MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.P.S.S.A.R.



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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.P.S.S.A.R. Ugo Tognazzi Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione Via S. D Acquisto, 61 A-B-C 00049 VELLETRI (Roma) - C.F. 95032470585 - Cod. Min. RMRH06000V tel. 0696195083 - fax 0696100068 e-mail : RMRH06000V@istruzione.it Comunicazione n. 63 del 25 novembre 2014 A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO AL DSGA AL SITO WEB DELL ISTITUTO Oggetto: Permessi L. 104/1992: Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone disabili aggiornata alla Legge 4 novembre 2010 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni. Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. Attuazione dell articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l assistenza a disabili in situazione di gravità. La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi in argomento è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge104/1992). Non è sufficiente quindi la certificazione di handicap (articolo 3, comma 1), ma è necessario che la Commissione abbia accertato la gravità (articolo 3, comma 3). Il certificato di handicap viene rilasciato da un apposita Commissione operante presso ogni Azienda USL e non va confuso con l attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra). Il certificato di handicap, pertanto, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l invalidità totale (tranne quella di guerra). L INPS con Circolare n. 155 del 3\12\2010 e il Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 13 del 6\12\2010 hanno fornito le istruzioni e i chiarimenti in tema di permessi per l assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, resi necessari dalla introduzione della Legge 4 novembre 2010, n. 183. La normativa è completata con il D. Lvo n. 119 del 18 luglio 2011. SOGGETTI AVENTI DIRITTO Mentre in base al previgente dettato normativo avevano diritto a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti, coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il terzo grado, la nuova disposizione, per il diritto a godere dei permessi ed Legge 104\92 in 1

favore dei lavoratori dipendenti oltre al coniuge, fa riferimento a parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado, come di seguito: parenti di 1 grado: genitori, figli; parenti di 2 grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli); affini di 1 grado: suocero/a, nuora, genero; affini di 2 grado: cognati; Si aggiunge peraltro che il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli\sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. REFERENTE UNICO PER L ASSISTENZA ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA GRAVE. Il riformulato art. 33, c. 3 della L. 104\92 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel limite di tre al mese per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari. In base a tale disposizione, viene individuato un unico referente, per ciascun disabile, che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva. In presenza di più persone in situazione di gravità, non è preclusa la possibilità per lo stesso dipendente, di assistere più persone. Per il riconoscimento dei permessi, inoltre, la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, in strutture ospedaliere o comunque in strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, ad eccezione delle seguenti circostanze: - interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite o terapie; - ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o stato terminale; - ricovero a tempo pieno di minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare. Le situazioni sopra descritte dovranno risultare da idonea documentazione medica che l amministrazione è tenuta a valutare. Il lavoratore dipendente interessato alla richiesta delle agevolazioni previste dalla legge deve presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione. La norma prescrive, infine, controlli di merito, eventuali sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro e sanzioni di natura penale (es. reato di falso). Le disposizioni applicative della nuova normativa (Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) prevedono inoltre che i lavoratori beneficiari di cui all art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza previsti a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell attività didattica ed amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. In assenza di altre indicazioni la scrivente ritiene di quantificare il congruo anticipo necessario alla comunicazione della fruizione in almeno 5 giorni ed invita gli interessati, ove possibile, a produrre pianificazioni mensili, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza. I giorni di permesso, previsti dall art. 33 della legge 104/92 per l assistenza a persona con disabilità, devono possibilmente essere fruiti in giorni non ricorrenti, ad es. non sempre in uno stesso giorno della settimana nell arco del mese e dell anno ( art. 15, comma 6 del CCNL 29.11.2007) 2

Nel caso in cui si assista un lavoratore disabile che usufruisce per se stesso dei permessi 104/92, vista la normativa vigente in materia ( tra cui la nuova L. 104/1992 art. 33 D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011, il chiarimento del Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 44274 del 5 novembre 2012 il quale ritiene che seppur la situazione ordinaria prevedrebbe che le giornate di permesso legge 104/92, richieste dai due beneficiari, debbano coincidere, ciò non esclude comunque la possibilità che queste vengano fruite in giornate differenti poiché, le necessità di assistenza, possono sostanziarsi in attività differenti, per le quali non è necessaria la presenza della persona con disabilità che, durante quella giornata potrà prestare normale attività lavorativa, esaminato anche il punto 6 della circolare INPS n. 100/2012) nel rispetto dei criteri indicati, si ritiene che, qualora il dipendente intenda fruire del beneficio nelle giornate in cui l assistito presta attività lavorativa, il dirigente valuterà, di volta in volta, la concedibilità del congedo, in relazione alle necessità rappresentate a giustificazione dell assenza, anche con riferimento alle esigenze della vita quotidiana del disabile per le quali non sia strettamente necessaria la sua presenza fisica. In detta valutazione si terrà conto della circostanza che le su menzionate necessità non possano essere adeguatamente soddisfatte al di fuori dell orario di lavoro ordinario del dipendente che presta assistenza. La sussistenza delle predette esigenze sarà attestata dall interessato mediante dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell art. 47 del d.p.r. n. 445/2000. Corre l obbligo infine di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall invio. L Amministrazione che riceve la domanda di fruizione dei permessi da parte del lavoratore dipendente ha l obbligo di verificare l adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se il caso, l integrazione. L Amministrazione, ha l obbligo, altresì, di monitorare e verificare l effettività delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto della domanda, nonché, sulla necessità di chiedere il nuovo verbale medico, in caso di accertamento di handicap grave rivedibile. L Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000. L Amministrazione provvederà a revocare i benefici, per effetto della decadenza, nel caso in cui dall accertamento risultasse l insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi. L Amministrazione procederà alla tempestiva contestazione d addebiti ai sensi dell art. 55 quater comma 1, let. A), e art. 55 quinquies, Commi 1 e 2, del d.lgs. n. 162/2001, qualora, nell ambito o a seguito di accertamenti, risultino gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente. L avvio e l esito dei provvedimento dovranno essere comunicati all Ispettorato della funzione pubblica ai sensi della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2007, n. 8. comma 1, let. A), e art. 55 quinquies, Commi 1 e 2, del d.lgs. n. 162/2001, qualora, nell ambito o a seguito di accertamenti, risultino gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente. L avvio e l esito dei provvedimento dovranno essere comunicati all Ispettorato della funzione pubblica ai sensi della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2007, n. 8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM. L art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce il nuovo comma 3 bis all art. 33 della legge n. 104/92. Tale comma introduce l obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza o dimora temporanea di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito. Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l onere della prova, il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione 3

