Prefettura di Treviso



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Transcript:

Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DEI RICHIEDENTI ASILO PROTOCOLLO D'INTESA TRA > PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TREVISO > DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO > DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI TREVISO > DIREZIONE PROVINCIALE INAIL DI TREVISO > COMUNI DI: TREVISO, ASOLO, CAERANO SAN MARCO, CARBONERA, CASIER, CONEGLIANO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MOGLIANO VENETO, MOTTA DI LIVENZA, PAESE, PIEVE DI SOLIGO, PONZANO VENETO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SANTA LUCIA DI PIAVE, TREVIGNANO, VEDELAGO, VILLORBA, VITTORIO VENETO > DIOCESI DI TREVISO E VITTORIO VENETO > SEGRETERIE PROVINCIALI CGIL CISL UIL DI TREVISO > FORUM PERMANENTE TERZO SETTORE DEL VENETO DI PADOVA > ASSOCIAZIONE VOLONTARI INSIEME C.S.V. DI TREVISO > ENTI GESTORI CENTRI DI ACCOGLIENZA PROVINCIA DI TREVISO ~ 1 ~

PREMESSO CHE: nel quadro dei principi di leale collaborazione tra Stato e sistema delle autonomie e di cooperazione interistituzionale, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Treviso - intende promuovere ogni opportuna iniziativa per garantire processi di sinergia istituzionale che assicurino la valorizzazione dei territori e la risoluzione delle problematiche a più alto impatto sociale; sono in atto significativi flussi migratori di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale; i richiedenti asilo, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, sono attualmente ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite presenti anche in questa provincia; a seguito della presentazione delle relative istanze presso la competente Questura di Treviso, sono in itinere per tali soggetti le procedure previste dalle disposizioni vigenti per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Commissione Territoriale per i richiedenti asilo competente sul territorio; CONSIDERATO CHE: risulta di fondamentale importanza, in un ottica di efficace integrazione con il tessuto sociale, realizzare percorsi di convivenza costruttiva e solidale con le comunità locali, nell ambito delle quali i richiedenti asilo vengano positivamente accolti anche attraverso lo svolgimento di attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività; i rappresentanti dei territori interessati dalla presenza dei cittadini stranieri hanno espresso in linea di massima l'intenzione di individuare servizi ed attività utili alla comunità locale e realizzabili attraverso attività di volontariato; i rappresentanti delle OO.SS. sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di sostenere in ambito locale ogni iniziativa volta a una positiva integrazione dei richiedenti asilo, anche attraverso il coinvolgimento in attività di volontariato a favore della comunità locale, nel quadro di un più generale e coordinato approccio al tema dell accoglienza e dell inserimento sociale dei richiedenti asilo; VISTI: gli articoli 14 e ss. del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati; la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e successive modificazioni; la legge della Regione del Veneto del 30 agosto 1993, n. 40 recante "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato"; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero" e successive modifiche; il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modifiche; il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della Direttiva 2004/8S/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; il D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta"; ~ 2 ~

la circolare del Ministero Interno - Dipartimento per le Libertà Civili per l'immigrazione e l'asilo prot. n. 14290 del 27.11.2014; l articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, un Fondo per la copertura degli oneri assicurativi per i soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito che siano coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale; il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2014, con il quale sono individuati criteri e modalità per l attuazione della misura sperimentale di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2014; la circolare INAIL n. 45 del 2015 nonchè la nota della Direzione Centrale Rischi dell INAIL del 3 agosto 2015. SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 (Finalità) 1. Le parti concordano sulla necessità di attivare rapporti di collaborazione interistituzionale finalizzati alla realizzazione di percorsi di accoglienza e di integrazione dei richiedenti asilo presenti nella provincia di Treviso, che permettano loro di conoscere il contesto sociale attraverso attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e non lucrativo, a favore della collettività ospitante e che promuovano la formazione di una coscienza della partecipazione civica. 2. In particolare, le Amministrazioni Comunali firmatarie si rendono disponibili alla individuazione ed alla realizzazione di attività di utilità sociale che prevedano il coinvolgimento a titolo volontario e gratuito dei migranti richiedenti asilo temporaneamente presenti nelle strutture di accoglienza del proprio Comune. 3. L organismo associativo unitario di rappresentanza territoriale del Terzo Settore, e il Centro Servizi Volontariato di Treviso si impegnano a collaborare per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo e a promuoverlo presso tutti gli enti/organizzazioni di terzo settore operanti nel territorio della provincia di Treviso. ARTICOLO 2 (Requisiti) Le parti concordano che le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte dai richiedenti asilo che: abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale; siano ospiti di strutture di accoglienza all'interno del programma di soccorso e accoglienza coordinato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso; abbiano aderito ad un organizzazione di volontariato, secondo le regole indicate dagli statuti e dagli atti organizzativi interni della stessa, operante anche nell ambito di convenzioni stipulate con Enti locali del territorio ospitante ai sensi dell articolo 7 della legge n. 266/1991 e degli articoli 8 e segg. della legge regionale n. 40/1993 citate in premessa, ovvero partecipino a progetti di volontariato a fini di utilità sociale in ~ 3 ~

