CODICE DEONTOLOGICO PER IL SETTORE DELLA TUTELA DEL CREDITO



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Transcript:

CODICE DEONTOLOGICO PER IL SETTORE DELLA TUTELA DEL CREDITO INDICE SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1.0 RIFERIMENTI 2.0 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 3.0 COMUNICAZIONI CARTACEE E DIGITALI AL DEBITORE 4.0 AVVISI AL DOMICILIO 5.0 MODALITA DI PAGAMENTO 6.0 SPESE ACCESSORIE, INTERESSI LEGALI E ONERI DI RECUPERO 7.0 SOLLECITO AL PAGAMENTO E MODALITA DI RECUPERO EFFETTUATO CON IL MEZZO DEL TELEFONO O CON ALTRA MODALITA DIGITALE 1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente codice è valido ed applicabile per: - le Aziende che hanno ottenuto e/o richiesto la certificazione liberatoria che operano nel settore della tutela del credito; - gli Agenti Tutela del Credito EBITEC; Nel presente codice, il termine debitore identifica le persone con cui viene a contatto nel corso della sua attività, il personale addetto alla Tutela del Credito: quindi, ad esempio il soggetto titolare del debito - sia persona fisica che non - ma anche il garante ed i co-obbligati a diverso titolo giuridico. 1.0 RIFERIMENTI - Statuto EBITEC - Prescrizioni per l uso del marchio EBITEC (SMA 04) - Modelli di certificazione GLOBALE - Schemi di qualificazione EBITEC nel settore Tutela del Credito per l AGENTE TUTELA DEL CREDITO (SRA) 2.0 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 2.1 Tutte le persone qualificate EBITEC, o in iter di qualificazione, operanti nell ambito del settore della Tutela del Credito, e tutte le AZIENDE che hanno ottenuto la certificazione liberatoria EBITEC, o in iter di certificazione, ed anche gli addetti già in possesso della qualifica di agenti della Tutela del Credito si impegnano a: 2.1.1 rendere noti ai propri Clienti i contenuti del presente codice deontologico, finalizzato ad assicurare nel settore della Tutela del Credito sempre maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure operative utilizzate dalle aziende/agenzie del settore e dagli addetti, nei confronti sia dei creditori che degli obbligati; 2.1.2 rispettare lo Statuto e tutte le procedure EBITEC applicabili, compresa quella del corretto utilizzo per l uso del Marchio EBITEC; 2.1.3 non compiere azioni lesive- di qualsivoglia natura - nei confronti dell immagine e/o interesse del creditore/cliente e dei fruitori della certificazione liberatoria, anche potenziali, nonché nei confronti di EBITEC; 2.1.4 fornire piena collaborazione a qualsiasi indagine/inchiesta formale su presunte infrazioni del presente Codice, avviata dagli Organismi di EBITEC, anche al fine di promuovere la risoluzione anche in sede stragiudiziale - di eventuali reclami; 2.1.5 soddisfare tutti gli impegni presi con l incarico ricevuto dal mandante, in un ottica di favorire la sempre maggiore trasparenza del settore e di assicurare un sempre maggiore rispetto delle tutele degli obbligati; 2.1.6 tenere una registrazione di tutti i reclami ricevuti per l attività svolta nell ambito della validità della Certificazione liberatoria EBITEC; 2

2.1.7 impegnansi, assieme alla mandante, a promuovere un modello di attività di sollecito delle obbligazioni virtuoso, anche attraverso la raccolta delle casistiche di reclamo relativi alle prestazioni fornite, da inoltrare ad EBITEC al fine di un corretto monitoraggio del settore che consenta: l individuazione di azioni congiunte fra le Parti sociali per prevenire e risolvere criticità di settore, nonché per favorire la risoluzione extragiudiziale di eventuali controversie; 2.1.8 non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo, ed altro) che possano indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle certificazioni o delle qualificazioni EBITEC ed, inoltre, indurre aspettative, nel cliente, non rispondenti con le reali situazioni in atto. 2.1.9 non effettuare attività concorrenziale nei confronti di EBITEC. 2.2 le Aziende del comparto servizi per la tutela dei crediti si impegnano al rispetto del provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali del 6 febbraio del 2006 e successive modifiche o integrazioni, nonché del Codice Deontologico di EBITEC oggetto di implementazione continua. 3.0 COMUNICAZIONI CARTACEE E DIGITALI AL DEBITORE 3.1 Le comunicazioni non devono essere tali da richiamare erroneamente i solleciti di pagamento di enti pubblici o di atti giudiziari. In particolare, non possono: 3.1.1 essere di colori verde o rosa; 3.1.2 avere logo che contengano bilance, allori, dee bendate, ingranaggi e figure femminili che richiamino i simboli della Repubblica Italiana; 3.1.3 contenere definizioni del servizio che si effettua quali: divisione recupero crediti coatto, ovvero forzoso e similari; 3.1.4 contenere, in coda o in testa, stampe o timbri rotondi contenenti qualsiasi scritta (anche il semplice nome della società) richiamanti direttamente timbrature di atti legali; 3.1.5 contenere qualsiasi altro genere di riferimento che possa richiamare o rendere la comunicazioni confondibile con un atto giudiziario; 4.0 AVVISI AL DOMICILIO 4.1 Devono essere chiusi e spillati onde rispettare la privacy del debitore oppure essere tali da non recare riferimenti all attività di recupero, e devono essere lasciati sempre in casetta postale (o, in assenza di essa, sotto la porta di casa) e non apposti in pubblica vista. 4.2 Le ammonizioni circa il mancato pagamento devono essere solo economiche e giuridiche. 4.3 Le aziende del comparto servizi per la tutela dei crediti si impegnano a richiedere alla mandante, qualora richiesto dal debitore, copia degli estratti conto, contratti e/o di ogni altro documento probatorio del credito di cui chiedono il pagamento, se non è in loro possesso. 4.4 Le Comunicazioni, inoltre, devono specificare la disponibilità a mostrare il mandato per cui l agenzia agisce. 5.0 MODALITA DI PAGAMENTO 3

