INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015

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INFORMATIVA N. 020 15 GENNAIO 2015 Previdenziale INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L ANNO 2015 Nel presente Aggiornamento AP si forniscono le tabelle delle nuove aliquote contributive INPS, valevoli per l anno 2015, elaborate redazionalmente. Si segnala che i valori: del massimale annuo su cui calcolare il contributo IVS per i lavoratori che non avevano anzianità contributiva al 1 gennaio 1996 (100.424,00 euro), nonché della retribuzione corrispondente alla prima fascia pensionabile annua (46.169,00 euro) sono stati elaborati redazionalmente.

AP n. 020/ 2015 - pagina 2 di 19 Di seguito si riportano le nuove aliquote contributive INPS in vigore dal 1 gennaio 2015, elaborate redazionalmente. In merito, preme segnalare i seguenti punti: I totali sono calcolati al netto della riduzione contributiva Cuaf ex art. 120 della Legge 23.12.2000, n. 388 e della riduzione del costo del lavoro fino all 1% ex art. 1 commi 361 e 362, Legge 23.12.2005, n. 266. Il valore "-" ha il significato di qualifica non soggetta al versamento del contributo. Il valore "0,00" ha il significato di aliquota azzerata per applicazione delle riduzioni contributive. I datori di lavoro con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, operanti in settori di attività non coperti dalla normativa in materia di CIG o CIGS, ovvero per i quali non siano stati istituiti Fondi di solidarietà bilaterali, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale, istituito presso l INPS, pari allo 0,50% di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore (Circolare n. 100 del 2.9.2014). Aumento annuale dello 0,26% del contributo ASPI (aliquota complessiva 0,78%) e dello 0,06% del contributo ex art. 25, Legge n. 845/1978 (aliquota complessiva 0,18%) per i soci lavoratori delle cooperative DPR n. 602/1970 e per i dipendenti delle aziende dello spettacolo dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica ai quali è stata estesa la contribuzione ASPI dal 1.1.2013, per i quali le riduzioni contributive art. 120, Legge n. 388/2000 e Legge n. 266/2005 sono già esaurite (art. 2, comma 27, Legge n. 92/2012. Circolare n. 140 del 14.12.2012). Per i lavoratori non a tempo indeterminato è dovuto un contributo addizionale ASPI pari al 1,4% (art. 2, comma 28, Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori e ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale, mentre per il triennio 2013-2015, non è dovuto per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31.12.2011. Sono esclusi dal contributo anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001 (art. 2, comma 29, Legge n. 92/2012. Circolare n. 140 del 14.12.2012). Aumento annuale del contributo IVS di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, Legge n. 413/1984. Art. 3, comma 1, D.Lgs n. 149/1997). Per gli iscritti ai Fondi speciali al 31.12.1995 con almeno 5 anni di contribuzione nel Fondo a tale data, è dovuto fino al 31.12.2017 un contributo di solidarietà, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile. Il contributo è interamente a carico dei lavoratori (art. 24, comma 21, Legge 22.12.2011, n. 214. Circolare n. 99 del 18.7.2012). Il contributo va esposto separatamente nel flusso Uniemens con il codice M240 nell elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito>. Esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee di cui all art. 24 della Legge n. 88/1989, per ciascun lavoratore, nella misura dello 0,28%, applicato nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria. L esonero contributivo si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. Qualora l'esonero non trovi capienza

AP n. 020/ 2015 - pagina 3 di 19 con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, l'eccedenza può essere recuperata dagli altri contributi dovuti all INPS con esclusione dei contributi TFR (per il quale spetta già una autonoma riduzione a seguito del conferimento del TFR ai fondi complementari) e addizionale DS (0,30%) ex articolo 25, comma 4, Legge n. 845/1978. Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel flusso Uniemens compilando due elementi <MisCompACredito>. In uno, nell'elemento <CausaleMCACred> va indicato il valore TF13 mentre nell elemento <ImportoMCACred> va indicata la quota di esonero spettante per l accantonamento del TFR a previdenza complementare, nell altro, nell'elemento <CausaleMCACred> va indicato il valore TF14 mentre nell elemento <ImportoMCACred> va indicata la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. in Legge 2.12.2005, n. 248. Circolare n. 4 del 14.1.2008). Esonero dal versamento del contributo per il Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria (Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile, istituito presso l'inps). Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel flusso Uniemens compilando due elementi <MisCompACredito>. In uno, nell'elemento <CausaleMCACred> va indicato il valore TF01 mentre nell elemento <ImportoMCACred> va indicata la quota di esonero spettante per l accantonamento del TFR a previdenza complementare, nell altro, nell'elemento <CausaleMCACred> va indicato il valore TF02 mentre nell elemento <ImportoMCACred> va indicata la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (Legge 27.12.2006, n. 296, comma 764, Circolare n. 70 del 3.4.2007). Per i dipendenti con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10% è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile annua, pari a 46.169, corrispondenti a 3.847 mensili, un contributo aggiuntivo pari al 1% a carico del lavoratore. Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo. Per i dipendenti non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 e per quelli optanti per il sistema contributivo, il contributo IVS è dovuto fino al massimale annuo, pari a 100.424. Per i lavoratori dello spettacolo, sulla quota di retribuzione eccedente il massimale annuo, è dovuto un contributo di solidarietà, nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del lavoratore (art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs n. 182/1997). Per le aziende che applicano il contratto del credito (codice di autorizzazione 3D) e per quelle che applicano il contratto del credito cooperativo (codice di autorizzazione 3F) è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, pari allo 0,50% (di cui 0,125% a carico del dipendente). Per le imprese di assicurazione (codice di autorizzazione 2V) è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, pari allo 0,50% (di cui 0,125% a carico del dipendente). Le imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, e le imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo per il finanziamento del Fondo di

AP n. 020/ 2015 - pagina 4 di 19 sostegno al reddito e all occupazione. Il contributo è pari allo 0,50%: 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore (Circolare n. 113 del 10.10.2005 e n. 102 del 9.7.2007). Per le cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo informatico delle società cooperative, l aliquota Cuaf è ridotta di 2,20 punti percentuali (codice di autorizzazione 3A). Per le aziende agricole costituite in forma cooperativa, la CUAF è dovuta nella misura dello 0,28%. Se le stesse sono iscritte anche nella sezione Agricoltura, l aliquota Cuaf da versare è pari al 0,01% (codice di autorizzazione 3Z). Il beneficio della riduzione allo 0,01% spetta anche alle aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni. Per le Imprese Commerciali, se il titolare o la maggioranza dei soci in caso di società di persone, è/sono iscritto/i negli elenchi IVS il contributo CUAF è ridotto di 2,05 punti percentuali (codice di autorizzazione 3V). Per i lavoratori dello spettacolo con anzianità contributiva ante 1.1.1996, il contributo aggiuntivo del 1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 147,98 e fino al massimale in relazione alle fasce di retribuzione giornaliere. Da euro A euro Massimale 732,01 1.464,00 732,00 1.464,01 3.660,00 1.464,00 3.660,01 5.857,00 2.197,00 5.857,01 8.053,00 2.929,00 8.053,01 10.250,00 3.660,00 10.250,01 13.177,00 4.392,00 13.177,01 16.106,00 5.124,00 16.106 In poi 5.857,00

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