CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BRENTONICO E BRENTONICO SKI scarl PER LA DISCIPLINA DELLA STAZIONE SCIISTICA POLSA SAN VALENTINO DI BRENTONICO In data, presso la sede municipale del Comune di Brentonico, tra i convenuti: - il Comune di Brentonico, in persona del Sindaco Sig. Christian Perenzoni, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Brentonico (TN), Via Fabio Filzi n. 35, codice fiscale n. 00126690221, il quale interviene nel presente atto in seguito ad autorizzazione contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva; - la società Brentonico Ski scarl con sede in Polsa di Brentonico (TN) Via Montebaldo n.11, capitale sociale deliberato euro 83.000 (ottantatremila/00), sottoscritto e versato per euro 83.000 euro, iscritta al Registro delle imprese di Trento con codice fiscale e numero di iscrizione 02042460226 autorizzata alla stipula del presente atto, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione di data, in persona del legale rappresentante nato a il e domiciliato in ragione della carica ove infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, chiamata di seguito per brevità Brentonico Ski. Premesso che:
- presso le località Polsa e S.Valentino è attiva una stazione sciistica di interesse locale attualmente gestita dalla società Brentonico Ski; - il Comune di Brentonico, sul cui territorio insiste la stazione sciistica, riconosce nella stessa rilevanti finalità socio-sportive, trattandosi di un impianto che costituisce per i residenti punto di riferimento nell approccio alla disciplina sciistica per le sue medie dimensioni e perchè facilmente raggiungibile dalla popolazione locale e soprattutto dagli studenti che frequentano gli istituti scolastici presenti all interno del territorio della Vallagarina; - la stazione sciistica Polsa S.Valentino rappresenta quindi un offerta che deve essere considerata in termini complementari rispetto ad altre stazioni ben più dimensionate e sviluppate presenti nel territorio provinciale; - il Comune di Brentonico ritiene che la stazione sciistica Polsa S.Valentino debba essere valorizzata e sostenuta per il ruolo significativo che riveste sotto il profilo della socializzazione delle famiglie, dell educazione allo sport e quale opportunità di svago e divertimento al pari di altri impianti sportivi; - l art. 23, comma 1-bis, della L.P. 21.04.1987, n. 7 detta una disciplina particolare per alcune stazioni sciistiche, da individuarsi con deliberazione della Giunta provinciale, prevedendo la possibilità per i Comuni sul cui territorio è allocata la stazione di valle della linea funiviaria, di individuare obblighi di servizio pubblico e in
particolare le tariffe, i periodi, orari di apertura e criteri di compensazione correlati a tali obblighi; - con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 del 11.02.2011 Polsa Montagnola, Bucaneve-Postemon, Polsa-Postemon, San Valentino e Momo sono state individuate quali linee funiviarie per i fini previsti dall art. 23, comma 1-bis, della L.P. 21.04.1987, n. 7; Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Finalità La presente convenzione stipulata tra il Comune di Brentonico e la società Brentonico Ski, è finalizzata a garantire la fruibilità e la piena attività degli impianti a fune esistenti presso la stazione sciistica della Polsa S.Valentino, in ragione della preminenza socio-sportiva che riveste all interno del territorio comunale. Art. 2 Oggetto La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Brentonico e Brentonico Ski, in qualità di attuale gestore della stazione sciistica della Polsa S.Valentino. Con la presente convenzione il Comune di Brentonico si impegna a concorrere all imposizione di obblighi di servizio nei confronti della Società, che li accetta, e a stabilire i corrispondenti criteri di compensazione. Art. 3 Durata
La presente convenzione avrà durata decorrente dalla sottoscrizione e fino al 30 giugno 2021. Art. 4 Istituzione della Conferenza dei Sindaci Nel caso di successiva adesione alla presente convenzione di altri Comuni che gravitano nei pressi delle Località Polsa S.Valentino, sarà istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti cui compete la definizione mediante intesa degli obblighi di servizio e le correlate compensazioni da individuarsi annualmente. Il Comune di Brentonico, nel cui territorio sono situate le stazioni di valle, è individuato sin d ora quale Ente capofila, cui spettano le incombenze per la gestione dei rapporti con la società Brentonico Ski. La Conferenza dei Sindaci delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 5 Obblighi di servizio pubblico Le parti concordano l imposizione di obblighi di servizio pubblico che per la stagione sciistica 2015-2016 sono definiti in allegato alla presente convenzione sub lettera A), parte integrante e sostanziale della presente, e che, per le stagioni successive, verranno individuati annualmente da parte del Comune di Brentonico o da parte della Conferenza dei Sindaci, se costituita, ed approvati dalla Giunta comunale del Comune capofila. La Società si impegna ad osservare gli obblighi di servizio pubblico. Art. 6 Aspetti finanziari
