COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO MICROCREDITO-SOLIDARIETÀ



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COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE PROVINCIA DI LECCE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO MICROCREDITO-SOLIDARIETÀ Approvato con deliberazione C.C. n.1 del 29.0.201

INDICE Art. 1 Obiettivi e finalità dell intervento Art. 2 Art. Art. Art. Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Costituzione e mantenimento del fondo Destinatari del fondo Requisiti per l'accesso Le spese ammissibili Convenzione con soggetto bancario per la gestione del Fondo Microcredito-Solidarietà Caratteristiche del prestito Presentazione della domanda e procedure Criteri e priorità nell assegnazione Art. 10 Restituzione del microcredito Art. 11 Tempi di validità del regolamento e modalità di eventuali modifiche in itinere Art. 12 Attività di monitoraggio e valutazione Pagina 2

Art. 1 - Obiettivi e finalità dell intervento L intervento consiste nell attivazione di un fondo di solidarietà locale per migliorare le condizioni economiche e sociali della popolazione debole residente nel Comune di San Cesario di Lecce, mediante prestiti di piccola entità. Il prestito avviene attraverso la concessione di contributi, esclude il ricorso a garanzie di qualunque tipo ed ha la finalità di intervenire positivamente in situazioni di gravi difficoltà e rischio di crisi economiche e sociali per le persone. I contributi di cui al presente regolamento vengono erogati a titolo di Prestito d'onore. Rispetto ai beneficiari il Fondo di Microcredito si pone l obiettivo prioritario di operare preventivamente per: a) copertura di spese sanitarie; b) copertura di periodi di in occupazione senza alcun sostentamento economico; c) situazioni di morosità nel pagamento dei canoni di locazione con procedure esecutive di sfratto in atto; d) facilitazione dell'accesso alle abitazioni in affitto fornendo un aiuto nel pagamento dell'anticipo delle mensilità, che talvolta può costituire una seria barriera nel reperimento dell alloggio; e) facilitazione del pagamento delle utenze; f) facilitazione del pagamento di spese per la riqualificazione degli alloggi e adeguamenti strutturali di modesta entità; g) copertura di spese relativa alla formazione; h) copertura di spese per la riparazione di mezzi di trasporto. Art. 2 - Costituzione e mantenimento del fondo Al momento dell avvio dell iniziativa il Fondo Microcredito-Solidarietà risulta costituito dallo apposito stanziamento del Comune di San Cesario di Lecce. Il fondo può essere integrato da donazioni di privati, enti pubblici, associazioni. I soggetti aderenti attiveranno azioni di raccolta fondi, che coinvolgano in qualità di sostenitori, sponsor e finanziatori, singoli cittadini, aziende locali, istituti di credito e fondazioni. Art. - Destinatari del fondo Popolazione debole (italiani e stranieri) che si trova in situazione di difficoltà economica. Art. - Requisiti per l'accesso I prestiti di solidarietà saranno erogabili esclusivamente ai richiedenti residenti alla data di approvazione del Regolamento nel Comune di San Cesario di Lecce. Saranno effettuati accertamenti per stabilire l'effettiva condizione di difficoltà economica dell'individuo o della famiglia in esame. Art. - Le spese ammissibili Gli aiuti economici concessi, nella forma di erogazioni di somme di denaro, sono finalizzati alla soddisfazione di bisogni specifici e documentabili legati alle situazioni indicate al precedente articolo 1. Art.6 - Convenzione con soggetto bancario per la gestione del Fondo Microcredito- Solidarietà Per l erogazione e la gestione dell attività creditizia è stipulata una convenzione in data tra l istituto di Credito (da definire) e il Comune di San Cesario di Lecce.

Si istituisce una commissione tecnica di valutazione delle richieste. La Commissione è costituita da almeno n. membri : a) assistente sociale, b) un rappresentante dell ufficio di ragioneria; c) responsabile di settore con funzioni di Presidente). La commissione di valutazione -di norma- si riunisce almeno con cadenza mensile per esaminare le domande di finanziamento presentate. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso. Le parrocchie potranno partecipare, con il ruolo di Tutor di cittadini richiedenti il prestito, alle riunioni delle Commissioni. Art.7 - Caratteristiche del prestito I prestiti sono erogati con un tetto massimo. 1.00,00 elevabili ad 2.000,00 nell ipotesi di cui al punto e) del precedente art. 1. La valutazione della possibilità di erogazione del prestito viene svolta dalla Commissione di Valutazione. Il prestito è rimborsabile con rate mensili fino 20 mesi. I prestiti sono erogati dal soggetto bancario con cui è stipulata la convenzione per la gestione del fondo di garanzia al fondo di microcredito. Il tasso di interesse sarà pari a quello praticato dall Istituto di credito di cui al precedente art. 6. Art.8 - Presentazione della domanda e procedure La richiesta di prestito deve essere rivolta ai Servizi sociali. La richiesta è analizzata dalla Commissione di Valutazione e, successivamente, trasmessa all Istituto di Credito ed è corredata dalla seguente documentazione: Richiesta di accesso al Fondo Microcredito-solidarietà; Documentazione attestante lo stato di bisogno del richiedente (ISEE e eventuali documenti aggiornativi); Copia del documento di identità e codice fiscale, eventuale permesso o carta di soggiorno; Copia del preventivo di spesa per cui si chiede il finanziamento; Altra eventuale documentazione utile alla valutazione del caso. Entro i tre mesi successivi all erogazione del microcredito il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la documentazione attestante la spesa sostenuta. Art.9 - Criteri e priorità nell assegnazione In caso di insufficiente capienza del fondo la Commissione di valutazione assegnerà il prestito secondo le priorità indicate nel precedente art. 1. Art.10 - Restituzione del microcredito Il contributo erogato dovrà essere restituito secondo le modalità che saranno concordate caso per caso prima dell erogazione, con versamenti mensili la cui entità verrà stabilita a seconda dei casi attraverso un piano di rientro personalizzato, basato sulle esigenze e sulle possibilità del beneficiario. La restituzione, in ogni caso, dovrà avere inizio entro e non oltre sei mesi dalla data di concessione del prestito d'onore e con rate non inferiori al % mensile del contributo totale erogato. In caso di mancata restituzione di una rata, l'ufficio di Ragioneria invierà un sollecito di pagamento al beneficiario inadempiente. Se il ritardato pagamento si protrae oltre sessanta giorni dalla scadenza della rata il beneficiario decade dalla possibilità di usufruire di analoghi interventi o di ulteriori prestazioni economiche di natura assistenziale. Decade, altresì, da tale possibilità nel caso di mancata presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta. Il Comune valuterà la possibilità di intervenire in modo coattivo con le procedure consentite dalla normativa vigente. Nel caso si verifichino situazioni di particolare gravità che modifichino profondamente la situazione socio-economica del beneficiario del contributo, tali da determinare una situazione di

particolare, oggettiva, difficoltà, si potrà proporre un cambiamento nel piano di restituzione con riferimento ai tempi (eventuale temporanea sospensione) o all'importo delle rate. Le variazioni intervenute comporteranno una modifica formale del contratto precedentemente sottoscritto. Art.11 - Tempi di validità del regolamento e modalità di eventuali modifiche in itinere Questo regolamento resterà in vigore, fatte salve le eventuali modifiche, fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale. Art.12 - Attività di monitoraggio e valutazione L attività sarà promossa e curata dalla Commissione di valutazione di cui al precedente art. 6. La competente Commissione consiliare monitorerà la sperimentazione del fondo con verifiche periodiche.