Lezione 3. La tutela del software



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Transcript:

Lezione 3 La tutela del software

Software e diritto d autore Legge 633/41 Articolo 2 Sono protetti i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Tutela Protetti programmi risultato della creazione intellettuale materiale preparatorio necessario alla progettazione del programma Non protetti idee e i principi che stanno alla base di un qualsiasi elemento del programma, compresi quelli alla base delle sue interfaccie

Titolari dei diritti Regola generale Rapporto di lavoro subordinato Rapporto di committenza Diritti morali Colui che ha creato il programma Colui che ha creato il programma Colui che ha creato il programma Diritti patrimoniali Colui che ha creato il programma Datore di lavoro Colui che ha creato il programma *** *** Anche se il software è sviluppato su incarico di terzi, i diritti sul programma spettano all autore dello stesso a meno che il contratto non stabilisca diversamente

Durata Fino al termine del 70^ anno solare dopo la prima pubblicazione o messa a disposizione del pubblico

Diritti del titolare: la riproduzione Effettuare o autorizzare: * La riproduzione del programma - permanente o temporanea - con qualsiasi mezzo e forma - totale o parziale * Il caricamento, la visualizzazione, l esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione quando richiedono la riproduzione

Effettuare o autorizzare: - la traduzione - l adattamento - la trasformazione Diritti del titolare la modificazione - ogni altra modificazione - la riproduzione conseguente alle modifiche I diritti di chi modifica il programma non devono essere pregiudicati

Diritti del titolare la distribuzione Effettuare o autorizzare: - qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore o copie dello stesso compresa la locazione La vendita di una copia del programma nella CE da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Licenze La licenza è un contratto con cui il titolare esercita i propri diritti patrimoniali

Tipi di licenze Software proprietario generalmente la licenza consente il semplice diritto di utilizzo (licenza d uso) Freeware la licenza permette la libera distribuzione ma non la modificazione (non viene distribuito il sorgente) Shareware la licenza permette la libera distribuzione, ma l utilizzo dopo un determinato periodo è condizionato (ad una registrazione, al pagamento di un corrispettivo etc.) Public domain rinuncia ai diritti sul software Free software (Free Software Foundation) Software Open Source (Open Source Iniziative)

Il software open source Free Software Foundation Open Source Iniziative 2 caratteristiche principali: - libero accesso al codice sorgente - effetto a cascata delle licenze

Le libertà fondamentali della Free Software Foundation 0. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo 1. Libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo eventualmente alle proprie necessità. L accesso al codice sorgente ne è una precondizione 2. Libertà di ridistribuire copie 3. Libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne possa trarre beneficio. L accesso al codice sorgente ne è una precondizione

Open source Iniziative Open source definition Libera distribuzione Distribuzione del codice sorgente e in forma compilata Modificazione e realizzazione di prodotti derivati Se file patch, allora possibili limitazioni alla modifica del codice sorgente Nessuna discriminazione verso singoli o gruppi Nessuna modificazione verso campi di applicazione I diritti sul programma trovano applicazione a tutti coloro a cui viene ridistribuito Il programma è libero sempre, non solo quando fa parte di un prodotto specifico La licenza non pone limitazioni su altro software che venga distribuito insieme al software in licenza

Licenze Alla Free Software Foundation e alla Open Source Iniziative sono riconducibili alcune licenze che sono considerate conformi ai principi dichiarati dall una e dall altra. La licenza GPL (General Public License) è una di queste.

La licenza GPL Termini generali La licenza si applica non solo al programma oggetto di licenza ma anche a qualsiasi programma che contenga il primo o una porzione di esso, anche testuale, modificata o tradotta E possibile copiare e distribuire copie testuali del codice sorgente, sempre però associate alla licenza. E possibile modificare intere copie o porzioni del programma e distribuire le modifiche a queste condizioni: - indicazione delle modifiche, della data e dell autore - applicazione della stessa licenza anche alle modifiche - le condizioni di licenza devono poter essere visibili all avvio del programma effetto a cascata

Licenza GPL Termini generali (continuazione) E possibile copiare e distribuire il programma in codice oggetto o in forma eseguibile a queste condizioni: - deve essere allegato il codice sorgente - deve essere presente un offerta scritta, valida tre anni, di rilasciare a chiunque al prezzo massimo del costo effettivo il codice sorgente - deve essere presente l offerta di cui sopra se se ne è stati a sua volta destinatari La licenza non si applica a parti di un lavoro che si possano chiaramente identificare come non derivate dal programma; ma se queste parti sono distribuite come parti integrante di un lavoro considerato nella sua interezza come derivato dal programma, la licenza si applica all intera distribuzione.

