REGOLAMENTO SPECIALE DEL VINO CONFEZIONATO Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 2 del 9 marzo 2010



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REGOLAMENTO SPECIALE DEL VINO CONFEZIONATO Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 2 del 9 marzo 2010 COMITATO DI FILIERA DEL VINO CONFEZIONATO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE Art. 1 - Oggetto del Regolamento categorie di prodotto negoziabile Le tipologie di vino confezionato contrattabili sulla Borsa Merci Telematica Italiana sono le seguenti: - Vino bianco; - Vino rosso; - Vino rosato; - Vino frizzante; - Vino frizzante gassificato; - Vino spumante, Vino spumante di qualità, Vino spumante di qualità del tipo aromatico; - Vino spumante gassificato; - Vino liquoroso, Vino ottenuto da uve appassite, Vino di uve stramature; - Vini IGT/IGP bianchi; - Vini IGT/IGP rossi; - Vini IGT/IGP rosati; - Vini IGT/IGP frizzanti; - Vini IGT/IGP: spumanti, spumanti di qualità, spumanti di qualità del tipo aromatico; - Vini IGT/IGP: liquorosi, ottenuti da uve appassite, di uve stramature; - Vini DOC e DOCG/DOP bianchi; - Vini DOC e DOCG/DOP rossi; - Vini DOC e DOCG/DOP rosati; - Vini DOC e DOCG/DOP frizzanti; - Vini DOC e DOCG/DOP: spumanti, spumanti di qualità, spumanti di qualità del tipo aromatico; - Vini DOC e DOCG/DOP: liquorosi, ottenuti da uve appassite, di uve stramature. - Vino bianco da agricoltura biologica; - Vino rosso da agricoltura biologica ; - Vino rosato da agricoltura biologica; - Vino frizzante da agricoltura biologica; - Vino frizzante gassificato da agricoltura biologica; - Vino spumante, Vino spumante di qualità, Vino spumante di qualità del tipo aromatico, da agricoltura biologica ; - Vino spumante gassificato da agricoltura biologica ; - Vino liquoroso, Vino ottenuto da uve appassite, Vino di uve stramature, da agricoltura biologica; - Vini IGT/IGP bianchi da agricoltura biologica ; - Vini IGT/IGP rossi da agricoltura biologica ; - Vini IGT/IGP rosati da agricoltura biologica ; [1]

- Vini IGT/IGP frizzanti da agricoltura biologica ; - Vini IGT/IGP: spumanti, spumanti di qualità, spumanti di qualità del tipo aromatico, da agricoltura biologica ; - Vini IGT/IGP: liquorosi, ottenuti da uve appassite, di uve stramature, da agricoltura biologica ; - Vini DOC e DOCG/DOP bianchi da agricoltura biologica; - Vini DOC e DOCG/DOP rossi da agricoltura biologica ; - Vini DOC e DOCG/DOP rosati da agricoltura biologica ; - Vini DOC e DOCG/DOP frizzanti da agricoltura biologica; - Vini DOC e DOCG/DOP: spumanti, spumanti di qualità, spumanti di qualità del tipo aromatico da agricoltura biologica, ; - Vini DOC e DOCG/DOP: liquorosi, ottenuti da uve appassite, di uve stramature, da agricoltura biologica. I vini ad indicazione geografica (IGT/IGP) e a denominazione di origine (DOC e DOCG/DOP) contrattabili sulla piattaforma telematica sono quelli riconosciuti tali dalla normativa vigente. Il lotto minimo negoziabile per i vini confezionati in bottiglia = 9 litri. Incrementabili di 1 litro alla volta Importo minimo per le variazioni di prezzo per i vini confezionati in bottiglia = 0,01 euro Il lotto minimo negoziabile per i vini confezionati in contenitori diversi dalla bottiglia = 24 litri Incrementabili di 1 litro alla volta Importo minimo per le variazioni di prezzo per i vini confezionati in contenitori diversi dalla bottiglia = 0,01 euro Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007. Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall organismo terzo di certificazione. Le caratteristiche qualitative dei vini che si fregiano di un indicazione geografica o di una denominazione di origine, fatte salve le specifiche indicate nelle schede informative, ed il rispetto delle caratteristiche minime indicate per ogni categoria di prodotto nell allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007, così come modificato dal Reg (CE) n. 491/2009, sono quelle indicate nello specifico disciplinare di produzione approvato ai sensi della regolamentazione comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari (attualmente: Reg. CE n. 510/2006 e Reg. CE n. 1898/2006) e della L. n. 164/1992 e successive modifiche relativa alla nuova disciplina delle denominazioni d origine dei vini. Le caratteristiche qualitative dei vini che non si fregiano di un indicazione geografica o di una denominazione di origine, fatte salve le specifiche indicate nelle schede informative, sono quelle indicate nella tabella seguente: [2]

Prodotto Vino bianco Vino rosso Vino rosato Vino frizzante Vino frizzante gassificato Vino spumante Caratteristiche Vino di colore bianco (come inteso comunemente), prodotto nella Comunità Europea nel rispetto di quanto indicato al punto 1., dell allegato XI ter, del Vino di colore rosso (come inteso comunemente), prodotto nella Comunità Europea nel rispetto di quanto indicato al punto 1., dell allegato XI ter, del Vino di colore rosato (come inteso comunemente), prodotto nella Comunità Europea nel rispetto di quanto indicato al punto 1., dell allegato XI ter, del quanto indicato al punto 8., dell allegato XI ter, del quanto indicato al punto 9., dell allegato XI ter, del quanto indicato al punto 4., dell allegato XI ter, del [3]

