda di agevolazione non può riferirsi al costo dell'acquisto dell'attività ma unicamente all'ammontare del nuovo investimento. Qualora la titolare ovvero uno o più soci dell'impresa cessionaria siano anche i soci dell'impresa cedente, ovvero coniugi o parenti entro il 2 grado degli stessi, il costo di acquisto è decurtato in proporzione alle quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell'impresa cessionaria. Le domande per l'acquisizione di servizi reali possono riguardare le spese sostenute per l'acquisto di servizi reali forniti da imprese, enti pubblici e privati con personalità giuridica, professionisti iscritti ad un albo professionale. I servizi reali ammissibili sono destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità. Tutti i costi agevolabili sono da ritenersi al netto dell'iva e di altre imposte e tasse. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati direttamente dall'impresa beneficiaria e non possono essere regolati in contanti. I beni possono essere acquisiti anche attraverso locazione finanziaria: in tal caso il costo agevolabile è il costo del bene, al netto dell'iva e di altre imposte e tasse, fatturato dal fornitore alla società di locazione finanziaria. Il valore dei mezzi propri apportati dall'impresa, esenti da aiuti pubblici, deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Tale disposizione non si applica in caso di richiesta delle agevolazioni secondo la regola " de minimis ". Retroattività delle spese Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle inserite in programmi di investimento con avvio successivo alla data di presentazione della domanda ovvero, per coloro che optano per il regime de minimis, quelle sostenute a partire dal

giorno successivo al termine di chiusura del bando precedente (l'ultimo bando si è chiuso il 15/04/03). Agevolazioni concedibili: Forma ed intensità: In attuazione dell'articolo 72 della legge finanziaria per il 2003, l'importo delle agevolazioni - calcolato applicando le intensità massime d'aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese in relazione alla localizzazione ed espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN), e/o Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) o, in alternativa, su richiesta dell'impresa, secondo la regola de "minimis" (con soglia massima di aiuto pari a 100.000 in tre anni per impresa) - è concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento agevolato a un tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Le misure massime d'aiuto articolate per ubicazione dell'unità produttiva sono determinate come segue: TERRITORI P.I.* Ob.1 - Calabria 50% ESN + 15 ESL Ob.1 Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna 35% ESN + 15% ESL Abruzzo Aree ob.2 e fuori obiettivo, con deroga 87.3.c 20% ESN + 10% ESL Molise Aree sostegno transitorio a titolo ob.1, con deroga 87.3.c 30% ESN Aree centro-nord, con deroga 87.3.c 8% ESN + 10% ESL Restanti aree (ob.2, in sostegno transitorio e non svantaggiate) 15% ESL * P.I. = Piccola impresa Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30%, elevabile fino al 40% nelle aree territoriali svantaggiate. Le percentuali sono espresse in ESL. Per iniziative nel settore agricolo primario sono applicati i seguenti massimali di agevolazione: Zone svantaggiate (secondo la normativa specifica): 50% ESL

Altre zone: 40% ESL Qualora il beneficiario sia "giovane agricoltore" (cfr. Regolamento CE n. 1257/1999 e articoli 1 e 2 della legge 441/98), le medesime percentuali sono aumentate a: Zone svantaggiate (secondo la normativa specifica): 55% ESL Altre zone: 45%: ESL Relativamente alle iniziative per l'acquisizione di servizi reali: Zone svantaggiate (secondo la normativa specifica): 40% ESL Altre zone: 30% ESL Le misure massime concedibili in regime di de minimis, articolate per ubicazione dell'unità produttiva ed espresse in percentuale dell'investimento ammissibile, sono determinate come segue: TERRITORI P.I.* Ob.1 - Calabria 75% Ob.1 Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna 75% Abruzzo Aree ob.2 e fuori obiettivo, con deroga 87.3.c 65% Molise Aree sostegno transitorio a titolo ob.1, con deroga 87.3.c 65% Aree centro-nord, con deroga 87.3.c 60% Restanti aree (ob.2, in sostegno transitorio e non svantaggiate) 50% * P.I. = Piccola impresa Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30%, elevabile fino al 40% nelle aree territoriali svantaggiate. Il regime "de minimis" non si applica al settore del trasporto merci e al settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Procedura: Presentazione domanda : Entro i termini fissati con Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Ministero delle Attività Produttive o alla Regione/Provincia autonoma o ai soggetti convenzionati, secondo lo schema e gli allegati previsti dalla normativa. Istruttoria : E' svolta dalle Regioni/Province autonome, dal Ministero o dai soggetti convenzionati ed è finalizzata alla verifica dell'ammissibilità ed alla valutazione tecnico-economica dei progetti. Concessione : La formazione delle graduatorie regionali, suddivise per macrosettori di attività ( agricoltura, manifatturiero e assimilati, commercio, turismo e servizi ), è effettuata entro 90 giorni dal temine finale di presentazione delle domande, sulla base dei seguenti indicatori: 1. rapporto tra occupati complessivi attivati dal programma e investimento complessivo ammissibile; 2. rapporto tra donne occupate attivate dal programma e investimento complessivo ammissibile; 3. rapporto tra "nuovi investimenti" ammessi alle agevolazioni (al netto delle spese agevolabili del rilevamento nei casi di acquisizione di attività preesistente) e "investimenti totali"; il valore di questi ultimi è pari: o per le iniziative di avvio di attività, ai "nuovi investimenti"; o o per le acquisizioni di attività preesistente, alla somma dei "nuovi investimenti" e delle spese agevolabili del rilevamento; per i progetti innovativi e le sole acquisizioni di servizi reali, alla somma dei "nuovi investimenti" e del valore degli "investimenti netti" preesistenti (inteso quale valore preesistente delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti); 4. eventuali criteri di priorità regionale, individuati dalle Regioni/Province Autonome che intendano integrare le risorse nazionali con propri fondi. Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni dei predetti 4 indicatori: a. maggiorazione del 10% per le imprese a totale partecipazione femminile (non prevista per le imprese individuali e le srl unipersonali); b. maggiorazione del 5% qualora intervengano una sola o entrambe le seguenti condizioni: l'impresa aderisca o si impegni ad aderire entro l'anno a regime a sistemi riconosciuti di certificazione di qualità o ambientale; l'impresa abbia attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilità di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000 n. 53 che alla data di presentazione della domanda siano stati ammessi ai benefici previsti dall'articolo 9 della stessa legge; Ai fini della formazione delle graduatorie i valori dei 4 indicatori, eventualmente incrementati delle predette maggiorazioni percentuali, vengono normalizzati; i valori normalizzati sia del primo che del secondo indicatore sono moltiplicati per 0,30. La

