REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI RIETI PROVINCIA DI RIETI CONTRATTO per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Case alloggio per disagiati psichici alla Cooperativa QUADRIFOGLIO. IMPORTO 64.400,00 ( Iva inclusa) CIG: n. 5607570925 REPERTORIO N.... L anno duemilaquattordici addì... del mese di... in Rieti e nella Residenza Municipale. Avanti a me dott.ssa Rosa Iovinella, (Codice fiscale VNL RSO 70E53 B963N) Segretario Generale del Comune di Rieti, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono costituiti: - da una parte il Dr. Vito Dionisi, nato a Cantalice il 1.02.1961, Dirigente del Settore II del Comune di Rieti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell Ente avente il n. 0010700574 di codice fiscale ed uguale numero di partita IVA, che rappresenta ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell Ente. - dall altra Chiatellino Elvio, nato a Pinerolo (To) il 15.10.1949, la quale dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell interesse della QUADRIFOGLIO, sede legale in viale Savorgnan D Osoppo,4/10 10064 Pinerolo (To), avente numero di Partita Iva.03890320017, della quale è Legale Rappresentante. Della identità e della capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale rogante, sono personalmente certo. Premesso che- con determinazione del Dirigente del II Settore n..del il servizio è stato assegnato al sopra menzionato soggetto, alle condizioni
già precisate e meglio descritte negli articoli della presente convenzione; si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 L Ente affida alla Cooperativa QUADRIFOGLIO la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare case alloggio disagiati psichici per 3 mesi dal 01/04/2014. Art. 2 La Cooperativa Quadrifoglio si impegna ad eseguire i servizi di cui all'articolo 1, nel rigoroso rispetto delle norme di seguito esposte con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da: a) personale professionalmente qualificato, idoneo alle migliori realizzazioni del servizio; La Cooperativa Quadrifoglio ha l'obbligo di applicare integralmente dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo ai propri operatori, sia dipendenti che soci, il contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali, riferito ai ruoli professionali espressamente previsti. La Cooperativa Quadrifoglio trasmette entro il l'elenco nominativo di cui alla lettera a), indicando anche gli estremi del rilascio dei rispettivi titoli di studio o attestati professionali, esperienze formative, l'orario di lavoro di riferimento, gli organici di servizio e i mansionari. La Cooperativa Quadrifoglio si impegna a non interrompere il servizio e a provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale, in caso di prolungata assenza, dimissioni, licenziamento, assicurando da parte del personale assunto in sostituzione il possesso di requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito, dandone comunicazione entro 15 giorni all'ente contraente, con espressa indicazione dei requisiti sopra accennati. Ai fini della presente convenzione, la cooperativa sociale può utilizzare volontari e obiettori di coscienza secondo la normativa vigente. Essi svolgono la propria attività come previsto dall'art. 2 della Legge 381/91, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalla presente convenzione. La cooperativa sociale trasmette periodicamente, ogni mese, l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo e di rimborso secondo quanto disposto dal comma 4,art. 2 Legge n. 381/9 1. Art. 3 La Cooperativa Quadrifoglio si impegna ad organizzare, la propria attività sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa. Tali modalità devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso la cooperativa e disponibile per le verifiche dell'ente. Art. 4
La Cooperativa Quadrifoglio è tenuta a redigere e trasmettere all'ente ogni mese una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione del risultati conseguiti e delle problematiche emerse. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche circa il rispetto del dettato contrattuale con particolare riferimento alla qualità del servizio e all'ottimizzazione delle risorse. Art. 5 La Cooperativa Quadrifoglio è sentita dall'ente contraente in ordine alla programmazione degli interventi e delle attività, di cui alla presente convenzione. E previsto, altresì, un incontro dopo i primi due mesi di attività volto: -all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione; -alla valutazione congiunta del risultati dell'attività svolta; Art. 6 L'Ente si obbliga a pagare il corrispettivo complessivo del servizio reso dalla Cooperativa Quadrifoglio, pari ad. 64.400,00 (Euro sessantaquattromilaquattrocento/00) IVA compresa al 4%, mediante tre rate mensili, conseguenti a presentazione di regolare fattura supportata da idonea documentazione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Art. 7 In ogni caso in cui l'ente dovesse rilevare che l'andamento del servizio convenzionato non è conforme al disciplinare sottoscritto dalle parti, la stessa contesta l'inadempimento alla Cooperativa Quadrifoglio, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare la cooperativa al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'ente procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente. Nei casi in cui si tratti di gestione di strutture residenziali o semiresidenziali interamente utilizzate dall'ente contraente, le modalità di pagamento dovranno garantire l'intera copertura dei costi del personale, purché nel periodo considerato siano presenti almeno i due terzi del numero massimo di utenti previsto. Art. 8 La convenzione è risoluta, con semplice dichiarazione di parte, nel seguenti casi: -di ipotesi di cui all'articolo 7, c. 2 e 3; -di grave e provato inadempimento della cooperativa/consorzio atto a compromettere il risultato della gestione; -di inadempimenti dell'ente;
Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dall'ente alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione sociale. Art. 9 Le spese per la registrazione della presente convenzione, da registrare solo in caso d uso, sono a carico della Cooperativa Quadrifoglio ; Art. 10 La presente convenzione decorre dal giorno 01/04/2014 30/06/2014. e scadrà il Art. 11 L ente ha in ogni caso la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione dandone un congruo preavviso alla controparte. Per la Cooperativa sociale Per l Ente Il legale Rappresentante Il Dirigente II Settore Dr. Vito Dionisi