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- Marina Alfieri
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1 dottori commercialisti Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina Dott Vicenza, 29 Ottobre 2015 INFORMATIVA N : IL CREDITO DI IMPOSTA IN R&S Con il DL n. 145/2013 è stato previsto il riconoscimento di un credito d imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Come già riportato nell Informativa n.1/2015, la Legge ha demandato ad un Decreto Ministeriale le disposizioni attuative. Con la recente pubblicazione sulla G.U., si completa così il quadro normativo che consente l attuazione del credito in esame, di cui si riepiloga l ambito di applicazione, evidenziando quanto definito dal citato Decreto. SOGGETTI INTERESSATI Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese: - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato; - che effettuano investimenti in attività di R&S (come di seguito individuate) a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al e fino a quello in corso al Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare si tratta quindi degli investimenti effettuati nel quinquennio ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI Le spese agevolabili sono quelle sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo: 1. lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni pratiche / usi commerciali diretti; 2. ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti,
2 processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l esclusione dei prototipi ricompresi nel punto successivo; 3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla: o definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione, compresi gli studi di fattibilità, purché non destinati a scopi commerciali; o realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida); 4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti. SPESE AGEVOLABILI Le spese relative alle sopra elencate attività per le quali è possibile fruire del credito d imposta in esame sono quelle relative a: a) PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO impiegato nell attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un Università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico / scientifico. Detto personale impiegato nelle attività di R&S deve essere dipendente dell impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali oppure in rapporto di collaborazione con l impresa, compresi i lavoratori autonomi, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell impresa.
3 b) QUOTE DI AMMORTAMENTO DI STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di R&S, nei limiti dell importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM e comunque con un costo unitario non inferiore a euro (al netto IVA). Possono essere acquisiti dall impresa anche a titolo di utilizzo e in caso di: - leasing, il costo agevolabile è costituito dalla quota capitale del canone, nella misura dell importo deducibile ai sensi dell art. 102, comma 7, TUIR, rapportata all effettivo impiego nell attività di R&S; - locazione non finanziaria, le quote di ammortamento in esame sono determinate applicando i coefficienti di ammortamento di cui al DM al costo storico risultante dal contratto di locazione ovvero da una specifica dichiarazione del locatore. c) CONTRATTI DI RICERCA stipulati con Università, Enti di ricerca e organismi equiparati, altre imprese, comprese le start-up innovative (c.d. ricerca extra muros). In merito il Decreto in esame precisa che detti contratti: - non possono essere considerati ai fini in esame se stipulati con soggetti che direttamente o indirettamente controllano l impresa ovvero sono controllati dalla stessa o dalla medesima società che controlla l impresa. In altre parole, non rilevano le commesse affidate a società facenti parte di uno stesso gruppo; - devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati dell UE, aderenti al SEE ovvero in Stati / territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. d) COMPETENZE TECNICHE E PRIVATIVE INDUSTRIALI relative ad un invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Si evidenzia infine che le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del Collegio sindacale possono includere tra le spese agevolabili le spese sostenute per l attività di certificazione contabile, nel limite massimo di euro MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito d imposta è riconosciuto a condizione che: 1. le spese per attività di R&S del periodo d imposta in relazione al quale si intende fruire dell agevolazione siano complessivamente almeno pari a euro ; 2. si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.
4 Il credito è infatti riconosciuto, fino all importo massimo annuo di euro 5 milioni, nelle seguenti misure: Credito d imposta spettante Tipologia di spesa 25% della spesa incrementale strumenti ed attrezzature di laboratorio competenze tecniche e privative industriali 50% della spesa incrementale personale altamente qualificato e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / imprese La spesa incrementale è la spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d imposta precedenti a quello in corso al per i medesimi investimenti. La media di riferimento per il calcolo della spesa incrementale è fissa, poiché ancorata ai periodi d imposta Da ciò consegue che per le imprese costituite successivamente al periodo d imposta in corso al detta media è pari a zero. Se l attività è iniziata da meno di 3 anni, si considerano i periodi d imposta precedenti esistenti dalla data di costituzione. Considerate le 2 diverse percentuali applicabili in base alla tipologia di spese sostenute, qualora entrambe le categorie di spese presentino un incremento, il credito spettante va determinato applicando a ciascun incremento la relativa aliquota (25% e 50%). Diversamente, se l incremento si verifica solo per 1 delle 2 categorie di spese, il credito spettante va calcolato applicando l aliquota prevista per il gruppo di spese che evidenzia l incremento all ammontare della spesa incrementale complessiva. Ciò comporta, innanzitutto, la necessità di determinare la spesa incrementale separatamente per ciascuna tipologia di spesa. Il credito d imposta così determinato è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti. La prima occasione di utilizzo potrà pertanto essere il 2016 relativamente alle spese sostenute nel DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI L Agenzia delle Entrate effettua i controlli per verificare la spettanza del credito sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale - Collegio sindacale - professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
5 Le imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o società di revisione. In tali casi, come sopra accennato, le spese sostenute per l attività di certificazione possono essere incluse tra le spese agevolabili nel limite massimo di euro Per attestare i costi sulla base dei quali è stato determinato il credito spettante, il Decreto richiede la conservazione della seguente specifica documentazione: fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le costi del personale costi relativi a strumenti ed attrezzature di laboratorio costi relativi a contratti stipulati ore impiegate nell attività di R&S, firmati dal legale rappresentante dell impresa ovvero dal responsabile dell attività di R&S dichiarazione relativa alla misura e al periodo in cui detti beni sono stati utilizzati per l attività di R&S rilasciata dal legale rappresentante dell impresa ovvero dal responsabile dell attività di R&S contratti nonché relazione sottoscritta dalle parti interessate riportante le attività svolte alle quali si riferiscono i costi agevolabili Qualora sia accertato l indebito utilizzo del credito, l Agenzia delle Entrate recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, ferme restando le eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina
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