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Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000) 5.2.2.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: - la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 e la relativa Ordinanza del 19 novembre 2003; - l Ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998; - la Legge della scuola del 1 febbraio 1990; - la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;[1] d e c r et a: Capitolo I Disposizioni generali Campo d applicazione Art. 1 Il presente regolamento si applica ai corsi per il conseguimento della maturità professionale negli indirizzi stabiliti dall Ordinanza dell UFFT sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 (OMP) e in quelli di competenza cantonale. Direzione generale Art. 2[2] La sovraintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulla maturità professionale è esercitata dal Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport (DECS) per il tramite della Divisione della formazione professionale (DFP), nel rispetto dell OMP e delle direttive dell UFFT. Scuole che preparano alla maturità professionale Art. 3[3] Possono essere istituiti corsi per il conseguimento della maturità professionale: a) nelle scuole professionali di grado secondario contemplate dalla Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr); b) nelle scuole di grado secondario che preparano a professioni di competenza cantonale. Organizzazione dei corsi per professionisti qualificati Art. 4[4] 1Nei corsi per professionisti qualificati, la DFP può autorizzare un organizzazione dell insegnamento per moduli. 2Per i titolari di un diploma di scuola media di commercio (SMC - ciclo diploma), accanto alla pratica in azienda, è previsto un complemento di formazione di almeno 280 lezioni. Art. 5 [5] Tasse e materiale scolastico Art. 6 1La frequenza dei corsi di maturità professionale per professionisti qualificati può prevedere il prelevamento di una tassa semestrale, il cui importo è fissato dalla DFP. 2L acquisto del materiale scolastico personale come pure le spese di partecipazione a uscite di studio sono a carico degli studenti e degli apprendisti. 3La direzione della scuola può richiedere agli studenti e agli apprendisti il versamento di un deposito di garanzia; l importo non utilizzato viene restituito al termine della formazione. Ammissione ai corsi di maturità Capitolo II Ammissione e promozione

professionale nelle scuole a tempo pieno e nei corsi di preparazione paralleli al tirocinio[6] Art. 7[7] 1Sono ammessi ai corsi di maturità professionale nelle scuole medie professionali (SMP): a) i candidati che dispongono della licenza della scuola media con diritto d iscrizione alle scuole medie superiori senza esami di ammissione; b) i candidati che dispongono della licenza dalla scuola media con al massimo un insufficienza, non inferiore al 3, e con almeno 4,5 di media nelle materie obbligatorie (italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educazione fisica, opzione capacità espressive e tecniche), ridotta di un decimo di punto per ogni corso attitudinale frequentato. 2I candidati in difetto dei requisiti indicati al cpv. 1 devono superare un esame di ammissione. 3L esame di ammissione comprende prove scritte in ognuna delle seguenti materie: - lingua italiana; - lingua tedesca; - matematica. 4L esame di ammissione è superato quando la media dei risultati ottenuti nelle prove è uguale o superiore a 4 e vi è al massimo un insufficienza, non inferiore a 3. 5Il Consiglio di Stato può prevedere condizioni particolari per l ammissione alle scuole a tempo pieno, d arti e mestieri, d arte applicata, sanitarie e sociali. 6I regolamenti o i regolamenti interni o i piani di studio delle scuole definiscono nei casi previsti, sulla scorta delle condizioni di cui al cpv. 1, le modalità di ammissione su graduatoria. 7La direzione della scuola decide l ammissione diretta ai semestri superiori per i candidati che sono in grado di provare di disporre di conoscenze e competenze almeno equipollenti a quelle previste dai rispettivi programmi d insegnamento semestrali. Iscrizione e ammissione ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati[8] Art. 8[9] 1Per iscriversi ai corsi di maturità professionale per professionisti qualificati (CPQ), i candidati sono tenuti a presentare un dossier personale e a sostenere un colloquio con i responsabili della sede scolastica di attribuzione. 2La DFP stabilisce la forma e i contenuti del dossier personale, i termini di iscrizione ai corsi e la sede di attribuzione del candidato. 3L ammissione ai CPQ è decisa dai responsabili della sede scolastica d attribuzione sulla base del dossier e dell esito del colloquio. 4I candidati dovranno inoltre certificare le competenze acquisite in tedesco e inglese e sostenere un esame di matematica in base alla relative disposizioni emesse dal DECS rispettivamente dalla DFP. Per consentire di prepararsi a tali certificazioni e all esame di matematica, è possibile frequentare corsi propedeutici gratuiti organizzati dalla DFP. 5Nei CPQ della durata di due semestri, il primo semestre è considerato periodo di prova e il passaggio al secondo semestre avviene quando: a) la media delle note sia almeno uguale a 4; b) lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4 non superi complessivamente 2 punti. Promozione nelle scuole a tempo pieno, d arti e mestieri e d arte applicata Art. 9 Nelle scuole a tempo pieno, d arti e mestieri e d arte applicata la promozione può essere decisa annualmente. Possono inoltre essere applicate condizioni di promozione supplementari. Capitolo III Insegnamento Piani di studio Art. 10[11] 1La DFP approva i piani di studio e i modelli organizzativi per tutti gli indirizzi di maturità professionale. 2La DFP può accordare alle scuole la facoltà di ampliare l offerta di materie complementari. 3L insegnamento della civica e l educazione alla cittadinanza sono compresi nella materia Storia e istituzioni politiche.