favore di Enti locali ai sensi dell articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2014 pure citato in premessa; abbiano sottoscritto la "Dichiarazione di disponibilità ad attività di volontariato" di cui all Allegato A) che costituisce parte integrante del presente Protocollo. ARTICOLO 3 (Carattere volontario dell attività) L'adesione del richiedente asilo ad uno degli organismi di volontariato disciplinati dalla normativa vigente è libera e volontaria e comporta lo svolgimento di un attività volontaria, individualmente o in gruppo, per il perseguimento delle finalità dell'organizzazione cui aderisce e secondo le indicazioni riassuntive della "Scheda attività" di cui all'allegato B) del presente Protocollo a cura dell organismo di volontariato. ARTICOLO 4 (Svolgimento attività) 1. Le attività cui può essere impegnato il richiedente asilo - realizzate ai sensi della sopra citata normativa statale e regionale, ovvero nell ambito delle finalità e delle caratteristiche della misura sperimentale di cui all articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2014 e relative istruzioni applicative recate da circolare e nota INAIL pure succitate, con effetti al momento previsti fino alla data del 31 dicembre 2015 - devono principalmente inserirsi nel contesto degli interventi di carattere civile e dei servizi alla collettività che non richiedono specializzazione e, comunque, secondo le capacità, attitudini, professionalità e intenzioni dell'interessato. 2. L organismo di volontariato, previa individuazione delle attività da parte dell Ente locale o di altri soggetti, in sinergia con i medesimi, cura l adozione di tutte le misure necessarie ai fini del regolare svolgimento delle stesse secondo le disposizioni vigenti, nonché, in particolare, degli idonei strumenti di riconoscimento del soggetto volontario, da utilizzare nell ambito delle attività svolte. 3. Tali attività devono essere rese, previa adeguata formazione, con la supervisione di un referente indicato dagli organismi di volontariato, allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle attività e la realizzazione delle finalità di conoscenza e di integrazione rispetto al contesto sociale ospitante, secondo le modalità precisate nella Scheda attività (Allegato B). Deve essere altresì garantita la copertura assicurativa per responsabilità civile e contro infortuni e malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di volontariato come richiamate dall art.2 del presente Protocollo. 4. I richiedenti asilo possono prestare attività di volontariato, come sopra specificate, anche in Comuni diversi da quello nel quale si trova la struttura di accoglienza che li ospita, previo nulla osta da parte della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Treviso. ARTICOLO 5 (Ruolo Prefettura e Tavolo di coordinamento) 1. La Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, acquisita dal Comune o dal soggetto fruitore interessato la proposta delle attività di cui all'articolo 4, e valutatane la ~ 4 ~

