Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2012

Documenti analoghi
A.I.S. scrl Società di Consulenza in materia di: Ambiente Igiene Sicurezza

LA BONIFICA BELLICA NEI CANTIERI EDILI: TUTTE LE NOVITA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA STRADA STATALE LOTTO 2 REALIZZAZIONE DI 3 ROTATORIE, SISTEMAZIONE ASSE STRADALE E

Cantieri edili e bonifica ordigni bellici, il ruolo del coordinatore.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Gli adempimenti dei coordinatori per la sicurezza

Decreto Legislativo del Governo n 66 del 25/02/2000

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 24 ottobre 2001, n. 420

I contenuti minimi del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO piano sostitutivo di sicurezza PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

399B LN 3B 1PR /19/1999 GU 13 01/18/2000 8o3o2

LINEE GUIDA PER LE BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI Progettazione della sicurezza in caso di presenza di ordigni bellici inesplosi

In alto, bomba d aereo; in basso, proiettile d artiglieria pesante.

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

LEGGE 10 ottobre 2014, n (GU n.246 del )

Art. 1. a) all'articolo 1:

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

APPENDICE 1. Modifiche apportate dalla legge 1 ottobre 2012, n. 177 al D.Lgs. 81/08

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Bur n. 115 del 20/11/2018

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

Aedon (ISSN ) Fascicolo 3, dicembre Il Mulino - Rivisteweb. (doi: /12096)

LA BONIFICA BELLICA Col. Luca Ing. Bombonato

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Capo I Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 4 agosto 2014, n Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 150 Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010 Entrata in vigore: 25 settembre 2010

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34

D.M. 4 agosto 2014, n (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2014, n. 221)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43. (GU n.102 del )

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PARTE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI. Art. 357 Norme transitorie

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge 12 luglio 2006, n. 228

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

Monti, Presidente del Consiglio dei. Passera, Ministro delle. infrastrutture e dei trasporti

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

Allegato - Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese (art. 2, comma 2, DPCM 14 novembre 2012 n. 252).

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)) Art. 2

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

19 novembre 1997, n. 514



Legge del 29 maggio 2009 n. 74

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002

OMISSIS ARTICOLO 32. (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126

In arrivo il rating di legalità per le grandi imprese

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n Supplemento Ordinario n Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12

LA BONIFICA BELLICA Col. Luca Ing. Bombonato Cell

Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

76/211/CEE. (10G0026)

D.P.C.M. n 294 del 03/08/2000 come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 (pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 dicembre 2001)

D.Lgs n. 115

Legge del 3 giugno 2011 n. 87 -

Documento scaricato da

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22 Agosto 2007

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

Transcript:

Legge 1 ottobre 2012, n. 177 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. G.U. 18 ottobre 2012, n. 244 Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2012

Art.1 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo»;

1. : Legge 1 ottobre 2012, n. 177: Art.1 a) all'articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fatta salva l idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione.

Art.1 1. : b) «2-bis. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché' mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;

1. : Legge 1 ottobre 2012, n. 177: Art.1 c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;

Art.1 1. : d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali»;

1. : Legge 1 ottobre 2012, n. 177: Art.1 e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente: «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»;

Art.1 1. : f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo».

Art.2 2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3 3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che.

Art.3 3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art.3 Queste modifiche introdotte con la legge 177/2012 apportate al T.U. 81/2008 diverranno operative alla data del 2 maggio 2013. Fino ad allora riprende vigore la già abrogato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.