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Gli Approfondimenti della DEL 12/10/2020 PIANO NAZIONALE IMPRESA 40 Analisi e opportunità PREMESSA Il Piano Nazionale Impresa 40 ha lo scopo di stimolare gli investimenti delle imprese per la formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale, cioè le cosiddette tecnologie abilitanti Il bonus, introdotto dall art 1, commi da 46 a 56, della legge di Bilancio 2018, n 205 del 2017, consiste in un credito d imposta calcolato sulle spese sostenute per la formazione del personale dipendente, finalizzata all acquisizione di competenze riguardanti il settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 40 La legge di Bilancio 2020 (legge n 160 del 2019), all art 1, comma 210 ha prorogato il predetto beneficio al periodo d imposta 2020 1 AMBITO SOGGETTIVO Possono accedere al citato credito d imposta: - tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall attività economica esercitata (comprese la pesca, l acquacoltura e la produzione di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali; - gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale, riguardo al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività 1

Il credito d imposta non si applica alle imprese in difficoltà definite dall articolo 2, punto 18, del Regolamento UE n 651/2014 Ne sono, invece, destinatarie tutte le imprese (escluse quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell articolo 9, comma 2, del DLgs n 231/2001) in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC) Sono ammissibili unicamente le attività di formazione finalizzate all acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell impresa, delle competenze rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano Nazionale Impresa 40 Fra gli ambiti tecnologici cui si applicano le agevolazioni, sono ricompresi: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali 2 AMBITO OGGETTIVO Le attività formative dovranno essere svolte nei seguenti ambiti: - vendita e marketing per attività formative relative ad acquisti, commercio al dettaglio, commercio all ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato; - informatica per analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi; - tecniche e tecnologie di produzione fra le 88 voci previste sono comprese le attività di robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, ingegneria meccanica, climatizzazione, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo Sono ammessi a partecipare alle attività formative i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli apprendisti L eventuale partecipazione di altri 2

collaboratori non legati all impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l applicazione del credito d imposta Si considerano ammissibili al credito d imposta: le spese concernenti il personale dipendente impegnato come discente nelle attività formative ammissibili, limitatamente al costo aziendale moltiplicato per le ore/giornate di formazione; le spese relative al personale dipendente, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, ma in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente 3 PROCEDURA PER IL CALCOLO DEL COSTO AZIENDALE Si deve prendere a riferimento la retribuzione al lordo delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e aggiungere i seguenti elementi: la quota dei ratei del trattamento di fine rapporto; la quota delle mensilità aggiuntive; la quota di ferie e permessi, maturati sulle ore/giornate di formazione svolte; le eventuali indennità di trasferta erogate in caso di attività formative svolte fuori sede In sostanza: Costo Aziendale = Retribuzione lorda + ratei di TFR + ratei di mensilità aggiuntive + ratei di ferie e permessi + eventuali indennità di trasferta Il comma 211 della legge di Bilancio 2020 ha rimodulato il limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che: - 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300000,00 euro per le piccole imprese; - 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250000,00 euro per le medie imprese; - 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250000,00 euro per le grandi imprese Per tutte le imprese, nel rispetto dei limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come da decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 Il credito d imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP ed è fruibile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell art 17 DLgs 9 luglio 1997, n 241, presentando il modello F24 esclusivamente 3

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell operazione di versamento L utilizzo in compensazione del credito d imposta è ammesso dal periodo d imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili L effettivo sostenimento e la corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, l apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all articolo 8 del DLgs 27 gennaio 2010, n 39 Le imprese beneficiarie del credito d imposta sono tenute a conservare: una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte Nel caso di attività organizzate internamente all impresa, tale relazione deve essere predisposta dal dipendente docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione Se le attività di formazione sono svolte da soggetti esterni all impresa, la relazione deve essere redatta dal soggetto formatore esterno; la documentazione contabile/amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all impresa; i dati riguardanti il numero di ore e dei lavoratori che hanno preso parte alla formazione, indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a conclusione, come da indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la circolare n 8/E del 10 aprile 2019, par 32 4 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale) tramite modello F24, presentato attraverso i canali telematici dell Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi: va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui le spese sono state sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo; non è soggetto al limite dei 250000,00 euro previsto per i crediti d imposta da indicare nel quadro RU, né a quello generale annuo di 4

700000,00 euro previsto dall art 34 della legge n 388 del 2000 ed innalzato ad 1 milione di euro dal cd decreto Rilancio (DL n 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n 77/2020); è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato Rispetto alla condizione di applicabilità delle agevolazioni prevista dalla normativa circa il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali si precisa che, nel rispetto dell effetto incentivante richiesto dal regolamento (UE) n 651/2014, essa deve intendersi superata dal 1 gennaio 2020, sempre in ottica di favorire l accesso al credito anche alle medie, piccole e micro imprese Il comma 215 dell art 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n 160 del 2019) precisa infatti che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta Tale norma ha, quindi, eliminato l obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali A cura di: Sergio Giorgini (coordinamento) Valentina Torresi 5