Progetto didattico interdisciplinare Art. 10a[12] 1Per tutti gli indirizzi di maturità professionale, l insegnamento comprende l elaborazione di un progetto didattico interdisciplinare (PDI). 2Il PDI coinvolge due o più materie di maturità professionale, di cui almeno una fondamentale e tratta tematiche che evidenziano il carattere interdisciplinare e le interconnessioni tra le materie. 3Il PDI è condizione per accedere agli esami finali di maturità professionale nella sessione che conclude il ciclo di studio. 4L accesso agli esami finali di maturità professionale è consentito quando la nota del PDI è uguale o superiore a 4.0. 5Il PDI è valutato con una nota che va dall 1 al 6; è ammesso l uso dei mezzi punti. 6La valutazione del PDI avviene sulla base di criteri stabiliti dalle direzioni scolastiche, conformemente alle disposizioni emanate dalla Divisione della formazione professionale. 7Chi non soddisfa le condizioni del cpv. 4 ha il diritto di rimediare ottemperando alle disposizioni emanate dalla Divisione della formazione professionale. 8L attestato federale di maturità professionale menziona il titolo del PDI, le materie coinvolte e la sua valutazione. Obbligo di frequenza e dispensa dalle lezioni Art. 11 1La frequenza alle lezioni previste nei programmi-quadro di maturità professionale è obbligatoria. 2In caso di frequenza inferiore all 85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso di un anno scolastico, la DFP, su proposta della direzione della scuola, può escludere il candidato dai corsi o negargli l accesso agli esami finali.[13] 3Può essere dispensato dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dimostra di disporre di conoscenze e competenze almeno equipollenti a quelle previste dal programmaquadro. 4La dispensa viene accordata dalla direzione della scuola che può richiedere in ogni momento una verifica del grado di conoscenza-competenza della materia oppure la partecipazione alle prove semestrali di valutazione. Capitolo IV Esami finali Materie d esame Art. 12[14] 1Per tutti gli indirizzi di maturità professionale, le materie fondamentali esaminate sono: a) lingua italiana (esame scritto e orale); b) lingua tedesca (esame scritto e orale); c) lingua inglese (esame scritto e orale); d) matematica (esame scritto). 2L esame di maturità professionale comprende inoltre: a) per la maturità di indirizzo commerciale, l esame di economia politica/economia aziendale/diritto (esame scritto o orale). b) per la maturità di indirizzo artistico, tecnico e sociosanitario, a turno, negli anni dispari della sessione d esame, storia e istituzioni politiche (esame orale) e, negli anni pari, economia politica/economia aziendale/diritto (esame scritto o orale). 3Le materie specifiche di maturità professionale esaminate sono: a) per la maturità d indirizzo tecnico: fisica (esame scritto); b) per la maturità d indirizzo commerciale: contabilità analitica e finanziaria (esame scritto); c) per la maturità d indirizzo artistico: creazione, cultura e arte (esame scritto e orale); d) per la maturità d indirizzo sociosanitario, a turno negli anni pari della sessione d esame, scienze naturali (esame scritto e orale) e, negli anni dispari, scienze sociali (esame scritto e orale). 4Per i modelli integrativi o additivi dei corsi di maturità, a seconda dell indirizzo professionale del tirocinio, la DFP può prescrivere l esame in una o più materie specifiche oppure, quando il modello organizzativo adottato lo richiede, autorizzare un altra alternanza delle materie esaminate a turno. Periodo degli esami Art. 13 1Gli esami finali si svolgono, di regola, alla fine della formazione, nel periodo fissato dalla DFP. 2Gli esami di lingua italiana, lingua tedesca, matematica e di almeno una materia specifica si svolgono al termine della formazione.