5.1 Il pagamento deve essere effettuato direttamente a favore o in nome del cliente mandante. Salvo, ovviamente, diversa disposizione della mandante stessa. 6.0 SPESE ACCESSORIE, INTERESSI LEGALI E ONERI DI RECUPERO 6.1 Le aziende del comparto della tutela del credito si impegnano, altresì, affinché gli oneri di recupero rispettino i principi di equità, proporzionalità e trasparenza. In ogni caso gli stessi non potranno mai essere superiori alla linea capitale. In ordine ai costi delle attività di recupero EBITEC attraverso le Associazioni UNIREC ed ADICONSUM si impegna a stimolare un confronto sull argomento con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di individuare criteri condivisi tra le Parti Sociali volti a garantire un equa definizione e standardizzazione dei costi stessi, al fine di contribuire alla promozione dei principi di ordine e sicurezza pubblica. 6.1.1 In particolare, EBITEC intende promuovere a tutti i livelli delle Associazioni che lo compongono (UNIREC/ADICONSUM) la promozione di costi di recupero/tariffe nel rispetto dei limiti dettati dalla legge in particolare con finalità anti usura e volti ad evitare offerte di tariffe ribassate nell aggiudicazione di gare e/o appalti. Ciò al fine di non pregiudicare la qualità del servizio offerto anche in ordine all inadempimento rispetto al costo reale del lavoro e quindi delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. A tal fine EBITEC si adopererà per promuovere costante monitoraggio del settore e specifici studi, anche rispetto a tali aspetti. 7.0 SOLLECITO AL PAGAMENTO E MODALITA DI RECUPERO EFFETTUATO CON IL MEZZO DEL TELEFONO O CON ALTRA MODALITA DIGITALE 7.1 Le aziende del comparto tutela dei crediti si impegnano a contattare telefonicamente il debitore nelle modalità previste dal provvedimento del Garante della privacy del 6 febbraio 2006 e successive modifiche o integrazioni. Ed in particolare: 7.1.1 Gli operatori non possono divulgare ingiustificatamente le informazioni circa il debito a terzi estranei al rapporto. 7.1.2 Qualora cercando il debitore si venga in contatto con i vicini di casa o il datore di lavoro ecc. è fatto divieto all operatore di divulgare ingiustificatamente le ragioni del rintraccio a questi ultimi. 7.1.3 Gli operatori telefonici preferibilmente, e salvo casi eccezionali, non contatteranno il debitore prima delle ore 8:00 di mattina e successivamente alle ore 21:30 ed i giorni festivi. 7.1.4 Gli operatori, resi edotti sul funzionamento dei SIC (sistemi informativi creditizi), dovranno informare il debitore correttamente in ordine all esistenza dei sistemi di informazione creditizia. EBITEC, inoltre, si impegna a garantire la massima diffusione relativa a: funzionamento, iscrizione e cancellazione delle informazioni creditizie all interno dei sistemi, nonché modalità di accesso dei sistemi stessi, prevedendo anche specifiche collaborazioni ed appositi protocolli informativi ed operativi con le società che gestiscono i Sistemi Informativi Creditizi - SIC. 7.1.5 Previa delega del debitore e procedura aziendale conforme al protocollo esitato da EBITEC, gli operatori potranno offrire allo stesso debitore, il servizio di informazione - mediante richiesta per suo nome ed in suo conto - del report relativo alla posizione creditizia all interno dei SIC. 4

7.1.6 Gli operatori si asterranno dal reiterare le richieste ed il sollecito di pagamento, in particolar modo da ogni attività che potrebbe configurare il reato di molestia o minacce, qualora il debitore manifesti un impossibilità oggettiva, permanente ed insuperabile al pagamento del debito contratto. 7.1.7 Il pagamento del debito sollecitato telefonicamente, dovrà avvenire esclusivamente nelle modalità previste dal mandato conferito dalla società creditrice. Gli operatori pertanto, dovranno sempre comunicare al debitore queste modalità per il pagamento del debito specificando, qualora il pagamento avvenga non direttamente a favore della società mandante, il nome del beneficiario a cui verrà intestato il pagamento astenendosi da ogni diversa modalità opera. Per le aziende: Nome Rappresentante Legale. Per le Persone: Nome e Cognome. LETTO E APPROVATO Data:. Firma:... 5