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Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 46 15.12.2015 Il piano del consumatore L. 3/2012 A cura di Matilde Fiammelli Categoria: Operazioni straordinarie Sottocategoria: Fallimento La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure concorsuali e addirittura ai soggetti privati cittadini. In particolare, sono previsti tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall ambito di applicazione della Legge Fallimentare (d ora in avanti LF), consistenti in: accordo di composizione della crisi; piano del consumatore; procedura alternativa di liquidazione dei beni. L accordo di composizione della crisi è una procedura riservata sostanzialmente ai titolari di partita IVA che non presentano i requisiti previsti per il fallimento. Il piano del consumatore è una procedura alla quale sono ammessi tutti i privati consumatori (da essa rimangono esclusi i titolari di partita IVA poiché essi possono accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi, a nulla rilevando la loro sfera personale). La liquidazione dei beni è una procedura alla quale sono ammessi sia i titolari di partita IVA che i privati consumatori. Si tratta, quindi, di procedure dal vasto ambito di applicazione, che presentano alcuni aspetti riconducibili al concordato preventivo, come anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all articolo 182 bis della LF, ma che tuttavia sono fortemente innovative, anche solo per il semplice 1

fatto che sono applicabili a soggetti non in possesso dei requisiti del fallimento o addirittura a privati cittadini. Nel presente lavoro si analizzano tutti gli aspetti inerenti il piano del consumatore, rimandando a successivi lavori le altre due procedure. Riferimenti normativi Soggetti ammessi L. 3/2012 Circ. 6E del 19/5/2015 Sono ammessi alla procedura c.d. Piano del Consumatore, i privati cittadini, non titolari di P. IVA, i quali versino in una situazione di rilevante indebitamento. La norma, esplicitamente esclude la possibilità di accesso, nel caso di un titolare di P. IVA, persona fisica, alla procedura del Piano del Consumatore. Ciò nel senso che colui che possiede una P. IVA può solo ed esclusivamente richiedere, con idonea procedura, che venga avviata la composizione della crisi da sovra indebitamento, non può quindi accedere, in qualità di privato cittadino alla procedura del Piano del Consumatore. PIANO DEL COSUMATORE SOGGETTI AMMESSI PRIVATI CITTADINI SENZA PARTITA IVA Soggetti esclusi Come anche specificato nella relazione Illustrativa alla L. 3/2012: in presenza di masse debitorie composite, il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo da sovraindebitamento. Infatti se le sue passività sono composte sia da debiti per attività d impresa/professionale, sia da debiti diversi da questi, l unica procedura a cui sarà ammesso è l accordo da sovraindebitamento mentre non sarà possibile percorrere la strada del piano del consumatore. PIANO DEL COSUMATORE SOGGETTI ESCLUSI GLI IMPRENDITORI/PROFESSIONISTI AMMESSI ALLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L avvio della procedura Come per la composizione della crisi da sovra indebitamento, anche nel caso del piano del consumatore, l interessato deve richiedere al Tribunale competente l avvio della procedura. 2

Ciò avviene a mezzo di una richiesta scritta, del tutto similare a quella prevista per la composizione della crisi da sovra indebitamento. A seguito della presentazione di tale istanza, il Tribunale nomina il professionista designato. L art. 15, L. 3/2012, attribuisce, in via generale, all organo di composizione/professionista diversi compiti e funzioni: assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all esecuzione dello stesso; verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati; attesta la fattibilità del piano; esegue le pubblicità richieste; effettua le comunicazioni disposte dal giudice; svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice; 3

svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice. Il co. 10 dell art. 15 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti e delle attività previsti l organo di composizione/professionista può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche. Al fine di esercitare tale potere d accesso, è necessaria una preventiva autorizzazione del Giudice su istanza dell organo/professionista. I dati personali acquisiti dall organo/professionista possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura, e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione Di seguito un fac simile di istanza. La procedura del piano del consumatore Successivamente alla nomina, il professionista deve superare le seguenti fasi procedurali. 4

