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N. 00287/2010 REG.SEN. N. 00958/2002 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 958 del 2002, proposto da: Ente Nazionale Per Le Strade, rappresentato e difeso dall'avvocatura Distr.le di Milano presso la quale elegge domicilio, in Milano, via Freguglia, 1; contro Comune di Malnate; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell Ordinanza n. 1041 del 29.01.02 con la quale il Comune di Malnate ha ordinato alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti ai margini della carreggiata e nelle vicinanze delle piazzole di sosta della Tangenziale Est di Varese ed il ripristino dello stato dei luoghi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2009 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO Con Ordinanza n. 1041 del 29.01.02, il Comune di Malnate, richiamando gli artt. 14 e 17 del D. L.vo n. 22/1997, ha ordinato alla ricorrente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti ai margini della carreggiata e nelle vicinanze delle piazzole di sosta della Tangenziale Est di Varese ed il ripristino dello stato dei luoghi. L Ente ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato il provvedimento eccependo la violazione degli artt. 6, 7, 14 e 21 del D. L.vo n. 22/1997, nonché, del DPR n. 1126/1981. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, eccepisce la violazione dell art. 14, comma 3 del D. L.vo n. 22/1997 a norma del quale fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La disposizione non consentirebbe di imputare la condotta illecita al proprietario del fondo (o soggetto ad esso equiparato) in via automatica, ma imporrebbe una preventiva valutazione circa la sussistenza del dolo o colpa del medesimo: valutazione che, nell ipotesi in esame, è stata omessa. Il rapporto di gestione del demanio, si afferma, non consentirebbe alcuna equiparazione con il detentore dei rifiuti ma imporrebbe unicamente un dovere di informativa, peraltro adempiuto, all Amministrazione comunale competente a

provvedere in materia in quanto, a norma dell art. 49, comma 2, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperte dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa. Con il secondo motivo di ricorso, viene eccepita la violazione degli artt. 6, 7 e 21 del D. L.vo n. 22/1997 nonché del DPR n. 1126/1981 in quanto il Comune avrebbe erroneamente individuato l ANAS come soggetto proprietario delle aree o detentore ultimo delle stesse con l effetto di imporre alla stessa un dovere di rimozione e bonifica incombente su un diverso soggetto. La normativa richiamata definisce, infatti, le prerogative dei comuni cui competerebbe la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati con adozione della relativa disciplina, nonché, l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente, lamenta la violazione, sotto altro profilo, dell art. 14, comma 3, del d. L.vo n. 22/1997 nella parte in cui prevede che il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Nella Camera di consiglio del 19 aprile 2002 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione ed all esito della pubblica Udienza del 4 dicembre 2009, la causa veniva trattenuta in decisione. Il ricorso è infondato. La posizione della ricorrente si fonda, sostanzialmente, da un lato, sull estraneità dell Ente alla condotta illecita che non consentirebbe, in assenza di dolo o colpa alcuna equiparazione con il proprietario dei rifiuti; dall altro, sulla competenza dell Amministrazione comunale a provvedere alle operazioni in questione in

quanto Ente individuato dalla disciplina normativa di settore alla gestione dei rifiuti. E nota al Collegio la posizione giurisprudenziale in virtù della quale, valorizzando i solo dato letterale della norma, in assenza di un comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa, non possa configurarsi, in capo al soggetto gestore, alcun obbligo di rimozione dei rifiuti (Cons. Stato, Sez. V, n. 1759/09), ma si ritiene che l esigenza di porre comunque rimedio ad una situazione di degrado, a tutela anche di un interesse pubblico alla salubrità dei luoghi ed alla salvaguardia della salute pubblica, debba privilegiare, conformemente ad un orientamento prevalente in giurisprudenza, una diversa lettura della prescrizione contenuta nell art. 14, comma 3 del D. L.vo n. 22/1997. Il principio espresso dal comma 3 dell art. 14, invocato da parte ricorrente, laddove prevede un obbligo di procedere alla rimozione, all avvio al recupero o allo smaltimento dei medesimi, nonché, al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull area cui tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, non comporta, per il solo fatto del mancato accertamento dell elemento soggettivo l affermazione di un principio di generalizzata esenzione dai conseguenti obblighi. La previsione, infatti, esprime un principio di massima escludendo qualsiasi forma di imputazione oggettiva in capo al proprietario o gestore, ma, tenuto conto della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e delle precise responsabilità che incombono sulle amministrazioni locali in materia di igiene e salute pubblica, non può escludersi a priori la possibilità, in situazioni di indifferibilità ed urgenza, che il Sindaco possa imporre specifici comportamenti anche a carico del soggetto incolpevole, senza alcun intento sanzionatorio ma al solo scopo di neutralizzare una situazione di pericolo e a prevenire ulteriori danni all ambiente circostante e alla salute pubblica.

In simili casi, la giurisprudenza ha in più occasioni chiarito come un simile provvedimento possa essere legittimamente indirizzato al soggetto che, con il sito interessato, si trovi in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione, ancorché essa sia da imputarsi ad altri (Cons. Stato, V, 2 aprile 2001, n. 1904, che richiama anche TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 22 maggio 1995, n. 241). Ciò trova una giustificazione nella necessità di procedere comunque alla eliminazione della situazione di minaccia all interesse pubblico in base allo stato di fatto, in quanto la ricerca dell obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere incompatibile con l intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 1991, n. 1137, che riprende Sez. V, 16 luglio 1960, n. 520; v. anche Cons. Stato, Sez. I, parere 7 aprile 1993, n. 2032/90). Appare, pertanto, ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti, possa essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari. (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678) Per quanto precede il ricorso deve essere respinto. Non si da luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell Amministrazione comunale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati: Piermaria Piacentini, Presidente Elena Quadri, Consigliere Marco Poppi, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/02/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO