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FOGLIO INFORMATIVO relativo alle APERTURE DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Leverano Società Cooperativa Piazza Roma, 1-73045 Leverano Telefono 0832 925046-7 Fax 0832 910266 Indirizzo Telematico: www.bccleverano.it E-mail bccleverano@leverano.bcc.it Registro delle imprese di Lecce n. 1803 CCIAA Lecce nr. 46 177 Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 4499.0.0 - Codice ABI 08603 Iscritta all Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente al n A167171 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS È L APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA L apertura di credito ipotecaria per il Credito ai Consumatori ha durata massima di cinque anni ed è concessa a cliente, persona fisica, che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cosiddetto consumatore) che ottiene finanziamento di importo compreso tra 200,00 ed 75.000,00. Tale tipologia non può essere utilizzata, qualora si tratti di: a)finanziamenti destinati all acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare; b) finanziamenti rimborsabili in un unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi; e) finanziamenti garantiti da ipoteca con durata superiore a cinque anni. La banca ha l obbligo di fornire al consumatore l informativa precontrattuale personalizzata attraverso la consegna delle Informazioni Europee di Base (IEB) prima della stipula del contratto. Tale documentazione è fornita gratuitamente ed attestata per iscritto. Al consumatore viene reso noto il TAEG, cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso. L apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato. Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concessogli. L apertura di credito può essere in conto corrente o semplice. Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 1 di 9

Nell apertura di credito in conto corrente, i successivi versamenti del Cliente hanno l effetto di ripristinare la disponibilità; invece, nell apertura di credito semplice, i successivi versamenti del Cliente vengono imputati a parziale o totale estinzione del debito del Cliente verso la Banca, derivante dall utilizzazione delle somme. La linea di credito, in ogni caso, deve essere utilizzata dal Cliente entro il limite di importo concordato con la Banca e, sulle somme utilizzate nell ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Pertanto, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente che comportino il superamento del limite suddetto e l eventuale esecuzione di tali operazioni non determina la concessione di un aumento del credito al Cliente, neppure per l importo delle operazioni eseguite. La presenza sul conto di un saldo debitore superiore al limite dell affidamento concesso identifica uno sconfinamento, che può determinarsi anche solo per valuta, se il saldo contabile risulti a credito. La definizione dei tipi di saldo (per valuta e contabile) è contenuta nella Legenda posta al termine del presente Foglio informativo. L apertura di credito, sia in conto corrente che semplice, quando è garantita da ipoteca, può assumere la forma dell apertura di credito fondiaria o ipotecaria. In particolare, l apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1 grado, su immobili. L ammontare massimo dell affidamento è pari all 80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. L apertura di credito ipotecaria, invece, è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di primo grado, su immobili. La durata medio lunga dell operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). I TIPI DI APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA E I LORO RISCHI Apertura di credito a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Il contratto inoltre può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto il tasso di interesse e le altre condizioni economiche applicate al Cliente. RMAZIONI SULLA BANCA Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 2 di 9

CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS È IL CONTONTE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. INTERESSI DEBITORI Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso Euribor 365 3 mesi media mensile (parametro) + 6,265 punti (spread) Ipotesi di tasso alla data del 01 ottobre 2014: Euribor 365 3 mesi media mensile pari a 0,106% + 6,265 punti = 6,371% per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 2,25 punti in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l utilizzo entro il fido Tasso annuo massimo per interessi di mora Capitalizzazione Modalità di calcolo degli interessi Il tasso di interesse sarà modificato automaticamente in base a revisioni trimestrali con riferimento alle date del 31/03/ - 30/06-30/09-31/12 di ogni anno in relazione all'andamento del tasso Euribor a 3 mesi divisore 365 rilevato come media mensile dell ultimo mese del trimestre precedente a quello in corso. La modifica del tasso di interesse avrà decorrenza dal 1 giorno successivo alla data di revisione e sarà pari alle variazioni subite in aumento o in diminuzione dal tasso Euribor di riferimento. L Euribor 365 a 3 mesi, media mensile, è rilevato a cura del Comitato di gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea e di norma pubblicato sui principali quotidiani economici. 2,25 punti in più rispetto al tasso in vigore al momento della mora Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a tre mesi e comunque all atto dell estinzione del rapporto. Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 3 di 9

IMPORTI MASSIMI DI SPESE invio comunicazioni ex artt.118 0 invio comunicazioni trasparenza - in forma cartacea 2,58 - on line 0 altre comunicazioni - in forma cartacea 2,58 + spese postali - on line 0 COMMISSIONI Commissione sul fido accordato (CFA) max 0,30% per trimestre Commissione d istruttoria veloce (CIV) La Commissione di Istruttoria Veloce, addebitata su base trimestrale, si applica nelle misure e con le modalità qui indicate a condizione che, nell arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento, svolge un istruttoria veloce. Casi in cui è svolta l istruttoria veloce 5 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre, a condizione che l importo complessivo dello sconfinamento sia superiore a 200, con un massimo di euro 100 a trimestre. Dovuta su tutte le operazioni che prevedono richieste di scoperti, utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente sul conto, sconfinamenti, ovvero utilizzi di fondi in eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati eccettuate le esenzioni in appresso declinate I casi di applicazione della CIV si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l autorizzazione o meno dello sconfinamento quali: pagamento titoli e effetti (es. addebito assegni in euro e in valuta estera; emissione assegni circolari; addebito Effetti; cambiali.); esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (es. disposizioni di Bonifico su Italia e/o Estero; addebito Utenze e RID; addebito RI.BA. ; addebito Bollettini Postali/ MAV/RAV/FRECCIA; ricarica Carte Prepagate; canoni Leasing; disposizioni varie ordinate dal Cliente); addebito Imposte e/o Tasse (es. Deleghe F24/F23); acquisto di strumenti finanziari/assicurativi; giroconto fra c/ordinari e c/anticipi; prelevamento contanti allo sportello; anticipazioni effetti oltre il limite di fido; ogni altro addebito consentito dalla banca, previa valutazione del personale preposto. Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 4 di 9