ASPETTI PRELIMINARI Verificare Requisiti soggettivi: le obbligazioni assunte dalle persone fisiche devono essere state assunte esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Verificare Requisiti oggettivi: 1. trovarsi in situazione di sovraindebitamento (art. 6), definito come segue: SOVRAINDEBITAMENTO Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. 2. non essere soggetto a procedure concorsuali; 3. non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L.3/12 (piano, accordo o liquidazione); 4. non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore; revoca o cessazione degli effetti dell omologazione del Piano del consumatore; 5. verificare che la documentazione fornita consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale; 6. verificare la non effettuazione da parte del consumatore di atti in frode ai creditori; 7. assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano ed il cui contenuto rispetta l art 8 e gli allegati di cui all art. 9 c. 2, L. 3/2013: 5

CONTENUTO DEL PIANO EX ART. 8 L. 3/2012 a. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi); b. elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza); c. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; d. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e. attestazione sulla fattibilità del piano; f. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia; g. indicazione della composizione del nucleo familiare; h. certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell art 46 D.P.R. 445/2000); i. dichiarazione di eventuali redditi percepiti. 8. redigere dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal consumatore, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali (tipo art 220LF); 9. verificare l attendibilità dei documenti ricevuti dal consumatore; 10. attivare il cassetto fiscale; 11. documento d identità; 12. eventuali perizie o offerte ricevute sui beni; 13. richiedere carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti); 14. richiedere estratti di ruolo presso Equitalia; 15. richiedere certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali; 16. effettuare richiesta precisazione credito ai debitori ed ai creditori segnalati dal consumatore; 17. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie; 18. effettuare visure presso il P.R.A.; 19. esaminare gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni; 20. verificare esistenza protesti di titoli a carico del consumatore; 21. verificare esistenza decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del consumatore istante negli ultimi cinque anni; 6

22. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari; 23. accedere, previa richiesta al Giudice ai sensi dell'art. 15, c.10, a: anagrafe tributaria; SIC (sistemi di informazioni creditizie); centrali rischi; centrale di allarme interbancaria; archivio informatizzato degli assegni; altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. 141/2010; 24. redigere, in caso di soddisfazione parziale dei crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca, apposita relazione di attestazione; 25. redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano. CONTENUTO DELLA RELAZIONE: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del consumatore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché la probabile convenienza del Piano rispetto; all alternativa liquidatoria. 26. proporre al GD la nomina di un liquidatore con i requisiti ex art 28 LF (ex art 13 c.1): a. se è prevista la liquidazione di beni pignorati; b. ovvero se il piano lo prevede. 7

Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza (l OCC avrà sede nel circondario del tribunale competente). La proposta medesima deve essere presentata non oltre tre giorni dal deposito in tribunale, che dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti: a. all'agente della riscossione; b. agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL APERTURA DELLA PROCEDURA RELATIVA AL PIANO DEL CONSUMATORE Entro 60 giorni dal deposito della domanda, il giudice fissa la data per l udienza nella quale dovrà verificare i presupposti di ammissibilità e fattibilità procedendo o meno alla successiva omologa del piano stesso. VERIFICA DEI PRESUPPOSTI Fissazione dell udienza data OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE OPPURE: Fissazione dell udienza data VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DINIEGO DEL PIANO DEL CONSUMATORE L omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della domanda; In presenza di beni immobili o mobili registrati occorre trascrivere il decreto di omologa nel relativo registro: TRASCRIZIONI NEI PUBBLICI REGISTRI a. in presenza di beni immobili, trascrivere il decreto di omologa alla Conservatoria competente allegando una copia autentica; b. in presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, notificare il decreto di omologa. Per il PRA la notifica avviene a mezzo PEC dell OCC all indirizzo PEC ACI ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it allegando il decreto di omologa ed indicando I numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione. 8

ADEMPIMENTI FINALI DISTRUZIONE DEI DATI Alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10. Si ritiene consigliabile ottenere l'autorizzazione del G.D. prima di procedere alla distruzione; Occorre comunicare al titolare dei dati la distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima - Riproduzione riservata - 9