Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.10.2015



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COMUNE DI LONGARONE Provincia di Belluno Via Roma n. 60-32013 Longarone (BL) Tel. 0437.575811 - fax 0437.771445 C.F. 01155460254 e-mail : comune@longarone.net pec: comune.longarone.bl@pecveneto.it R E G O L A M E N T O V O L T O A L S O S T E G N O F I N A N Z I A R I O D E L L E A T T I V I T A C O M M E R C I A L I E D A R T I G I A N A L I D I P I C C O L E E M E D I E D I M E N S I O N I N E L C O M U N E D I L O N G A R O N E Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.10.2015 Entrato in vigore il 19 ottobre 2015

REGOLAMENTO VOLTO AL SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI NEL COMUNE DI LONGARONE Art. 1 Finalità Il Comune di Longarone, al fine di favorire una politica di promozione dello sviluppo economico locale congiuntamente alla valorizzazione dell immagine urbana che tenda al decoro dei centri urbani, sostiene le attività commerciali e artigianali di piccole e medie dimensioni, come definite dalla vigente normativa. Vengono concessi contributi per l apertura di nuove attività, ristrutturazioni strutturali o impiantistiche, rinnovo di locali o di attrezzature nei settori: - strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, ivi compreso il Bed & Breakfast; - commercio al dettaglio; - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; - piccolo artigianato, a condizione che vi sia apertura di un locale contiguo aperto al pubblico con approntamento di almeno una vetrina espositiva. Art. 2 Soggetti beneficiari Possono accedere ai contributi le imprese individuali o le società di persone o di capitali, regolarmente iscritte al registro delle imprese, già operanti nel Comune di Longarone o che intendano iniziare l attività a seguito di sub-ingresso, trasferimento o nuova apertura, a carattere commerciale turistico o produttivo secondo le tipologie specificate all art. 1. Sono esclusi dal contributo: le attività di soggetti la cui sede legale sia situata fuori dal Comune di Longarone i servizi finanziari ed assicurativi gli studi professionali agenzie d affari e/o di mediazione, agenzie di rappresentanza le sale giochi e le sale scommesse le attività di vendita armi, articoli per adulti (sexi shoop) le spese sostenute per l allestimento di aree per la collocazione di slot-machine le attività commerciali che presentano al loro interno slot-machine o comunque che praticano il gioco d azzardo; le attività non in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali (come da apposito DURC) o insolventi rispetto a tasse e imposte comunali, o aventi liti pendenti con il Comune.

Sono equiparati ai casi di cui al precedente comma 1 e possono pertanto accedere al contributo i soggetti subentrati in attività esistenti, con eccezione dei casi di cessione, donazione e affitto di azienda da genitore a figlio qualora sia prevista a qualunque titolo la partecipazione del cedente, nonché i casi di trasformazione, variazione e modifica della compagine o della natura giuridica del soggetto imprenditore. Art. 3 Spese finanziabili Costituiscono oggetto del contributo previsto dal presente regolamento le seguenti voci di spesa (esclusa IVA e ogni altro onere fiscale) sostenute dall impresa a decorrere dall anno solare precedente la data di presentazione della domanda; a) Spese per atti notarili, per iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) e per assistenza fiscale e legale connesso alla costituzione della nuova impresa. b) Spese per la partecipazione a corsi di formazione (titolari d azienda, soci e personale dipendente) istituiti da enti Pubblici, associazioni di categoria ed Enti e/o agenzie ufficialmente riconosciute. c) Spese per l ampliamento e l adeguamento dei locali sede dell azienda alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, ivi comprese le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori, coordinamento e sicurezza). d) Acquisto di macchinari a norma ed attrezzature esclusivamente finalizzate all esercizio di impresa. I beni materiali devono essere direttamente collegati all iniziativa produttiva, commerciale a condizione che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Restano esclusi gli acquisti di automezzi e furgoni. Le spese finanziabili devono essere almeno pari ai seguenti importi minimi: 5.000,00 (cinquemila euro): per attività ubicate nel capoluogo 4.000,00 (quattromila euro): per attività ubicate nelle frazioni come definite dall art. 2 dello statuto comunale vigente pena l esclusione dal contributo stesso. Art. 4 Entità del contributo Il contributo comunale è determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta, nelle misure massime di seguito indicate: 1) 4.000,00 (quattromila): per attività ubicate nel capoluogo; (sono quindi finanziate al 50% le spese i cui importi sono compresi tra i 5.000,00 e 8.000,00 ) 2) 5.000,00 (cinquemila): per attività ubicate nelle frazioni come definite dall art. 2 dello statuto Comunale vigente; (sono quindi finanziate al 50% le spese i cui importi sono compresi tra i 4.000,00 e 10.000,00 )