Alla Brentonico Ski spetteranno tutte le entrate derivanti dalle tariffe, che verranno individuate annualmente secondo le modalità descritte all articolo 9. Il gestore incassa anche gli altri corrispettivi di natura commerciale che possono essere erogati e/o corrisposti da privati, enti, associazioni e società con riferimento all utilizzo delle strutture. Art. 7 Trasferimenti compensativi Il Comune di Brentonico, a fronte dell assunzione da parte della Società degli obblighi di servizio pubblico di cui all articolo 5, si impegna a trasferire annualmente a titolo compensativo una quota complessiva massima di euro 20.000 (comprensiva degli oneri di legge). Il trasferimento di parte corrente sarà erogato annualmente alla Società per il 50 per cento entro il 1 ottobre di ciascun anno. La quota a saldo verrà erogata a seguito della presentazione da parte della Società di una relazione complessiva di analisi economica e finanziaria sulla gestione del servizio. Qualora il disavanzo del bilancio di esercizio sia inferiore all importo della compensazione determinata e la situazione debitoria della società nei confronti degli Istituti bancari sia tornata in bonis, si provvederà alla riduzione proporzionale della stessa. Per l anno 2015-2016 il trasferimento di parte corrente della compensazione è determinato in complessivi massimi euro 15.000 (comprensivi degli oneri di legge) e verrà erogato per euro 10.000 ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione. Art. 8 Obiettivi reciproci
Le parti contraenti stabiliscono di verificare esercizio per esercizio gli obiettivi che seguono: diminuzione graduale del deficit di esercizio della società e quindi graduale riduzione del trasferimento compensativo da parte del Comune; compartecipazione economica e finanziaria di soggetti privati, a titolo di contribuzione in conto capitale in favore della Società. A tali fini il gestore si impegna a rendere disponibili al Comune di Brentonico i documenti contabili della società. Art. 9 Tariffe Il gestore della stazione sciistica di Polsa San Valentino è tenuto ad applicare la politica tariffaria stabilita dal Comune di Brentonico (o, se costituita, previa intesa dalla Conferenza dei Sindaci). La disciplina generale delle tariffe di fruizione degli impianti è dettagliata nel prospetto allegato sub lettera B) alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale. Ogni modifica o variazione delle tariffe è demandata alla competenza della Giunta comunale conformemente a quanto disposto dallo Statuto comunale vigente e in ossequio a quanto disposto dall articolo 5. L importo delle tariffe applicate deve in ogni caso essere idoneo a garantire l equilibrio economico finanziario della gestione, anche al fine di consentire il miglioramento della posizione debitoria della società.
Infine, data la natura di servizio pubblico delle linee funiviarie ai sensi della L.P. 21 aprile 1987 n.7, si stabilisce che la politica tariffaria applicata per la stazione sciistica di Polsa San Valentino deve prevedere valori economici in linea con quelli praticati nelle stazioni limitrofe del Trentino. Art. 10 Vigilanza e controllo La Società, in qualità di soggetto gestore degli impianti a fune della Polsa S.Valentino, dovrà fornire al Comune ogni documentazione e informazione necessaria ai fini previsti dalla presente convenzione. Il Comune di Brentonico si riserva la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso, e con le modalità ritenute più opportune, i monitoraggi e i controlli sulla gestione del servizio e sul rispetto degli obblighi di servizio pubblico determinati con le modalità previste dalla presente convenzione. Letto, approvato e sottoscritto Il Sindaco del Comune di Brentonico Il Presidente della Brentonico Ski
Allegato sub lettera A) DISCIPLINA GENERALE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO La Società Brentonico Ski, in qualità gestore dell impianto sciistico della Polsa, assume i seguenti obblighi: 1. garantire l apertura dell impianto, fatte salve le condizioni meteo favorevoli, dall 8 dicembre al 20 marzo, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 16.30; 2. applicare la politica tariffaria stabilita a termini dell articolo 9 della presente convenzione. Gli utenti residenti potranno beneficiare di una tariffa agevolata per il giornaliero infrasettimanale rappresentata da euro 3,00; 3. collaborare fattivamente con le Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per l organizzazione di attività sportive o ricreative, nonché con le Associazioni sportive di riferimento presenti sul territorio; 4. effettuare il servizio di sgombero neve, anche mediante affidamento a terzi, della via di accesso (limitatamente al tratto di proprietà privata) e parcheggi a servizio dell impianto; 5. assicurare la predisposizione e affissione al pubblico di una carta dei servizi e la predisposizione di questionari on-line che misurino la customer satisfaction degli utenti rispetto alla qualità del servizio reso; 6. effettuare il servizio di innevamento e battitura piste da sci;
7. garantire la scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate in materia di sicurezza, sanità, tutela dell ambiente e delle risorse naturali ed energetiche e ordine pubblico; 8. richiedere e ottenere a propria cura e spese tutte le licenze e le autorizzazioni prescritte e necessarie per lo svolgimento delle varie attività all interno dell impianto, siano esse di carattere sportivo che amministrativo; 9. promuovere gli eventi turistici organizzati dal Tavolo per il Turismo e dal Comune di Brentonico.