Tribunale di Pistoia



Похожие документы
SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

ha pronunciato la presente

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SALERNO. Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

Tribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PRATO Atto di pignoramento presso terzi XXX S.p.A. Premesso YYY S.r.l. YYY S.r.l. XXX S.p.A. YYY S.r.l., XXX S.p.A.

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e

Транскрипт:

Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le parti: Opponente: TIZIA NV, in persona del legale rappresentante sig., con sede a Deerlijk (Belgio) in, domiciliata a Pistoia in presso lo studio dell avv. del Foro di Pistoia, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell atto di citazione in opposizione unitamente all avv. del Foro di Firenze, munito di procura per notaio di Deerlijk del 12/3/08, Convenuto: CAIA Spa, in persona del legale rappresentante sig., con sede a Montale in v. e domiciliata a Pistoia in presso lo studio dell avv., rappresentata e difesa dall avv. del Foro di Prato per mandato a margine del ricorso per ingiunzione, Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Decisa a Pistoia in data 2 marzo 2009 sulle seguenti conclusioni: Per l opponente: In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza giurisdizionale a conoscere della causa in favore del giudice belga; in denegata ipotesi, in subordine e senza accettazione della giurisdizione del giudice italiano, si insiste per l ammissione di tutte le prove istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183 Cpc depositate e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie,

nonché per il rigetto dell istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; dichiarare illegittimo, ovvero nullo, ovvero inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n 192 emesso a favore di CAIA Spa e nei confronti di TIZIA NV dal Tribunale di Pistoia in data 27/12/07 per la somma di 11.708,55, oltre spese per 653,00, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate; in via subordinata, senza che ciò possa costituire accettazione tacita della giurisdizione né rinuncia all eccezione di incompetenza giurisdizionale né tantomeno rinuncia al contenzioso pendente innanzi al giudice belga, previo accertamento dell inadempimento da parte di CAIA Spa delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita internazionale di beni, dichiarare risolto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Per il convenuto: In via preliminare di rito per la reiezione dell eccezione di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Pistoia e la conseguente dichiarazione di competenza dello stesso a decidere sulla causa oggi in discussione. Nel merito, in via istruttoria per l ammissione di tutte le prove richieste in corso di causa, con opposizione a quelle richieste ex adverso, come da memorie ex art. 183 Cpc ritualmente depositate; in via preliminare di merito insiste per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, per la reiezione dell opposizione e la conseguente condanna dell opponente al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e di onorari. Fatto e Processo La Spa CAIA ha chiesto e ottenuto da questo tribunale un decreto ingiuntivo (n 1192/07 del 27/12/07) a carico della TIZIA NV per il pagamento della somma di 11.708,55 oltre accessori, a titolo di prezzo di acquisto della merce venduta con fatture FC 845/07 e FC 912/07. 2

Avverso il decreto propone opposizione l ingiunto chiedendone la revoca e preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere competente quello belga, poiché l ingiunta ha sede in Belgio e, a norma dell art. 5 Regolamento CE 44/2001, in materia contrattuale il giudice competente è quello del luogo ove la merce è stata o doveva essere consegnata, (nel caso di specie a Deerlijk). Nel merito afferma di aver ricevuto da CAIA, in date 30/8 e 21/9/07, una partita di filati di ciniglia che, messi in lavorazione, hanno evidenziato difetti (ma solo dopo la tessitura), ovvero striature che hanno costretto TIZIA ad interrompere la produzione; un analisi effettuata nel novembre di quell anno ha confermato i difetti, subito comunicati a CAIA, la quale tuttavia ha respinto ogni addebito. Conseguentemente, TIZIA ha convenuto CAIA avanti al giudice belga con atto di citazione notificato il 31/1/08, per sentir dichiarare risolto il contratto stipulato dalle parti, accertare il diritto di TIZIA di non pagare le fatture e condannare CAIA al risarcimento dei danni. Per il caso in cui questo Tribunale ravvisasse la propria competenza giurisdizionale, l opponente chiede che, revocato il decreto ingiuntivo, il contratto tra le parti sia dichiarato risolto e controparte condannata al risarcimento dei danni, quantificati in 144.832,04. Si è costituita CAIA Spa chiedendo il rigetto dell opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Con riferimento all eccezione di difetto di giurisdizione, la convenuta osserva che il giudice italiano è stato investito per primo della controversia (infatti il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 17/12/07, l atto di citazione avanti al giudice belga è stato notificato il 31/1/08), che le parti hanno convenzionalmente individuato nel Tribunale di Pistoia il giudice competente a dirimere ogni loro eventuale controversia, e che oggetto della presente causa è il pagamento del prezzo della merce fornita, in relazione al quale luogo ove deve eseguirsi la prestazione è quello della sede del venditore. Nel merito la convenuta eccepisce che il difetto lamentato da TIZIA non era occulto bensì palese e, in ogni caso, non dipendeva dalla qualità del filato fornito ma dal processo di tessitura; pertanto controparte sarebbe incorsa in decadenza quanto alla contestazione dei vizi. Con ordinanza del 5/11/08 il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni sull eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione. 3