3Nel caso di insegnamento organizzato per moduli, la DFP stabilisce le condizioni di svolgimento degli esami finali. Dispensa dagli esami in determinate materie Art. 14 La dispensa dagli esami in determinate materie è accordata dalla DFP su proposta della direzione della scuola. Attestato federale di maturità professionale Art. 15 L attestato federale di maturità professionale viene rilasciato dalla DFP. Insuccesso agli esami di maturità professionale Art. 16 1Chi frequenta i corsi di maturità professionale durante il tirocinio (modello integrativo o additivo) negli indirizzi tecnico, artistico o artigianale e non supera l esame finale, ma soddisfa le altre condizioni previste dal rispettivo regolamento di tirocinio, per l ottenimento dell attestato di capacità è tenuto a superare un esame sostitutivo di Cultura generale. 2Gli esami sostitutivi di Cultura generale sono regolamentati dalla DFP; l organizzazione degli stessi compete alle direzioni scolastiche. 3Chi frequenta i corsi di maturità professionale durante il tirocinio (modello integrativo o additivo) nell indirizzo commerciale e non supera l esame finale, ma soddisfa le condizioni previste dal rispettivo regolamento di tirocinio ottiene l attestato, se del caso dopo aver superato i relativi esami integrativi. 4I regolamenti interni delle scuole a tempo pieno, d arti e mestieri e d arte applicata stabiliscono le modalità di ottenimento dell attestato di capacità per i candidati che non superano l esame finale di maturità professionale. Azioni illecite durante gli esami Art. 17 1La direzione della scuola può escludere dagli esami, per una o più materie, i candidati colpevoli di azioni illecite durante le prove. 2L esclusione da un esame comporta la ripetizione dello stesso che è predisposta dalla direzione della scuola d intesa con la DFP. 3In caso di azioni illecite giudicate gravi dalla direzione della scuola, l esclusione può comportare la ripetizione degli esami in tutte le materie durante la sessione successiva. Capitolo V Organi della maturità professionale Commissione cantonale di maturità professionale Art. 18 1La DFP designa una Commissione cantonale di maturità professionale (CCMP). 2Alla CCMP compete l esame di tutte le questioni connesse con l applicazione del presente regolamento. 3La CCMP si compone dei capi degli Uffici di formazione interessati, di un rappresentante dei direttori dei corsi di maturità professionale di ogni indirizzo, del coordinatore cantonale ed è presieduta da un capoufficio della DFP. 4La CCMP può valersi di altri collaboratori, in particolare dei rappresentanti cantonali in seno alla Commissione federale di maturità professionale. 5In aggiunta alla CCMP possono essere istituiti altri organismi di coordinamento settoriali, segnatamente con la SUPSI e altre scuole professionali superiori o i corsi di preparazione agli esami professionali o professionali superiori. Conferenza dei direttori delle scuole di maturità professionale Art. 19[15] 1La DFP riunisce periodicamente la conferenza dei direttori delle scuole di maturità professionale. 2La conferenza dei direttori delle scuole di maturità professionale coordina l'applicazione del presente regolamento e decide in materia di competenza delle scuole. Esperti di materia Art. 20 1La DFP designa, per la durata del periodo amministrativo, gli esperti di materia per la maturità professionale. 2I compiti degli esperti di materia sono definiti dalla DFP su proposta della CCMP. 3Gli esperti di materia sono, di regola, docenti di scuola universitaria professionale.

Gruppi di materia Art. 21[16] 1Per ogni materia di maturità professionale viene costituito annualmente un gruppo formato da tutti i docenti di quella materia. 2I gruppi di materia, presieduti dai rispettivi esperti e con la loro collaborazione, hanno il compito di preparare sussidi didattici, elaborare e coordinare i programmi d insegnamento e gli esami finali. Capitolo VI Rimedi giuridici Ricorsi in materia di valutazione Art. 22 Contro le decisioni in materia di valutazioni semestrali, finali o d esame è data facoltà di ricorso conformemente alla Legge della scuola. Capitolo VII Disposizioni transitorie Art. 23 Art. 23a [17] [18] Art. 23b[19] 1Le disposizioni dell art. 7 al cpv. 1, lettera b) non si applicano ai candidati che hanno terminato la scuola media prima dell anno scolastico 2006/2007. 2In questo caso i candidati sono ammessi se dispongono della licenza dalla scuola media con al massimo un insufficienza, non inferiore al 3, e con almeno 4,5 di media nelle materie obbligatorie (italiano, francese, tedesco, storia, geografia, matematica, scienze naturali, educazione fisica, opzione 3), ridotta di un decimo di punto per ogni corso attitudinale frequentato. Capitolo VIII Disposizioni finali Entrata in vigore Art. 24 Il presente regolamento unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2000. Pubblicato nel BU 2000, 113. [1] Ingresso modificato dal R 7.6.2006; in vigore dal 9.6.2006 - BU 2006, 185. [2] Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 66. [3] Art. modificato dal R 7.6.2006; in vigore dal 9.6.2006 - BU 2006, 185. [4] Art. modificato dal R 7.6.2006; in vigore dal 9.6.2006 - BU 2006, 185. [5] Art. abrogato dal R 7.6.2006; in vigore dal 9.6.2006 - BU 2006, 185. [6] Nota marginale modificata dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 66. [7] Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 66. [8] Nota marginale modificata dal R 20.1.2009; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2009, 17; precedente modifica: BU 2002, 204. [9] Art. modificato dal R 20.1.2009; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2009, 17; precedenti modifiche: BU 2002, 204; 2004, 214. [10] Art. modificato dal R 7.6.2006; in vigore dal 9.6.2006 - BU 2006, 185; precedente modifica: BU 2002, 204. [11] Art. modificato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 66; precedente modifica: BU 2002, 204. [12] Art. introdotto dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 66. [13] Cpv. modificato dal R 9.7.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 204. [14] Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 214; precedente modifica: BU 2002, 204.

[15] Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 214. [16] Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 214. [17] Art. abrogato dal R 9.7.2002; in vigore dal 1.9.2002 - BU 2002, 204. [18] Art. abrogato dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 66; precedente modifica: BU 2004, 214. [19] Art. introdotto dal R 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 66.