CREDITO D IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
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- Giovanni Corradini
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1 CREDITO D IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO Dott. Alfredo Castiglione s Dott.ssa Lucia Di Paolo
2 CREDITO D IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 di ottenere un agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta, dal 2017, pari al 50% delle spese sostenute. Il credito di imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell agevolazione ammonti almeno a euro. L agevolazione ha carattere automatico Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
3 CONDIZIONI LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI Spese minime per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro annui (sommatoria di tutte le categorie di spesa prevista) UNICO LIMITE: 1) generale di spettanza del credito collegato all ammontare della spesa annua complessiva almeno pari ad euro
4 SOGGETTI BENEFICIARI Il credito d'imposta ricerca e sviluppo interessa tutte le imprese, piccole e grandi, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato.
5 Credito d imposta ricerca e sviluppo: agevolazioni anche per le neo imprese Il credito d imposta ricerca e sviluppo compete anche alle neo imprese. In questo caso, il bonus spettante sarà determinato sul valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta per il quale le neo imprese intendono fruire dell agevolazione. Sono considerati neocostituiti i soggetti in capo ai quali si verifichi l effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale e non la continuazione di una vecchia attività in capo ad un nuovo soggetto. E quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.
6 Ricerca e Sviluppo: credito d imposta anche per le imprese tessili e della moda Anche le imprese del settore tessile e della moda possono beneficiare del credito d imposta per l attività di ricerca e sviluppo; gli ambiti su cui svolgere la R&S non sono limitati a quello scientifico e tecnologico, ma possono essere svariati, senza particolari limitazioni. Questi sono alcuni dei chiarimenti alla disciplina del credito d imposta per ricerca e sviluppo forniti dall Agenzia delle Entrate con circolare 16 marzo 2016, n. 5/E. In caso di dubbi sull agevolabilità delle attività, le imprese potranno presentare una specifica istanza di interpello.
7 SPESE AMMISSIBILI le spese relative al personale tecnico e altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo costi per attrezzature di laboratorio Le spese per la ricerca axtra-muros le spese per competenze tecniche e privative industriali
8 Tipologia di costi ammessi all agevolazione spese per il personale Dal 2017 i costi del personale sono ammessi senza particolari qualifiche e profili a condizione che sia impiegato nelle attività di ricerca
9 Tipologia di costi ammessi all agevolazione quote di ammortamento strumenti/attrezzature di laboratorio Sono ammesse all agevolazione anche le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio secondo le aliquote fiscali ( DM 31 Dicembre 1988) in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di ricerca e sviluppo purchè di costo unitario pari o superiore a euro, al netto dell IVA. Strumenti ed attrezzature devono essere acquisti dall impresa a titolo di proprietà o di utilizzo. In caso di leasing alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni nella misura corrispondente all importo deducibile fiscale (art. 102 comma 7 TUIR) in rapporto all effettivo impiego nelle attività di ricerca e di sviluppo.
10 Tipologia di costi ammessi all agevolazione contratti di ricerca con le università, enti di ricerca ed equiparati e con altre imprese Ammissibili le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start up innovative di cui all articolo 25 del DL 18 ottobre 2012 n.179 (diverse però da quelle che direttamente o indirettamente controllano l impresa) I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in stati membri dell Ue, in stati aderenti all accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
11 Tipologia di costi ammessi all agevolazione competenze tecniche e privative industriali Sono infine ammessi i costi per competenze tecniche e privative industriali relative ad una invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
12 Il calcolo del credito (art. 5 del DM) Il credito di imposta spetta, fino ad un importo massimo di euro 20 milioni per ciascun beneficiario (dal 2017), della spesa incrementale ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell agevolazione ammonti ad almeno euro ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta a partire dalla data di costituzione. Per spesa incrementale si intende la differenza positiva tra l ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione
13 Modalità di fruizione Il credito d'imposta: deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
14 CONTROLLI E CERTIFICAZIONE I controlli sono svolti dall'agenzia delle entrate sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all art.6 del citato decreto legislativo n. 39 del Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell art.10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'international Federation of Accountants (IFAC).
15 Contatti: RAMSES GROUP Via Milano, 2 cap Pineto (TE) tel Via L. Muzii cap Pescara (PE) Area finanza e progetti Dott. Alfredo Castiglione tel Dott.ssa Lucia Di Paolo tel
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