COMUNE DI ARNESANO PROVINCIA DI LECCE



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COMUNE DI ARNESANO PROVINCIA DI LECCE BANDO ANNO 2014 PER L AMMISSIONE AL CONTRIBUTO INTEGRATIVO IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CONDUTTORI DI ABITAZIONI IN LOCAZIONE. FONDO PER L ANNO 2013 (Art. 11 della Legge 09/12/1998, n. 431) Viste: - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2460 del 25/11/14; - la Deliberazione di Giunta Comunale n.199 del 16/12/14 SI RENDE NOTO CHE è indetto il seguente bando pubblico di concorso per l'attribuzione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431 relativi all anno 2013 (canoni di locazione pagati nel periodo gennaio-dicembre 2013). REQUISITI MINIMI PER L AMMISSIONE AL BENEFICIO Il richiedente, conduttore del contratto di locazione, regolarmente registrato, deve essere in possesso alla data del 25/11/14 (data di avvenuta adozione da parte della Regione Puglia della Deliberazione n. 2460), dei seguenti requisiti: 1) Essere stato conduttore nel corso dell anno 2013 o frazione di esso, di un alloggio a titolo di abitazione principale sito sul territorio comunale (possesso della residenza in tale immobile). 2) Possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all Unione Europea o di uno Stato non aderente all Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno validi; 3) Essere residente nel Comune di Arnesano; 4) Essere in regola con il pagamento dell imposta di registro relativa all anno 2013; 1

5) Possesso di un reddito imponibile complessivo riferito all anno 2013 1, al lordo delle imposte, rientrante in una delle seguenti due fasce: Fascia a): reddito non superiore ad. 12.881,18 (pari a due pensioni minime INPS anno 2013) rispetto al quale l incidenza del canone annuo di locazione 2 risulti non inferiore al 14% (art. 1, D.M. 07/06/1999); Fascia b): reddito non superiore ad. 14.000,00 (fissato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2199 del 26/11/13) rispetto al quale l incidenza del canone annuo di locazione risulti non inferiore al 24%. Il reddito complessivo del nucleo familiare riferito alla fascia b) va considerato al netto delle seguenti riduzioni (che vengono applicate nell ordine di seguito indicato): - 516,46 per ogni figlio a carico; - qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%. Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) - sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata: -dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune (Modello A), oppure -dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone (Modello B), oppure -nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato (Modello B). 1 Per la determinazione del reddito di ogni componente del nucleo familiare, dovranno essere sommati i seguenti valori (ossia a)+b): a) redditi anno 2013 a.1) per il modello CUD 2014: la parte B Dati Fiscali; a.2) per il modello 730/3: il rigo 11; a.3) per il modello Unico 2014: il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. b) tutti gli emolumenti, le indennità, le pensioni, i sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti. 2 Per canone annuo di locazione s intende la somma effettivamente corrisposta dal locatore nel corso dell anno 2013 (e non il canone mensile moltiplicato per 12); le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo. 2

DEROGHE AI REQUISITI MINIMI In parziale deroga ai requisiti sopra indicati può presentare domanda anche una persona diversa dal conduttore del contratto registrato nei seguenti due casi: o separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto; o avvenuto decesso del titolare del contratto di locazione, purché originariamente facente parte del nucleo familiare del richiedente. In caso di contratto riguardante unica unità immobiliare, ma intestato a più conduttori non facenti parte di un unico nucleo familiare, potranno presentare istanza i singoli conduttori solo per la quota loro competente, allegando apposite ricevute dalle quali emerga chiaramente che sia stata versata la singola quota. SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTRIBUTI Non saranno ammesse a contributo domande presentate da richiedenti con reddito relativo all intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi non versino in situazione di particolare debolezza sociale ossia: - n. 3 figli minorenni a carico; - presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap; - nucleo familiare monogenitoriale (genitore vedovo/a, legalmente separato/divorziato, nubile/celibe con un figlio non riconosciuto dall altro genitore). Non saranno altresì ammesse a contributo domande presentate da soggetto conduttore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il proprietario dell immobile. Non saranno inoltre ammesse a contributo domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all anno 2013: - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l alloggio non sia perito o inutilizzabile; - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all art. 2 lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l inagibilità ovvero l inabitabilità dell alloggio; - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale. 3