Motivi della decisione A norma dell art. 5 Regolamento CE 44/01, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta avanti al giudice di altro Stato membro, in materia contrattuale, nel luogo in cui l obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita; la norma specifica poi che per luogo di esecuzione dell obbligazione deve intendersi, nel caso di compravendita di beni mobili, quello in cui detti beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. La Suprema Corte è ferma nel ribadire che, ai fini dell'individuazione del giudice competente ex art. 5 Regolamento 44/01/CE, il luogo di consegna dei beni è l unico rilevante per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, compresa dunque quella di pagamento del prezzo (Cass. SU 20887/06, Cass. SU 10941/07, Cass. SU 13891/07). Per la determinazione di tale luogo di consegna occorre fare riferimento all'art. 31 della Convenzione internazionale di Vienna 11/4/80 sui contratti di vendita internazionale di merci, resa esecutiva con L. 765/85: la quale detta regole sull obbligo di consegna da parte del venditore la cui applicazione è subordinata all inesistenza di altro obbligo ( se il venditore non è tenuto a consegnare la merce in altro luogo particolare... ), quale potrebbe derivare da una pattuizione espressa delle parti. Nel nostro caso nelle fatture azionate è contenuta la dicitura consegna D.D.U. Deerlijk e la convenuta non contesta che, effettivamente, la consegna dovesse essere effettuata al domicilio dell acquirente, il che rende irrilevante (ai fini dell applicazione dell art. 31 Convenzione Vienna) il fatto che sia previsto l intervento di un trasportatore. Afferma piuttosto la convenuta che le parti hanno convenuto una clausola c.d. di proroga della giurisdizione: infatti, in tutti i moduli contrattuali utilizzati da CAIA nei suoi rapporti con TIZIA (anche precedenti a quello per cui è causa) è sempre inserita la previsione del Foro esclusivo di Pistoia; dando esecuzione a tutti i rapporti contrattuali instaurati, controparte avrebbe dunque tenuto un comportamento concludente di accettazione di tale clausola. A questo proposito si osserva che l art. 23 Regolamento 44/2001/CE ammette la deroga se essa risulti (1) da patto scritto, (2) da altra forma prevista dalle parti, (3) da una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, in quanto di largo uso e generale rispetto nei rapporti contrattuali internazionali. 4

Nella fattispecie la previsione della competenza del Foro di Pistoia è contenuta nelle condizioni generali stampate sul retro delle fatture emesse dalla CAIA, ma non figura alcuna firma per accettazione o altro richiamo a detta clausola da parte di TIZIA. Insegna la Suprema Corte (Cass. SU 20887/06, Cass. SU 13891/07 e, con riferimento all analoga norma contenuta nell art. 17 Convenzione Bruxelles, Cass. SU 7503/04, Cass. SU 6634/03, Cass. SU 1150/02) che il requisito della forma scritta è rispettato quando la clausola di deroga sia sottoscritta da ambedue le parti o da esse espressamente richiamata. L esecuzione dei contratti precedenti non implica accettazione della clausola poiché di per sé è indicativa solo dell adempimento alla obbligazione di pagare il prezzo della merce volta per volta acquistata. Quanto alla conformità di tale clausola ad un uso conosciuto dalle parti, o che esse avrebbero dovuto conoscere in quanto di largo uso e generale rispetto nei rapporti contrattuali internazionali, è necessario che chi invoca detto uso ne dia prova, cosa che CAIA non ha fatto. Ne segue la fondatezza dell eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente e, di conseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice non competente. Alla soccombenza segue l addebito delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e, per l effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo n 1192/07 emesso in data 27/12/07 dal Tribunale di Pistoia; condanna la società convenuta a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in 5.014,21 come da notula, oltre imposta e contributi. Pistoia, 2 marzo 2009 Il Giudice Dott. Niccolò Calvani 5