Legge di stabilità: novità in materia di IRPEF e IVA



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Transcript:

CIRCOLARE A.F. N.143 del 16 Ottobre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità: novità in materia di IRPEF e IVA Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla, che la legge di stabilità per l anno 2013, recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri (ma ancora in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevedere una riduzione di un punto percentuale delle aliquote IRPEF relative ai primi due scaglioni di reddito: i) sul reddito imponibile fino a 15.000 euro, l aliquota IRPEF del 23% scende al 22%; ii) sul reddito imponibile oltre 15.000 e fino a 28.000, l aliquota IRPEF al 27% scende al 26%. Rimangono invariate, invece, le altre aliquote IRPEF, previste per i redditi che eccedono gli euro 28.000 euro. La riduzione delle predette aliquote Irpef sarà controbilanciata, ovvero finanziata, con l aumento di un punto percentuale delle aliquote Iva che, a decorrere dal 1 luglio 2013, saranno individuate nella seguente misura: i) l aliquota del 10, passa all 11%; ii) l aliquota del 21, passa al 22% (rispetto al 23% inizialmente previsto). Insieme al predetto aumento dell Iva, anche le detrazioni d imposta vengono modificate per finanziarie lo sgravio Irpef previsto. In buona sostanza, è disciplinata la rimodulazione di alcune detrazioni per i redditi superiori ai 15mila euro: i) introduzione di una franchigia di 250 Euro per alcune deduzioni e detrazioni IRPEF; ii) per le sole detrazioni, si fissa il tetto massimo di detraibilità ad Euro 3.000. Le novità in materia di IRPEF: le nuove aliquote IRPEF Come anticipato in premessa, la Legge di Stabilità 2013, appena varata in Consiglio dei Ministri, ma ancora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede, per i contribuenti con un reddito medio-basso, una riduzione dell imposizione tributaria. Il recente provvedimento disciplina, in buona sostanza, la riduzione di un punto delle aliquote IRPEF applicabili ai primi due scaglioni di reddito. 1

I tagli alle aliquote IRPEF, applicate alle fasce di reddito più basse, avranno decorrenza primo gennaio 2013. Alla luce dell intervento normativo appena commentato, le aliquote IRPEF (applicate per scaglioni di reddito delle persone fisiche) subiranno le seguenti modifiche. Scaglione di reddito sino al 31 dicembre 2012 dal 1 gennaio 2013 da 0 ad 15.000 23 % 22 % da 15.001 ad 28.000 27 % 26 % da 28.001 ad 55.000 38 % 38 % da 55.001 ad 75.000 41 % 41 % Oltre 75.000 43 % 43 % In virtù del meccanismo progressivo dell IRPEF, la riduzione delle aliquote dei primi due scaglioni, interessa anche chi dichiara redditi maggiori di 28.000. Nelle seguenti tabelle verranno illustrati i benefici fiscali previsti a seguito della riduzione delle aliquote IRPEF dei primi due scaglioni reddito. Per semplicità operativa, si precisa che il reddito imponibile esposto è assunto senza considerare eventuali detrazioni per carichi familiari o altri fattori idonei a ridurre il reddito stesso (deduzioni), ovvero la relativa imposta (detrazioni) ESEMPIO 1 Reddito imponibile 13.000 Scaglione di reddito sino al 31 dicembre 2012 da 0 ad 13.000 2.990 = ( 13.000* 23 %) dal 1 gennaio 2013 2.860 = ( 13.000 * 22 %) Risparmio d imposta 130 = ( 2.990-2.860) ESEMPIO 2 Reddito imponibile 18.000 Scaglione di reddito sino al 31 dicembre 2012 da 0 ad 15.000 3.450 = ( 15.000* 23 %) dal 1 gennaio 2013 3.300 = ( 15.000* 22 %) Risparmio d imposta 150= ( 3.450-3.300) da 15.001 ad 810 = 780= 30= 2

18.000 ( 3.000* 27 %) ( 3.000 * 26 %) ( 810-780) Totale imposta 4.260 4.080 180 ESEMPIO 3 Reddito imponibile 30.000 Scaglione di reddito sino al 31 dicembre 2012 da 0 ad 15.000 3.450 = da 15.001 ad 28.000 da 28.000 ad 30.000 ( 15.000* 23 %) 3.510 = ( 13.000* 27 %) 760= ( 2.000*38%) dal 1 gennaio 2013 3.300 = ( 15.000* 22 %) 3.380= ( 13.000 * 26 %) 760= ( 2.000*38%) Risparmio d imposta 150= ( 3.450-3.300) 130= ( 810-780) Totale imposta 7.720 7.440 280 0 Come si può appurare dagli esempi appena esposti, i contribuenti che dichiarano redditi superiori ad 28.000 godranno, indipendentemente dall importo che eccede tale soglia, di una riduzione d imposta quantificata in 280. Le novità in materia di IVA: incremento delle aliquote a decorrere 1 luglio 2013 La legge di stabilità 2013, al fine di finanziarie la riduzione delle predette aliquote IRPEF, ha previsto l aumento di un punto percentuale delle aliquote IVA del 10% e del 21%, a decorrere dal 1 luglio 2013. In buona sostanza, l intervento legislativo in commento ha, di fatto, dimezzato l aumento programmatico dell IVA originariamente previsto di 2 punti percentuali. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i beni e i servizi che saranno destinati dell aumento dell imposta sul valore aggiunto. Aliquote IVA modificate Beni sui quali si Tipologia di beni Abbigliamento e accessori/automobili/ telefonini/ servizi per telefonia mobile/ personal computer e tablet/parrucchiere/prodotti e trattamenti 3

