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Transcript:

RISOLUZIONE N. 70/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica. ONLUS. Consultori familiari. Assistenza sociale e socio-sanitaria. Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente. Con la nota in riferimento, concernente l interpretazione dell art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente QUESITO 1) Consultori familiari La Direzione Regionale chiede di sapere se un associazione che promuove un consultorio familiare prematrimoniale-matrimoniale per offrire un servizio di prevenzione e di assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, con la prestazione di consulenza, assistenza e di educazione in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari e il magistero della Chiesa Cattolica, possa essere iscritto nell anagrafe delle ONLUS nel settore dell assistenza sociale e socio-sanitaria, espressamente previsto dall art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4

2 dicembre 1997, n.460, tra i settori di attività in cui le ONLUS sono tenute ad operare. 2) Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente La stessa Direzione Regionale chiede, altresì, chiarimenti in merito all iscrivibilità nell anagrafe delle ONLUS di una associazione, il cui statuto prevede molteplici attività, nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente espressamente previsto dall art. 10, comma 1, lettera a) n. 8) del decreto legislativo n. 460 del 1997. In particolare vengono sottoposti all esame della scrivente brani dello statuto dell associazione ove si legge che l associazione di cui trattasi b) promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell ambiente e alla definizione della propria qualità, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una modifica dei comportamenti individuali e collettivi; e)interviene nel campo dell educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell ambiente, f) si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli per il disarmo nucleare e convenzionale, g) si batte per un nuovo ordine economico internazionale, ; h) lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, ;i) opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per promuovere la diffusione della cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;..k) promuove lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo Si propone di : b) svolgere corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti conferenze, convegni, attinenti lo scopo sociale; d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio-economico; e) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, k) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita ;l) gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche,.

3 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE 1) Consultori familiari La Direzione Regionale, in ordine al primo quesito, ritiene che l attività svolta dai consultori familiari, pur configurandosi come attività socialmente rilevante, non possa ricondursi nell ambito dell attività sociale e socio-sanitaria di cui all art. 10, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, in quanto lo status di famiglia, coppia, persona non appare sufficiente a ricondurre dette categorie di soggetti tra quelle in condizioni di bisogno destinatarie di assistenza sociale e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria. 2) Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente Riguardo al secondo quesito la Direzione Regionale, dopo aver ricordato che per il settore di attività di tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, riconducibile anch esso tra i settori a solidarietà immanente, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa, ha espresso l avviso che solo le attività indicate alle lettere e) (organizzazione di campi di lavoro per il recupero ambientale) ed l) (gestione di aree naturali protette) siano riconducibili nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, mentre ha espresso dubbi sulle altre attività indicate nello statuto. PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO 1) Consultori familiari In ordine al primo quesito, concernente la riconducibilità dell attività svolta dai consultori familiari nell ambito dell assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all art. 10, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si fa presente quanto segue.

4 L attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, ai sensi del comma 4 dell art 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, fa parte di quei settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano immanenti. Con circolari n. 168/E del 26 giugno 1998 e n. 48 del 18 novembre 2004 è stato chiarito che il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria (che si estrinseca in prestazioni anche sanitarie di completamento assistenziale) va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente meritevoli di protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle attività medesime. Tale caratterizzazione dell attività in esame si rende necessaria per concretizzare il perseguimento delle finalità solidaristiche da parte della ONLUS. Quanto sopra rappresentato si osserva, con riferimento all oggetto del quesito, che i consultori privati, che svolgono assistenza alla famiglia e alla maternità in conformità ai principi recati dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, perseguono finalità solidaristiche assicurando protezione sociale a particolari soggetti meritevoli di sostegno sociale senza oneri economici a carico degli assistiti. In sostanza la solidarietà sociale è assicurata dal rispetto dei principi recati dalla legge n. 405 del 1975 e dalle leggi regionali di settore, che prevedono il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, e dall assenza di oneri economici a carico dei destinatari del servizio. Dalle osservazioni sopra formulate discende che una associazione che gestisce un consultorio può essere iscritta nell anagrafe delle ONLUS, nel settore dell assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all art. 10, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, qualora il consultorio realizzi gli scopi previsti dall art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405 senza oneri economici a carico dell utente. Si evidenzia, peraltro, che le ONLUS possono svolgere la loro attività anche in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche in base al disposto

5 dell art. 143, comma 3, lettera b) del TUIR [già art. 108, comma 2-bis, lettera b)] al quale fa esplicito riferimento l art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Detta disposizione stabilisce che i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito. Alla luce della sopra richiamata disposizione si evidenzia che l associazione che gestisce il consultorio può agire anche in regime di convenzione con le amministrazioni pubbliche e ricevere pertanto contributi pubblici. 2) Tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente In ordine al secondo quesito, concernente la riconducibilità di una serie di attività nell ambito della tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, di cui all art. 10, comma 1, lettera a), n. 8) del decreto legislativo n. 460 del 1997 concernente l attività di tutela della natura e dell ambiente, si osserva quanto segue. Come precisato dalla circolare n. 168/E del 1998, per il settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell ambiente, definito anch esso a solidarietà immanente, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa. Ciò posto, si osserva che dalla lettura dello statuto emergono attività che non sono riconducibili nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente né in altri settori normativamente previsti per le ONLUS, quali quelle indicate alle lettere f), g), h) che contemplano rispettivamente l impegno dell associazione per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli per il disarmo nucleare e convenzionale ; per un nuovo ordine economico internazionale, per la lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia nonché quella indicata alla lettera k) consistente nel promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita. Nella fattispecie in esame si ritiene, pertanto, considerato che l art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede

6 espressamente per le ONLUS il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del medesimo articolo, che l associazione di cui trattasi non possa assumere la qualifica di ONLUS. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.