Art. 5 Domande e graduatorie Domande I soggetti interessati ad accedere al contributo, ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, devono presentare al protocollo del Comune, via Pec o mediante consegna a mano, una domanda redatta su modelli predisposti dall Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata: 1. Copia autentica della documentazione di spesa fiscalmente in regola e copia di idonea documentazione comprovante l avvenuto pagamento 2. Una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, redatta sul modello predisposto dall Amministrazione, afferente i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente regolamento, il rispetto del regime comunitario de minimis, la localizzazione dell unità locale nel Comune di Longarone, l impegno a non impiegare nell esercizio commerciale per i 5 anni successivi all erogazione del contributo sistemi di slot-machine, e l impegno a restituire il contributo qualora venga accertata l inesistenza dei requisiti all atto della domanda. Il Comune si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate. Le domande possono essere presentate dal 10 al 31 gennaio dell anno successivo all apertura di una nuova attività o di ristrutturazioni strutturali o impiantistiche, rinnovo di locali o di attrezzature, indicando l ammontare delle spese sostenute. Il richiedente deve altresì presentare le quietanze relative alla documentazione di spesa entro il 15 Aprile dell anno successivo all apertura di una nuova attività o di ristrutturazioni strutturali o impiantistiche, rinnovo locali ed attrezzature, come previsto all art. 3. Graduatoria Il responsabile competente dovrà approvare, entro il 30 Aprile di ogni anno, la graduatoria delle domande ammesse a contributo secondo il seguente criterio: Ordine di presentazione della domanda al protocollo dell Ente Sono escluse dal contributo e dalla graduatoria: 1) Le domande per le quali non sono state presentate le quietanze relative alla documentazione di spesa entro il 15 Aprile dell anno successivo 2) Le domande relative alle attività non effettivamente operanti al 31 Marzo dell anno successivo all assunzione delle spese: il relativo accertamento verrà eseguito dal Comune. Art. 6 Erogazione dei contributi L erogazione dei contributi deve avvenire con cadenza annuale e decorrere dall anno successivo, con provvedimento del Responsabile competente, seguendo l ordine di graduatoria, nei limiti dell apposito stanziamento di bilancio. Il contributo sarà liquidato in un unica tranche, entro 90 giorni dalla data di assegnazione, da parte del Responsabile competente.

Art. 7 Revoca del contributo Il contributo accordato è revocato nei seguenti casi: 1) Qualora l azienda sia chiusa per cessata attività, ceduta a terzi o trasferita fuori dal territorio comunale entro i tre anni successivi alla data di assegnazione del contributo, salvo che per causa di morte o malattia grave comportante l impedimento alla normale continuazione dell attività. 2) Qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l attivazione delle procedure esecutive per escussione delle stesse. Art. 8 Copertura finanziaria L amministrazione Comunale ogni anno in fase di redazione del bilancio revisionale, determina l ammontare complessivo dei contributi erogabili nell anno, fatte salve le eventuali variazioni di bilancio che possono essere adottate nel corso dello stesso anno. Qualora in base alle domande ammesse l ammontare del contributo superi l importo stanziato in bilancio, l assegnazione verrà effettuata in base alla data di presentazione della domanda stessa. Qualora nell anno di riferimento risultassero delle istanze idonee ma non finanziate per esaurimento del fondo comunale stanziato, le stesse avranno ordine di priorità di finanziamento nell esercizio finanziario successivo, previa ripresentazione dell istanza entro il 31 Gennaio dell anno successivo. Art. 9 Disposizioni transitorie e finali Il presente regolamento entra in vigore nella data di esecutività della relativa delibera di approvazione. Per la stessa unità locale può essere richiesta da parte del medesimo soggetto richiedente, la concessione di un solo contributo nell arco di 7 anni dalla concessione dello stesso. In fase di prima applicazione e a seguito della fusione dei Comuni di Castellavazzo e di Longarone, per il corrente anno 2015, la domanda di contributo relativa alle spese sostenute nel corso dell anno 2014 può essere presentata, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, nel termine di almeno 15 giorni dalla data di esposizione di apposito avviso, che sarà preventivamente pubblicato sul sito internet comunale e trasmesso alle Associazioni di categoria.