Licenza BSD Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Facoltà dell utilizzatore legittimo* Facoltà Attività di riproduzione, traduzione, correzione, etc. Effettuare una copia di riserva Osservare, studiare e sottoporre a prova il funzionamento del programma Decompilazione (riproduzione del codice e traduzione della sua forma) Condizioni Se necessarie per l uso del programma in modo conforme alla sua destinazione Se necessaria per l uso Per determinare le idee e i principi su cui è basato il programma Per conseguire l interoperabilità con altri programmi Note E ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario Non è ammesso patto contrario * La legge riconosce a chi usa legittimamente il software (ad esempio chi abbia acquisito la licenza d uso sullo stesso) alcune facoltà, che possono essere esercitate anche se la licenza nulla dice in merito. In alcuni casi la licenza può negare la facoltà (è ammesso patto contrario), in altri non lo può fare (non è ammesso patto contrario). In tali ultimi casi, una clausola che negasse la facoltà sarebbe nulla.

Condizioni per la decompilazione - attività eseguita da personale legittimato; - informazioni sull interoperabilità non accessibili in altro modo; - attività di decompilazione limitata alla parte del programma mecessaria per l interoperabilità; - le informazioni ottenute non possono essere comunicate a terzi; - le informazioni ottenute non possono essere usate per fini diversi - le informazioni ottenute non possono essere utilizzate per lo sviluppo o la commercializzazione di un programma per elaboratore simile a quello sul quale si è eseguita la decompilazione

Il ruolo della SIAE La tenuta del Registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa; ha lo scopo di precostituire una prova, che può essere utilizzata in giudizio L apposizione del contrassegno sul supporto contenente programmi per elaboratore programmi multimediali suoni, voci o immagini in movimento

il contrassegno può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

Tutela civile Provvedimenti di urgenza Descrizione dei programmi, accertamento, perizia, sequestro dei programmi e supporti, sequestro dei proventi, inibitoria provvisoria a produrre e commercializzare Provvedimenti in via definitiva Distruzione delle copie abusive, rimozione dello stato di fatto illecito, aggiudicazione al titolare delle copie contraffatte, risarcimento del danno, pubblicazione a spese del contraffattore

Tutela penale 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. ( )

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il concetto di duplicazione La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta. Cass. Sez. III, sent. n. 15509 del 24-04-2002 La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore, atteso che l'art. 171 bis della legge 633/41 sanziona ogni attività di riproduzione che contrasti con la volontà del titolare del bene, indipendentemente dalle modalità di successiva utilizzazione del programma riprodotto, e che l'art. 64-quater della stessa legge vieta espressamente lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per la elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva. Cass. Sez. III, sent. n. 15968 del 29-04-2002

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n. 33303 del 6 settembre 2001 In tema di detenzione di prodotti privi di contrassegno S.I.A.E., la modifica del primo comma dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (apportata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore.

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto Cassazione Penale n. 33896 19 settembre 2001 Sussiste continuità normativa tra il reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della S.I.A.E., atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione "scopo di lucro" con "scopo di profitto" risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, così come quella dell'espressione "detenzione per scopo commerciale" con "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" chiarisce l'ambito della tutela di cui al D.Lgs. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato art. 171-bis).

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto In tema di tutela del diritto d'autore, le differenti espressioni utilizzate dal legislatore nelle varie formulazioni, succedutesi nel tempo, degli art. 171-bis e 171-ter, hanno esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, allargandola allorchè è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto", e restringendola allorchè si è ritenuto configurabili i reati de qua se commessi a "fini di profitto". Cass. pen. Sez. III, 22-11-2006, n. 149 (rv. 235706) Sentenza contraria alla precedente!