sommatoria dei valori così ottenuti rappresenta il punteggio complessivo per ciascuna domanda da utilizzare per la determinazione della posizione in graduatoria. L'emanazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, fino all'esaurimento delle risorse, avviene entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Erogazione delle agevolazioni: L'erogazione viene effettuata dal soggetto che ha provveduto alla concessione dell'agevolazione in due quote: la prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, è resa disponibile dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale; la seconda quota, pari al 70%, è resa disponibile alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per i programmi di investimento che abbiano durata fino a dodici mesi, e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data di pubblicazione per i programmi con durata superiore. Ciascuna quota, ivi compresa la quota a saldo del 10%, è erogata per il 50% del relativo importo sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento agevolato. La prima quota è erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi (30%), mentre la seconda quota è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione della relativa documentazione di spesa. La prima quota può essere erogata anche a titolo di anticipazione previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa. L'erogazione della quota a saldo del dieci per cento è comunque effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a 103.291,38 il predetto termine è ridotto alla metà. La durata del finanziamento agevolato, che viene indicata dall'impresa, non può superare i 10 anni dal decreto di concessione delle agevolazioni. Il tasso di interesse agevolato è pari allo 0,50% annuo. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti annualmente sulle quote di agevolazione erogate mentre il rimborso del finanziamento inizia successivamente all'erogazione del saldo. Gli investimenti si intendono realizzati quando le seguenti tre condizioni sono tutte soddisfatte: i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e per i servizi sia stato stipulato apposito contratto di fornitura e gli stessi sono stati forniti; il relativo costo agevolabile è stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria; l'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione spettante e comunque non inferiore al trenta per cento del costo agevolabile dei predetti beni.

La documentazione finale di spesa consiste principalmente nella copia delle fatture, degli altri titoli di spesa e della relativa documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, allegata a una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa secondo le modalità previste nella circolare ministeriale. Gli investimenti devono, in ogni caso, essere effettuati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni. Se entro tale termine gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, le agevolazioni sono erogate in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato. Limitazioni ed obblighi: Alla data di presentazione della domanda le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a tale data non risultino ancora iscritte devono almeno aver fatto domanda di iscrizione al suddetto Registro ed essere in possesso del numero di partita IVA; l'iscrizione deve comunque avvenire ed essere comprovata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande Inoltre, sempre alla data di presentazione delle domande il soggetto richiedente le agevolazioni deve comprovare di avere la piena disponibilità dell'immobile ove viene realizzato il programma. Inoltre, l'immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. All'atto della domanda il soggetto beneficiario deve dichiarare: di impegnarsi a rispettare, sullo stesso programma di investimenti, il divieto di cumulo con incentivi derivanti da altre normative agevolative nazionali, regionali, delle province di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, che siano qualificabili come aiuti di Stato; che i beni oggetto del programma non verranno ceduti, alienati o distratti dall'uso per un periodo di cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione, senza che ne venga data immediata comunicazione all'amministrazione competente; che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; di impegnarsi a mantenere i requisiti stabiliti in ordine alla presenza femminile per un periodo di cinque anni dalla data di concessione e a comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti il venir meno dei predetti requisiti; che gli investimenti del programma oggetto dell'agevolazione saranno iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa; di impegnarsi a operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente. di impegnarsi a rimborsare la rate del finanziamento agevolato ed i relativi interessi secondo quanto indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni.