UNICAL Facoltà di Economia



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UNICAL Facoltà di Economia DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA I prof. Alfredo Rizzo alfredo rizzo 1

Lezione 1.bis Cenni di storia dell integrazione europea 1) Amsterdam 2) Nizza alfredo rizzo 2

1) Il Trattato di Amsterdam. l istituzionalizzazione della cooperazione rafforzata che viene introdotta con previsioni dirette in entrambi i trattati UE e CE riforma della procedura di codecisione, eliminazione della seconda lettura parlamentare, in caso di approvazione da parte del Consiglio degli emendamenti parlamentari. si estende ad altri settori, con ciò soddisfacendosi le esigenze espresse da Parlamento e Commissione e confluite nel documento della Presidenza del 5 dicembre 1996 discusso al Consiglio di Dublino del 1996 La procedura di parere conforme è sostituita dalla codecisione in settori importanti quali la cittadinanza europea, mentre viene mantenuta nel meccanismo di cui all art. 7 TUE non si estende invece a sufficienza il principio maggioritario all interno del Consiglio, che però è inserito per la concessione dell autorizzazione alla cooperazione rafforzata semplificazione e trasparenza: nuovo art. 255 TCE sul diritto di accesso ai documenti istituzionali. alfredo rizzo 3

Riforme istituzionali Consiglio europeo rafforzato definisce principi e orientamenti della PESC ma anche nel settore della difesa, decisione di strategie comuni (nuova fonte di secondo e terzo pilastro) nei settori di comune interesse per gli Stati adotta decisioni di attuazione di un azione comune o posizione comune : se uno Stato membro impedisce l adozione della decisione da parte del Consiglio, con decisione a maggioranza qualificata si può decidere di fare intervenire il Consiglio europeo. Meccanismo analogo funziona per consentire agli Stati il ricorso alla cooperazione rafforzata Il Parlamento è coinvolto nel settore della cooperazione giudiziaria, con obbligo di consultazione da parte del Consiglio prima dell assunzione di ogni decisione Commissione: Protocollo che prevede un solo cittadino di ciascuno Stato all interno dell istituzione al momento del primo allargamento dell Unione. La Corte di giustizia acquista una competenza nel settore della circolazione delle persone (art. 68 TCE) La Corte diviene competente anche nel settore giudiziario ai sensi dell art. 35 (K7) TUE e ai sensi dell art. 46 TUE (L) competenza di pronunciarsi in via pregiudiziale per la validità o interpretazione di decisioni o decisioni quadro (v. art. 177 TCE oggi 234) sull interpretazione delle convenzioni, alfredo rizzo 4 sull interpretazione delle misure di applicazione delle convenzioni stesse.

Nel settore PESC prioritario anche il settore difensivo; si prevede una nuova categoria di accordi per l attuazione della PESC (art. 24) clausola d esenzione: valutazione di compatibilità dell accordo con l ordinamento nazionale da parte di uno Stato membro. Si definiscono le azioni comuni e le posizioni comuni, si prevede la possibilità per uno Stato di addurre motivi di tutela di interessi nazionali per impedire l adozione a maggioranza qualificata di qualsiasi decisione in tale settore. Alto rappresentante PESC (Segretario permanente UE) come osservatore permanente della situazione internazionale con possibilità di predisporre qualsiasi intervento. Alla dichiarazione n. 6 del Trattato si istituisce la cellula di programmazione e tempestivo allarme che deve sorvegliare gli sviluppi nei settori PESC, istituita nell ambito del Segretariato generale del Consiglio. alfredo rizzo 5

Settore giustizia: Trasferimento al pilastro comunitario del settore giudiziario civile. Il settore penale è intitolato allo scopo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si inseriscono, accanto alle posizioni comuni, le decisioni-quadro, le decisioni, le misure di attuazione delle decisioni le convenzioni internazionali di cui il Consiglio può raccomandare l adozione agli Stati, con immediata entrata in vigore delle stesse se adottate da almeno metà degli Stati mentre prima si prevedeva comunque l obbligo di previa ratifica da parte dei Parlamenti nazionali. Il Parlamento va consultato per l adozione di decisioni e convenzioni. alfredo rizzo 6

2) Il Trattato di Nizza Le tappe del processo d allargamento Art, 310 TCE tecnica degli accordi europei V. ad es. accordo di associazione fra la CE e i suoi Stati membri, da una parte, e la repubblica di Polonia, dall altra (GU del 31.12.1993 L 348, p. 2), l Ungheria (GU L 347 del 31.12.94, p. 2, art. 62) e quelli con la Rep. Ceca e la Slovacchia, originariamente coincidenti ad un unico accordo firmato con la Cecoslovacchia nel 1991 poi confluito, a seguito della scissione di questa nelle due attuali repubbliche, in due diversi accordi (GU L 359 e L 360 del 31.12.1994). 1993 Consiglio europeo di Copenaghen Politica della condizionalità applicata al processo di allargamento il criterio politico: la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela; il criterio economico: l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all'interno dell'unione; il criterio dell'"acquis comunitario": l'attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti 1994 Consiglio europeo del Essen strategia di pre-adesione alfredo rizzo 7

1997 Consiglio europeo del Lussemburgo lancia il processo globale, inclusivo ed evolutivo d adesione, strategia rafforzata di pre-adesione, accordi contemplati dall attuale art. 310 TCE + altri strumenti, tra cui alcuni atti di finanziamento per l impulso alle strutture interne dei paesi aderenti all Unione (partenariati per l adesione) convoca le conferenze bilaterali con Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Polonia e Slovenia; 1999 il Consiglio europeo di Helsinki data per le medesime conferenze d adesione con Romania, Slovacchia, Lituania, Bulgaria e Malta, conferendo lo status di paese candidato alla Turchia. Questo Stato, insieme alla Grecia, ha tra i primi stipulato con le comunità europee un accordo di associazione v. decisione del Consiglio d associazione (Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE - Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, pubblicata in GU L 035 del 13/02/1996 pag. 1-47) che ha definito un unione doganale tra le parti alfredo rizzo 8

Agenda 2000 Documento della Commissione europea del 1997 Tre obiettivi. Riforma della politica agricola comune e della politica di coesione economica e sociale. Nuovo assetto finanziario per il periodo 2000-2006; Strategia di preadesione rafforzata - v. Consiglio europeo Lussemburgo 1997: la partnership per l'adesione la più ampia partecipazione dei paesi candidati a programmi comunitari ed ai meccanismi di applicazione dell'"acquis" comunitario; Studio di impatto sugli effetti che l'allargamento avrà sulle politiche dell'unione europea. In queste tre aree la Commissione ha presentato una ventina di proposte legislative nel 1998. 1999 Consiglio europeo di Berlino Accordo politico globale su questo pacchetto di proposte, il che ha consentito la loro integrale adozione entro la fine dell'anno. Queste misure, la cui validità si estende dal 2000 al 2006, riguardano quattro settori strettamente connessi: riforma della politica agricola comune; riforma della politica strutturale; strumenti di preadesione; quadro finanziario. alfredo rizzo 9

2000 Consiglio europeo di Bruxelles apre i lavori della Conferenza intergovernativa (v. art. 48 TUE) Riforme istituzionali che certamente l allargamento implica e che si chiuderanno a dicembre con il Trattato di Nizza. poco innovativo soprattutto riguardo a due temi: la riduzione dei membri della Commissione e la riponderazione dei voti in Consiglio. prima di Nizza art. 213 TCE prevedeva che il collegio dei Commissari "deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due"; un secondo membro per ciascuna delle seguenti nazionalità: tedesca, britannica, spagnola, francese e italiana dall entrata in vigore della nuova Commissione - inizialmente fissata al gennaio 2005 e poi anticipata al novembre 2004 ogni Stato avrebbe avuto diritto a un solo Commissario (v. art. 4 del protocollo sull allargamento dell Unione Trattato di Nizza) rinuncia, da parte degli Stati grandi, ad un seggio in più in Commissione (art. 213 TCE), compensata mediante una diversa ponderazione dei voti al Consiglio (Protocollo n. 7 sulle istituzioni nella prospettiva dell allargamento dell UE, allegato ai trattati UE e comunitari, Trattato di Amsterdam). Cd. compromesso spagnolo scelta di rinviare ad una successiva decisione all unanimità del Consiglio la riduzione ulteriore del numero dei commissari a partire dal definitivo raggiungimento di un numero di 27 stati membri alfredo rizzo 10