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L.R. 24 LUGLIO 2001, N. 17 (PUBBLICATA NEL B.U. PUGLIA 25 LUGLIO 2001, N. 111). ISTITUZIONE E DISPOSIZIONI NORMATIVE DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA DI BED & BREAKFAST (AFFITTACAMERE). Art. 1 Finalità della legge. 1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai princìpi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività. Art. 2 Definizione dell'attività di Bed & Breakfast 1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti. Art. 3 Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast 1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione. 2. Il servizio deve comprendere: a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni; b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta; c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. 3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora. 4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa. Art. 4 Adempimenti amministrativi. 1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della L. n. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della L.R. n. 11/1999. 2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere: a) generalità del richiedente; 1

b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività; c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; d) periodi di esercizio dell'attività; e) prezzi minimi e massimi; f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4. 3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti. 4. Entro il 1 ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1 gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica. 5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. Art. 5 Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast. 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei " Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'albo. 2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività. Art. 6 Sanzioni. 1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni. 2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata. 3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'albo di cui all'articolo 4, comma 3. 4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da 258,23 a 1.032,91. 5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di 516,46 e massima di 1.549,37. 6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della L.R. n. 11/1999. 2

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MONTE SANT ANGELO Oggetto: Denuncia di inizio attività ( Bed and breakfast). AFFITTACAMERE. ( LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001 N. 17) Il / La sottoscritto/a.... nato /a..... il, nazionalità.... sesso M F C.F.:. residente a... loc. via / piazza n, tel. n.../...... cell. n. /..,email @. D E N U N C I A ai sensi e per gli effetti dell art.19 della legge 7/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; ai sensi dell art. 4 della L.R.24.7.2001 n.17 ; l inizio attività per l esercizio saltuario di alloggio e prima colazione Bed & Breakfast (affittacamere) denominata, a decorrere dal giorno, nell unità immobiliare catastale, sita in Monte Sant Angelo Via/piazza/c.da n., piano, interno, abitazione di propria residenza e dimora, utilizzando n. camere ammobiliate (max n. 6) con n. posti letto (max 10) e n. bagni ; Ai fini di cui sopra il sottoscritto nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445: dichiara di svolgere l attività ricettiva: 3

per il seguente periodo di disponibilità all accoglienza: dal al ; dal al ; ovvero: Eventuali periodi di chiusura : dal al ; dal al ; che i locali in cui si svolge l attività fanno parte di un unica unità immobiliare catastale ( estremi di di riferimento del catasto ); di essere in possesso del certificato di abitabilità n. del ; che l unità immobiliare in cui si svolge l attività saltuaria di alloggio e prima colazione è l abitazione di propria residenza e dimora; di avere la disponibilità dell unità immobiliare a titolo di :diritto di proprietà ; contratto di locazione con il sig., atto n, del, registrato a il ; contratto di comodato con il sig., atto n, del, registrato a il ; altro diritto reale, fino al ; che i locali possiedono i requisiti igienico sanitari previsti per l uso abitativo dal regolamento comunale d igiene e dal regolamento comunale edilizio e che non superano i limiti di capacità ricettiva previsti dagli stessi; che l unità immobiliare è dotata di n. bagn_ ad uso esclusivo degli ospiti dell'esercizio, qualora l'attività si svolga in più di una stanza; che tutti gli impianti elettrici, di riscaldamento e altri eventuali, sono conformi a quanto previsto dalle specifiche normative e vengono sottoposti alle revisioni periodiche stabilite dalle stesse; di assicurare i seguenti servizi: somministrazione della prima colazione riordino e pulizia quotidiana dei locali; cambio della biancheria, compresa quella del bagno,ad ogni cambio dell ospite e anche a richiesta; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; 4

di garantire i servizi sopraindicati avvalendosi della normale organizzazione familiare; di essere a conoscenza dei seguenti obblighi e vincoli: Obbligo di comunicare al Comune ogni variazione alla presente denuncia (cessazione, sospensione, modifica) entro 30 giorni dal verificarsi dell evento modificativo; Obbligo di presentare all Ufficio Annona del Comune di Monte Sant Angelo, entro il primo ottobre di ogni anno e comunque prima dell inizio dell attività, una comunicazione relativa ai periodi di disponibilità all accoglienza, nonché relativa ai prezzi massimi da praticare, comprensivi della prima colazione, validi per l anno successivo. La comunicazione sopraindicata va presentata annualmente anche in assenza di variazioni rispetto alle tariffe precedentemente dichiarate. Copia dell apposito cartellino dei prezzi massimi comprensivi di prima colazione deve essere esposto in ogni stanza. Obbligo di compilare mensilmente su apposito modello ISTAT,agli enti competenti, il movimento degli ospiti (arrivi e partenze). di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista nell art. 11, 1 e 2 comma del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, e cioè: di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione; di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta; che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia); di essere a conoscenza che il Comune può in ogni momento verificare le dichiarazioni effettuate nonché la documentazione presentata, anche mediante sopralluoghi; di impegnarsi : a svolgere l attività in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente nonché a quanto dichiarato; a consentire agli incaricati del Comune, durante il periodo di disponibilità all accoglienza, di effettuare le opportune verifiche anche mediante sopralluoghi. Allega, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L R), copia completa del proprio documento di riconoscimento. Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Monte Sant Angelo,.... Il Dichiarante 5

(*) allegare fotocopia documento di riconoscimento valido FIRMA Allegati: copia completa del documento di identità; Planimetria dell abitazione con evidenziati i locali utilizzati per l attività ( stanze, bagni ecc.) certificato di abitabilità; tariffario; Altro eventuale. Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Copia della presente dovrà essere tenuta all interno dell attività ricettiva. Nota Bene : L attività non può essere iniziata prima della presentazione della presente denuncia; Per attività di bed and breakfast si intende l esercizio saltuario di alloggio e prima colazione nell abitazione di residenza e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare (ivi compreso l eventuale presenza di collaboratori familiari), senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d impresa; Il limite della capacità ricettiva è di massimo 6 camere con 10 posti letto. Nel caso vi sia più di una camera è necessario almeno un bagno a competa disposizione degli ospiti; Il marchio di identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso, a spese dell interessato, all esterno dell abitazione; Controlli e Sanzioni: Qualora duranti i periodi di disponibilità all accoglienza, a seguito dei controlli che possono essere effettuati, si dovesse accertare la mancanza dei requisiti dichiarati, oltre all applicazione delle sanzioni previste all art.6 della L.R.17/2001, potranno essere adottati provvedimenti di sospensione dell attività e in caso di recidiva potrà inoltre essere vietato il proseguimento dell esercizio dell attività. 6