compatibilità con lo status dei richiedenti asilo coinvolti, ne dà comunicazione: - ai responsabili dei Centri di Accoglienza affinché, attraverso l'ausilio dei mediatori culturali, forniscano adeguate comunicazioni ai richiedenti asilo; - alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo. 2. Dal presente Protocollo non derivano oneri economici né presenti né futuri per la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, né per il Ministero dell Interno. 3. Per il monitoraggio della presente intesa, per la progettazione delle iniziative, per il confronto e lo scambio di informazioni nonché per la promozione di strategie di intervento congiunte e di buone prassi, presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Treviso è istituito, tra i sottoscrittori del presente Protocollo, un Tavolo tecnico di coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. ARTICOLO 6 (Tutela della riservatezza dei dati personali) Le parti assicurano il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza in relazione alle attività di cui al presente Protocollo. ARTICOLO 7 (Vigenza del Protocollo) La durata del Protocollo è concordemente stabilita in un anno, rinnovabile per ugual durata, dalla data della presente sottoscrizione. Il Protocollo è aperto alla sottoscrizione per adesione da parte di altri Comuni della provincia di Treviso, nonché a soggetti pubblici e privati, interessati dalla presenza di ulteriori centri di accoglienza temporanea per richiedenti asilo, ovvero interessati alle attività oggetto del protocollo medesimo. Letto, approvato e sottoscritto Treviso, 29 settembre 2015 IL PREFETTO DI TREVISO LA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO LA DIREZIONE PROVINCIALE INPS LA DIREZIONE PROVINCIALE INAIL ~ 5 ~

I COMUNI DI: TREVISO ASOLO CAERANO DI SAN MARCO CARBONERA CASIER CONEGLIANO FONTE GIAVERA DEL MONTELLO ISTRANA MASER MASERADA SUL PIAVE MOGLIANO VENETO MOTTA DI LIVENZA PAESE PIEVE DI SOLIGO PONZANO VENETO POVEGLIANO PREGANZIOL RONCADE SAN BIAGIO DI CALLALTA SANTA LUCIA DI PIAVE TREVIGNANO VEDELAGO VILLORBA VITTORIO VENETO ~ 6 ~

DIOCESI DI TREVISO DIOCESI DI VITTORIOVENETO CGIL DI TREVISO CISL DI TREVISO UIL DI TREVISO FORUM PERM.TERZO SETTORE DELVENETO ASS. VOLONTARINSIEME C.S.V. DI TREVISO ENTI GESTORI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA: CARITAS TARVISINA CARITAS DIOCESANA DI VITTORIO V.TO COOP. UNA CASA PER L UOMO COOP. CODESS COOP. SERVIRE COOP. INTEGRA COOP. ALTERNATIVA CENTRO HILAL CASA ROSA COOP. GEA E LIEVITO NOVA MARGHERA FACILITY S.R.L. ~ 7 ~

Allegato A) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ' AD ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO II sottoscritto nato in il attualmente ospitato presso la struttura sita in..., Via... gestita da..con l'assistenza di un mediatore culturale DICHIARA 1. di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data... ; 2. di voler continuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere il contesto sociale, anche attraverso un'attività di volontariato da rendere a favore della collettività ospitante; 3. di aver aderito, in maniera LIBERA e VOLONTARIA, ad un organizzazione di volontariato, ovvero ad un progetto di attività di volontariato a fini di utilità sociale promosso da per lo svolgimento di attività di volontariato, individualmente o in gruppo, secondo le indicazioni fornite dal responsabile delle attività indicate nella scheda di cui all'allegato B) che seguirà il corretto svolgimento delle attività richieste; 4. di essere consapevole che l'attività di volontariato è gratuita e non costituisce attività lavorativa e, pertanto, non comporta effetti di prestazioni previdenziali, salvo se previste da specifiche norme di legge, oppure compensi retributivi né diretti né indiretti né presenti né futuri. DICHIARA INOLTRE in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere la presente dichiarazione di disponibilità ad attività di volontariato. Luogo e data II sottoscritto (nome e cognome) II mediatore culturale (nome e cognome) ~ 8 ~

Allegato B) SCHEDA ATTIVITÀ Attività promossa da: Descrizione attività: Numero minimo e massimo di persone necessarie per lo svolgimento ottimale dell'attività: Durata: Materiali/strumenti di uso personale: Forniti da: Materiali/strumenti di uso collettivo: Forniti da: Responsabile dell'attività: Località presso cui si svolge l'attività: ~ 9 ~