Sono altresì escluse le domande di contributo per: -alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 43 l /98 e decreti ministeriali attuativi; -alloggi con categoria catastale Al, A8 e A9; -alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno sei persone), da nuclei al cui interno vi è la presenza di un ultrasessantacinquenne o la presenza di un portatore di handicap (in questi casi la cui superficie utile non potrà superare i 119 mq). 4

DETERMINAZIONE VALORE DEI CANONI DI LOCAZIONE Il valore del canone di locazione corrisposto nell anno 2013 é quello risultante dall imposta di registro versata o dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato, al netto dei seguenti oneri accessori: - somme corrisposte dell affittuario in sede di sottoscrizione del contratto, versate a titolo di cauzione; - oneri condominiali corrisposti dall affittuario, anche se direttamente compresi nella pigione complessivamente elargita per la locazione (tali somme devono essere esplicitamente quantificate nella copia dei documenti forniti dal richiedente in allegato alla domanda); - tutti gli altri oneri accessori alla locazione, anche se direttamente compresi nella pigione complessivamente elargita per la locazione (tali somme devono essere esplicitamente quantificate nella copia dei documenti forniti dal richiedente in allegato alla domanda). CONTRIBUTO CONCEDIBILE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE La graduatoria sarà predisposta secondo un principio di gradualità in modo da favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonché con riferimento ai seguenti criteri: per i nuclei familiari appartenenti alla Fascia a) l incidenza del canone sul reddito sarà ridotta sino al 14% ed il contributo assegnabile, nel caso di locazione riferita ai 12 mesi, non sarà comunque superiore a Euro 3.098,74 annui; per locazioni riferite ad un numero di mesi inferiore a 12, il contributo assegnabile sarà proporzionalmente ridotto (esempio: per una locazione di n. 10 mesi, esso sarà pari ad 2582,28); per i nuclei familiari appartenenti alla Fascia b) l incidenza del canone sul reddito sarà ridotta sino al 24% ed il contributo assegnabile, nel caso di locazione riferita ai 12 mesi, non sarà comunque superiore a Euro 2.324,06 annui; per locazioni riferite ad un numero di mesi inferiore a 12, il contributo assegnabile sarà proporzionalmente ridotto (esempio: per una locazione di n. 10 mesi, esso sarà pari ad 1936,71) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di accesso al contributo dovrà essere compilata, a pena di esclusione, utilizzando l apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.arnesano.le.it e disponibile presso l Ufficio Relazione al Pubblico e l Ufficio Servizi Sociali. Le domande, corredate da tutta la documentazione richiesta, compilate sull apposita modulistica, dovranno pervenire all Ufficio Protocollo del Comune di Arnesano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 20/01/2015. Pena l inammissibilità, non è consentita la trasmissione delle istanze mediante forme di spedizione. Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta. 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A pena di inammissibilità alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1. Fotocopia del documento d identità in corso di validità del richiedente; 2. Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato per l anno 2013, recante l indicazione dell importo del canone di locazione; 3. Fotocopia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative ai mesi del 2013 cui si riferisce il contratto di locazione; 4. Fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa annuale attestante la registrazione del contratto per l anno 2013 (modello F23); 5. Attestazione ISEE riferita ai redditi 2013 in corso di validità 6. Fotocopia della dichiarazione dei redditi di ogni componente del nucleo familiare relativa all anno 2013 (CUD 2014, MOD 730, MODELLO UNICO 2014 etc.); 7. In presenza di soggetti disabili, copia della documentazione rilasciata dalle apposite strutture; 8. Planimetria quotato o in scala dell immobile concesso in locazione; 9. Per i soggetti che dichiarano un reddito uguale a zero e/o per i casi in cui l incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata: dichiarazione del soggetto richiedente il contributo attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune; (MODELLO A) oppure dichiarazione del soggetto richiedente il contributo relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone (MODELLO B), oppure nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato (MODELLO B). ISTRUTTORIA E CONTROLLI I contributi verranno assegnati con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio e saranno corrisposti ad avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione Puglia. Ai sensi dell art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti, fermo restando le denunce alle Autorità competenti. L Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. Arnesano, lì 16/12/14 L ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI (Dott. Antonio Scisci) IL SINDACO (Dr. Giovanni Madaro) 6