applicherà la nuova aliquota IVA del 22% a decorrere dal mese di luglio 2013 Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota IVA dell 11%, a decorrere dal mese di luglio 2013 di bellezza/ cd e dvd/ elettrodomestici/ carburante/bevande gassate/piatti pronti/vino/servizi legali e di contabilità/gioielleria e orologeria/parchi divertimento/televisori/ lezioni per corsi ed attività ricreative/ moto e bici/mobili e arredi/servizi di lavanderia/calzature/tabacchi/superalcolici Zucchero/alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici/ prodotti per l alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi ecc.)/marmellate/conserve di frutta/prodotti della pasticceria e della biscotteria/corn flakes/ cioccolatini/omogeneizzati/acque minerali/birra/aceto/energia elettrica per uso domestico/ gas metano/ medicinali ( anche omeopatici)/ spettacoli teatrali/ abbonamenti pay/ energia eolica e fotovoltaica/trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie/ oggetti d arte/ gelati/ salse e condimenti/caffè/ tè/ acquisto abitazione non di lusso diversa dalla prima casa/ ristrutturazioni edilizie/forniture d acqua/raccolta rifiuti/ ristoranti e pizzerie Resta invariata, invece, l aliquota IVA del 4% che si applica agli acquisti dei seguenti beni e servizi. Aliquote IVA modificate Beni sui quali si applicherà ancora l aliquota IVA del 4% Tipologia di beni Latte fresco/pomodori/ortaggi e legumi/frutta/farine e altri cereali/pasta/pane/quotidiani e periodici/libri/acquisto prima casa/ occhiali e lenti a contatto/mense aziendali Le novità in materia di detrazioni d imposta Oltre all aumento dell IVA, come appena illustrato, la Legge di stabilità per il 2013 prevede una modifica della disciplina delle detrazioni d imposta. In particolare, a decorrere dal 1 gennaio 2012 (quindi con effetto retroattivo) è disposto che sui redditi imponibili superiori ad 15.000: si applicherà, sulla maggior parte delle detrazioni previste, un taglio lineare di Euro 250,00; verrà introdotto un tetto massimo di euro 3.000. Di seguito sono indicate le spese che possono essere portate in detrazione e, quindi, sottratte dall imposta da versare a titolo di IRPEF. Nello specifico, sono detraibili dall imposta, nella misura del 19% del loro ammontare e nel limite di Euro 3.000 per ciascun periodo d imposta: 4

gli interessi passivi e relativi oneri accessori; le spese veterinarie; le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari; le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico; le erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche e quelle a favore delle associazioni di promozione sociale Con l introduzione del limite di 3.000, in buona sostanza, al contribuente non sarà possibile portare in detrazione più di 15.789 delle predette spese detraibili. Infatti, l importo di 3.000 rappresenta il 19% di 15.789. Sono, invece, escluse dal limite di 3.000, ma saranno soggette alla franchigia di 250, le seguenti spese detraibili dall imposta: le spese mediche; le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere L introduzione di una franchigia di 250 impedisce, di fatto, di far entrare nel meccanismo delle detrazioni i primi 250 della detrazione spettante. Fino al 2011 il contribuente che ha sostenuto spese sanitarie per 1.000, ai fini della spesa detraibile, avrebbe dovuto: in primo luogo sottrarvi un importo 129,11; successivamente, calcolare il 19% sull importo restante. In questo caso la somma che il contribuente ha potuto risparmiare sull'imposta dovuta risultava essere pari ad 165,46, così come risulta dal seguente calcolo: 1.000-129,11 = 870, 89 870,89 x 19% = 165,46 5

Dal 2012 (ovvero dalla prossima dichiarazione dei redditi), invece, a parità di spese sostenute ( 1.000), il contribuente non potrà detrarre alcunché essendo l ammontare della detrazione spettante ( 165,46) inferiore al valore della franchigia fissata in 250. Non dovrebbero essere soggette ai suddetti vincoli (limite massimo di 3.000 e franchigia di 250): le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento; le spese sostenute per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone portatrici di handicap (legge 5 febbraio 1992, n. 104); le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti; le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida; le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica (pari al 36-50% e al 55% dei costi fatturati) Le novità in materia di deduzioni d imposta Per i contribuenti che oltrepassano 15.000 di reddito è altresì prevista l applicazione di una franchigia di 250 per quasi tutte le tipologie di deduzioni, indicate dall art. 10 del TUIR. Nello specifico, saranno sottoposti alla franchigia d 250 i seguenti oneri deducibili: assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari; contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle onlus; cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione; erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche; erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero dell'istruzione, compresi l'istituto superiore di sanità e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 6

La franchigia di 250 prevista per le deduzioni non dovrebbe trovare applicazione, invece, con riferimento ai seguenti oneri deducibili: contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Saranno esclusi dal taglio anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire (1.033 euro), a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Risultano escluse dai tagli anche le deduzioni per i familiari a carico (il coniuge o i familiari che non hanno redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a 2.840,51 euro) e quelle per lavoro dipendente e pensione. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 7