Vino spumante di qualità Vino spumante di qualità del tipo aromatico Vino spumante gassificato Vino liquoroso Vino ottenuto da uve appassite Vino di uve stramature quanto indicato al punto 5., dell allegato XI ter, del quanto indicato al punto 6., dell allegato XI ter, del quanto indicato al punto 7., dell allegato XI ter, del quanto indicato al punto 3., dell allegato XI ter, del quanto indicato al punto 15., dell allegato XI ter, del quanto indicato al punto 16., dell allegato XI ter, del Confezionamento: i Vini, i Vini IGT/IGP, i Vini DOC-DOCG/DOP e gli Altri vini, possono essere transati sulla piattaforma telematica se confezionati in contenitori di: vetro, plastica, poliaccoppiato, alluminio, acciaio e in bag in box, nel rispetto delle norme vigenti e degli specifici disciplinari di produzione, delle diverse capacità disponibili in commercio. Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti Il Soggetto Abilitato all Intermediazione all interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi. 3.1. Vini che non si fregiano di un indicazione geografica o di una denominazione di origine 3.1.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di vendita [4]

- Ente certificatore e numero di certificazione qualora indicato nel certificato(nel caso di uve prodotte con metodo biologico) - Numero di lotto del prodotto 3.1.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di vendita - Ente certificatore e numero di certificazione qualora indicato nel certificato (nel caso di uve prodotte con metodo certificabile ma diverso dal prodotto biologico) - Immagine relativa al prodotto(in formato jpg) 3.1.3. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di acquisto 3.1.4. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di acquisto 3.1.5. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale proposte di acquisto e di vendita - Scambio campioni di prodotto - Specifiche di consegna e ritiro - Tempi e modalità di pagamento - Modalità di risoluzione delle controversie - Altre modalità 3.2. Vini che si fregiano di un indicazione geografica (IGT/IGP) 3.2.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di vendita [5]

- Denominazione (come risultante negli elenchi ufficiali del Mipaaf per i vini italiani) - Ente certificatore e numero di certificazione qualora indicato nel certificato (relativo allo specifico vino IGT/IGP, nonché, in aggiunta, nel caso di uve prodotte con metodo biologico) - Vino novello (sì/no) - Vino da vitigno (sì/no) - Numero di lotto del prodotto 3.2.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di vendita - Ente certificatore e numero di certificazione qualora indicato nel certificato (nel caso di uve prodotte con metodo certificabile ma diverso dal prodotto biologico) - Anno di vendemmia - Immagine relativa al prodotto (in formato jpg) 3.2.3. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di acquisto - Denominazione (come risultante negli elenchi ufficiali del Mipaaf per i vini italiani) - Vino novello (sì/no) - Vino da vitigno (sì/no) 3.2.4. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di acquisto - Anno di vendemmia 3.2.5. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale proposte di acquisto e [6]

di vendita - Scambio campioni di prodotto - Specifiche di consegna e ritiro - Tempi e modalità di pagamento - Modalità di risoluzione delle controversie - Altre modalità 3.3. Vini che si fregiano della denominazione di origine (DOC e DOCG/DOP) 3.3.1. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di vendita - Denominazione (come risultante negli elenchi ufficiali del Mipaaf per i vini italiani) - Ente certificatore e numero di certificazione qualora indicato nel certificato (relativo allo specifico vino DOC-DOCG/DO nonché, in aggiunta, nel caso di uve prodotte con metodo biologico) - Anno di vendemmia - Vino novello (sì/no) - Vino da vitigno (sì/no) - Vino riserva (sì/no) - Vino superiore (sì/no) - Numero di lotto del prodotto 3.3.2. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di vendita - Ente certificatore e numero di certificazione qualora indicato nel certificato (nel caso di uve prodotte con metodo certificabile ma diverso dal prodotto biologico) - Vitigni - Identificazione delle menzioni aggiuntive - Immagine relativa al prodotto (in formato jpg) 3.3.3. Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di acquisto [7]

- Denominazione (come risultante negli elenchi ufficiali del Mipaaf per i vini italiani) - Anno di vendemmia - Vino novello (sì/no) - Vino da vitigno (sì/no) - Vino riserva (sì/no) - Vino superiore (sì/no) 3.3.4. Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di acquisto - Vitigni 3.3.5. Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale proposte di acquisto e di vendita - Scambio campioni di prodotto - Specifiche di consegna e ritiro - Tempi e modalità di pagamento - Modalità di risoluzione delle controversie - Altre modalità Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI Termini e disposizioni per l esecuzione del contratto (integrazione all art. 9 delle disposizioni generali) Fermo restando il resto, inserire dopo la lettera b): Le parti possono concordare liberamente termini di messa a disposizione della merce e franchigie diverse da quelli sopra definiti. Cause di forza maggiore (deroga all art. 13 delle disposizioni generali) Fermo restando il resto, eliminare il seguente periodo: [8]

Qualora l impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole: 1) le Parti potranno convenire, prima dell instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale: - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano; - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna; - Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze; - Regolamento della Camera Arbitrale di Roma; - Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari; - Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro; - Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo; - Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari. 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell istituzione prescelta. 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall istituzione che ha adottato tale Regolamento. [9]