idonea. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. Sempre in riferimento all onere della prova, in via del tutto residuale e nell ipotesi dell impossibilità o non convenienza dell uso del mezzo pubblico, l utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l effettiva presenza in loco. Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008). L assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista. RICAPITOLANDO: Soggetti aventi diritto I lavoratori legittimati a fruire di detti permessi sono: il dipendente in situazione di disabilità grave; i dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai 3 anni in situazione di disabilità grave; il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai 3 anni; il coniuge; i parenti e gli affini entro il 2 grado/3 grado. Il parente o affine di 3 grado dovrà allegare alla domanda la documentazione medica attestante la sussistenza della patologia invalidante di cui sono affetti il coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere. La documentazione può essere rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Sulla base di queste disposizioni i datori di lavoro dovranno riesaminare le domande presentate dai parenti e affini di 3 grado, nonché quelle presentate da più familiari per l assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità. In caso di accertamento dell insussistenza dei requisiti richiesti dalla recente normativa, gli interessati dovranno rinnovare le domande corredate dalle dichiarazioni del soggetto disabile. Nell ipotesi di permessi accordati a più dipendenti per lo stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la dichiarazione di quest ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario dei permessi. Invece, nell ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a parenti o ad affini di 3 grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire la dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela con il soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest ultimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Convivenza, continuità ed esclusività L art. 24 della legge 183/2010 prevede che il requisito della convivenza, così come la continuità e l esclusività dell assistenza, non rappresentino più presupposti necessari ai fini dell utilizzo dei permessi da parte del beneficiario. La certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento) Per accedere ai permessi retribuiti è necessario che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/1992). L istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata dall interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede INPS di appartenenza, per via telematica, direttamente o tramite i patronati, dopo il rilascio da parte del medico di base o altro medico certificatore dell attestazione dell invio della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave. Il verbale viene rilasciato da un apposita Commissione medica operante presso l ASL; la documentazione così formalizzata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invali-dità, anche se attestano l invalidità totale. 4

Trascorsi 15 giorni (in caso di patologie oncologiche) o 90 giorni (per tutte le altre patologie) dalla data di inoltro della suddetta istanza, senza che il dipendente entri in possesso della certificazione, lo stesso può presentare domanda al datore di lavoro per la concessione dei permessi, allegando una certificazione provvisoria rilasciata dal medico in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata alla pubblica, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona disabile; detta certificazione ha validità fino alla conclusione del procedimento di accertamento. Se in esito al procedimento la Commissione medica non dovesse riconoscere la condizione di disabilità grave, le assenze eventualmente effettate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ex L. n. 104/92 saranno trasformate in assenze ad altro titolo. Nell ipotesi in cui una nuova valutazione accerti che non sussiste più la connotazione di gravità della disabilità, il dipendente è tenuto ad effettuare immediata comunicazione alla segreteria della struttura di appartenenza. Assenza di ricovero Altro requisito essenziale per la concessione dei permessi è l assenza di ricovero a tempo pieno della persona con disabilità grave, intendendosi il ricovero per le intere 24 ore presso «strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa». I permessi in argomento non sono concedibili al dipendente per far fronte a necessità assistenziali non sanitarie (aiuto nell igiene, nell alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari di una persona ricoverata si fanno carico. Ma possono invece essere concessi anche in presenza di ricovero nei casi già descritti sopra. Il Dipendente di questa Istituzione scolastica che abbia i requisiti esposti nella presente Circolare deve quindi presentare, ove non lo abbia già fatto, al Dirigente Scolastico la documentazione sopra citata utilizzando la modulistica disponibile presso l ufficio personale. Una volta emesso il decreto concessorio da parte del DS, il lavoratore che intende usufruire dei permessi è tenuto a compilare il modello di RICHIESTA PERMESSI in uso nell Istituto indicando L. 104. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa. Sandra Tetti) 5