Esenzioni all applicazione della commissione di Istruttoria Veloce (CIV) La CIV non è comunque dovuta se: a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca, ad esempio nei seguenti casi: - addebito delle competenze, commissioni e spese; - pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca; - addebito bollo e ritenute fiscali; - operazioni di rettifica valuta. b) lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: - l importo complessivo di 500 euro; - la durata di 7 giorni consecutivi. L esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre e solo in favore dei consumatori. c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito. La CIV non è comunque applicabile nei seguenti casi: addebito insoluti; addebiti conseguenti a prelevamenti ATM; addebiti conseguenti a pagamenti POS; addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca. ALTRI ONERI Adempimenti notarili Assicurazione immobile Imposte e tasse presenti e future Perizia tecnica a spese del cliente a cura e spese del cliente come per legge, a carico del cliente PER I SOCI Fido da 0 a 200.000 max 250,00 Fido da 200.000 a 400.000 max 300,00 Fido da 400.000 a 600.000 max 350,00 Fido maggiore di 600.000 max 600,00 PER I NON SOCI Fido da 0 a 200.000 max 300,00 Fido da 200.000 a 400.000 max 350,00 Fido da 400.000 a 600.000 max 400,00 Fido maggiore di 600.000 max 650,00 Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 5 di 9

TAEG Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d Italia. E possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. La formula di calcolo del TAEG: Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 50.000 euro (importo medio accordato dalla BCC di Leverano per tale tipologia di prodotto). Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato Esempio Accordato: 50.000 euro Tasso debitore nominale annuo: 6,371% Durata: 3 mesi Commissione sul fido accordato: 1,20% dell accordato, su base annua Utilizzato: 50.000 euro per Spese collegate all tutta la durata erogazione del credito: 425 euro Altre spese su base annua (esempio spese per assicurazione e invio comunicazioni): 46,58 euro TAEG = 11,5317% Interessi, su base trimestrale: 796,38 euro Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 150,00 euro Spese, su base trimestrale: 106,25 euro Spese, su base trimestrale: 11,65 euro Imposta sostitutiva: 0,25% o 2 % della somma erogata Tassa ipotecaria: quella tempo per tempo vigente, attualmente pari a 35 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito ipotecaria in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 6 di 9

SPESE PER SERVIZIO DI RILASCIO COPIA DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI, CERTIFICAZIONI VOCI DI COSTO Richiesta documenti: Archiviati presso la BCC Copia di documenti in forma cartacea Archiviati presso soggetto esterno Copia di estratti conto anno in corso Copia di estratti conto anni precedenti Ristampa contabili da procedura informatica Copia contabili archiviate nella documentazione di cassa Archiviati presso la Bcc di Leverano Fotocopie assegni Archiviati presso la Banca negoziatrice IMPORTI MASSIMI Euro 2,50 a documento Euro 5,00 a documento Euro 2,50 ad estratto conto Euro 5,00 ad estratto conto Euro 2,50 a contabile Euro 5,00 a contabile Euro 5,00 ad assegno Euro 10,00 ad assegno Certificazione interessi passivi Altre certificazioni Certificazioni Euro 2,50 a certificazione Euro 5,00 a certificazione Dichiarazioni Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori Altre dichiarazioni rilasciate dalla banca Euro 5,00 a dichiarazione Euro 5,00 a dichiarazione Richieste diverse dalle precedenti Altro Euro 5,00 a documento RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la Banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato alle parti, con le medesime modalità, un preavviso di 5 giorni. Diritto di ripensamento (art. 125 ter TUB) In caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, il consumatore ha il diritto di recedere entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale in caso di recesso n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca presso la Direzione Generale, Piazza Roma,1, 73045 LEVERANO, e-mail: bccleverano@leverano.bcc.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 7 di 9

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca. Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Commissione sul fido accordato Imposta sostitutiva TAEG Parametro di indicizzazione Periodicità di capitalizzazione degli interessi Risoluzione del contratto Spread Tasso di interesse debitore Tasso di interesse di mora Compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E calcolata sull importo dell affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate all acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per le quali l imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma. Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse, che varia secondo l andamento del parametro. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Scioglimento del rapporto contrattuale a causa del mancato assolvimento degli obblighi, derivanti dal contratto, a carico delle parti dello stesso. Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione/riferimento. Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di scioglimento del rapporto per qualsiasi motivo. Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 8 di 9

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Saldo per Valuta Saldo disponibile Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati: - per le aperture di credito in conto corrente, il TEGM della categoria aperture di credito in conto corrente ; - per le aperture di credito semplici, il TEGM della categoria altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese ; aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori 4 punti. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore ad 8 punti percentuali. Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per i pagamenti ed i prelievi Leverano lì, 29 Maggio 2015 Banca di Credito Cooperativo di Leverano Leverano, 29 Maggio 2015 Pagina 9 di 9