Duplicazione abusiva di software Sentenze - il profitto In tema di illecita duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore, l'art. 171 bis l.d.a. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 248/00, richiede il dolo specifico del fine di lucro, che non si identifica con qualsiasi vantaggio, nè con un mero risparmio di spesa, ma si riferisce ad un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, con conseguente restrizione della soglia di punibilità(in applicazione di tale principio la Suprema corte - annullando senza rinvio la sentenza di merito di condanna - ha escluso il fine di lucro nella condotta degli imputati, che gestivano un sito Ftp - "file transfer protocol" - mediante un computer, sul quale venivano scaricati - "download" - programmi tutelati dal diritto d'autore, i quali potevano poi essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server, atteso che gli imputati in oggetto non traevano alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server in oggetto, da cui invece traevano profitto gli utenti). Cass. pen. Sez. III, 22-11-2006, n. 149 Attenzione! La sentenza è recente ma fa riferimento ad un caso avvenuto prima della modifica normativa che ha sostituito fine di lucro con scopo di profitto

La fattispecie La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine presso una ditta e nei computer di essa ha trovato numerosi programmi (software) in cui mancava il numero di registrazione, o che non erano sul supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur essendo muniti della prova di acquisto dal produttore, erano installati su più computer di quanti previsti dal contratto. Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui all art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societ ietà italiana degli autori ed editori ritenendo che gli accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione di un uso illecito del software.

La sentenza (Tribunale di Bolzano 31 marzo 2005) Ciò che è stato accertato non prova affatto che l imputato l abbia detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo richiesto nè che abbia agito a scopo imprenditoriale. Non è sufficiente essere imprenditore perché si realizzi lo scopo imprenditoriale richiesto dalla legge. L art. art.171- ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal l diritto d'autore. Quindi l illecito l llecito configurabile è semmai quello di cui all art. 174-ter (sanzione amministrativa) Non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto. Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria: Il programma non è registrato perchè l acquirente ha ritenuto legittimamente di non registrarsi o perché ha omesso di far ciò per dimenticanza; Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla copia in uso; Il supporto non è quello originale perchè viene usata la copia di riserva; Il venditore o installatore ha rifilato all acquirente inesperto una copia pirata; Accade che programmi un po vecchi vengano offerti gratuitamente dal produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la versione più aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi; Il programma è stato acquistato usato; Il programma è stato acquistato all estero ed è quindi privo (legittimamente) di contrassegno SIAE. Sono in regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi OEM i quali sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto legittimamente in circolazione. E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore. Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

La questione della brevettabilità del software Tutela del diritto d autore oggetto opera dell ingegno E tutelata la forma di espressione del codice sorgente o del codice oggetto ma non le idee o i principi che ne sono alla base Tutela brevettuale oggetto invenzione industriale E tutelata l invenzione. Condizioni: - novità - attività inventiva - idoneità ad un applicazione industriale

art. 52 Convenzione sul brevetto europeo I programmi per elaboratore, in quanto tali, non possono essere considerati invenzioni. Cosa vuol dire in quanto tali? Vuol dire privi di carattere tecnico.

La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici Condizione un invenzione per essere brevettabile deve costituire un contributo tecnico allo stato dell arte La giurisprudenza europea è molto variabile in materia con la conseguenza che un invenzione attuata attraverso elaboratori elettronici trova tutela in uno stato e non in un altro

Brevetti concessi in sede europea Esempi: sistema per scegliere degli oggetti attraverso il riconoscimento automatico degli oggetti; sistema per progettare un contenitore tridimensionale; sistema per ottimizzare i raggi X evitando sovraesposizioni; metodo per convertire automaticamente da una forma ad un altra un testo al fine di trasformarsi in comandi di stampa; sistemi di miglioramento del monitor sistema di configurazione di immagini sullo schermo

La tutela delle invenzioni attuate attraverso elaboratori elettronici... continuazione A questo si aggiunga il diverso regime previsto negli Stati Uniti e in Giappone dove sono brevettabili non solo i softwares ma anche i metodi commerciali informatici (business method patents) In particolare, negli Stati Uniti, non è richiesto per l assegnazione del brevetto che l invenzione fornisca un contributo tecnico

La proposta di direttiva COM (2002)92 Brevettabilità dell invenzione attuata attraverso elaboratori elettronici invenzione la cui esecuzione implica l uso di un elaboratore e che presenta a prima vista una o più caratteristiche di novità che sono realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore; Condizioni deve essere adatta ad un applicazione industriale deve presentare un carattere di novità deve implicare un attività inventiva deve cioè arrecare un contributo tecnico, inteso come un contributo allo stato dell arte in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia

La proposta è decaduta nel 2005! Ad oggi non vi sono ancora iniziative comunitarie in materia!