REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA



Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra. R.D. & FIGLI SRL (avv.

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

N. R.G. 7367/2013 ATTORE. contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:

COND. DI MILANO VIA...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Sentenza n. 307/2014 pubbl. il 25/02/2014 RG n. 5260/2013 Repert. n. 823/2014 del 25/02/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6760/2015 tra

contro CONCLUSIONI L attrice conclude come da foglio allegato all odierna udienza; parte convenuta come da comparsa di costituzione.

Osservatorio del Diritto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7347/2014 tra

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. omissis/2015 tra. Il Giudice dott.

La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata

REPUBBLICA ITALIANA il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, commento e testo

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

N. R.G. 7907/2009 TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronu

Nel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti. esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1046/2015 tra. V P (avv. G C ) e F S.P.A. (avv.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

Opposizione a decreto ingiuntivo: la chiamata di terzo

Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

inadempimento di controparte nell organizzazione dell orario delle lezioni e dell utilizzo dei laboratori (cfr. all. 4 fascicolo di parte opponente).

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in persona dei seguenti Magistrati: dott. Valerio Colandrea dott.ssa Ermelinda Mercurio avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo DECRETO

Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017 RG n. 5094/2016 Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.

Tribunale di Pistoia

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. Verbale d udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

Successivamente, all udienza del giorno 22/09/2014, avanti al sottoscritto

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Contratti Produzione fatture Decreto ingiuntivo Opposizione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE PRIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -

[Giurisprudenza] Il Caso.it

Transcript:

Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa RG Civ. n. 9316/2009 ATTORE OPPONENTE: Bo. Lorenzo (avv. *) Conclusioni: Citazione Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il Depositata il Il Cancelliere CONVENUTO OPPOSTO: Fin. s.r.l. (avv. *) Conclusioni: Comparsa di risposta Oggetto: _ CONVENUTO: C.T. s.r.l. Contumace 1

FATTO La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da Fin. nei confronti di Bo.. In particolare, Fin. esponeva che, unitamente a Bo. e ad altri due soggetti giuridici, aveva prestato una fideiussione con clausola a prima richiesta e senza eccezioni a favore della Banca Popolare di San Felice sul Panaro, per la garanzia di un debito contratto da Cos. Tre s.r.l.; che la Banca aveva provveduto ad escutere Fin. per l intero ammontare del credito garantito; che pertanto, Fin. intendeva esercitare l azione di regresso contro Bo. per la quota di sua spettanza, cioè per un quarto del complessivo ammontare pagato. Il giudice disponeva in conformità, concedendo l ingiunzione così come richiesta. Avverso detta ingiunzione propone opposizione Bo., eccependo la mancata preventiva richiesta di pagamento, la pretesa illegittimità del decreto opposto per insussistenza dei presupposti ex articolo 633 c.p.c., la supposta infondatezza della domanda azionata. In ogni caso, esperisce l azione di rilievo del fideiussore ex articolo 1953 c.c. nei confronti del debitore principale Cos Tre, che evoca direttamente in giudizio. Resiste Fin., mentre rimane contumace Cos. Tre. Infatti: DIRITTO a) L opposizione è manifestamente infondata, e pertanto va rigettata. del tutto inconducente è il rilievo per il quale la Fin. non avrebbe avvertito il cofidejussore Bo. prima di procedere al pagamento a favore del creditore Banca Popolare. 2

Sul punto, basti evidenziare che l articolo 1954 c.c. non prevede, ai fini del regresso contro gli altri cofidejussori, che gli stessi debbano essere avvertiti prima del pagamento al creditore, e ciò tanto più nel caso di specie, laddove si trattava di fideiussione con garanzia a prima richiesta ed obbligo di pagamento in tempi particolarmente stringenti; incomprensibile, prima ancora che infondata, è poi la doglianza relativa alla pretesa insussistenza dei presupposti per emanare l ingiunzione. Sul punto, basta osservare che il ricorrente ha documentalmente provato sia l avvenuto pagamento a favore del creditore (cfr. all. 3, 4, 5,6 fascicolo monitorio), sia l esistenza di un rapporto di cofidejussione (cfr. all. 1 e 2 fascicolo monitorio), con la conseguenza che è stata offerta idonea prova scritta, ex articolo 633 c.p.c., della domanda azionata in sede monitoria; non condivisibile è poi la doglianza di merito formulata dall opponente, atteso che la piana esegesi letterale dei già citati allegati 1 e 2 del fascicolo monitorio, comprova come Bo., Fin., la società Bo. geom. Lorenzo Costruzioni s.r.l. e Stabellini Costruzioni s.r.l., hanno tutti prestato fideiussione a garanzia del medesimo creditore e per il medesimo rapporto, essendo stata garantita l apertura di credito sul c/c bancario 140935 da parte di Cos. Tre. Consegue che trattasi di fideiussione prestata da più persone ex art. 1946 c.c., con conseguente diritto al regresso verso gli altri cofidejussori da parte del fideiussore che ha onorato l intero debito ex articolo 1954 c.c. Deriva, sulla base di quanto sopra, l infondatezza dell opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto. b) Va invece dichiarata inammissibile l azione di rilievo del fideiussore esperita dall opponente ex articolo 1953 c.c. 3

La difesa di parte opponente sembra infatti ignorare che, da oramai 12 anni, la Corte di Cassazione, con orientamento mai più rimesso in discussione a partire dal 2000, ha chiarito come l opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare il terzo direttamente, ma deve domandare con lo stesso atto introduttivo l autorizzazione al Giudice per la sua chiamata, analogicamente all art. 269 comma 2 c.p.c., limitandosi a citare il solo ricorrente in via monitoria, non potendo le parti originarie essere altri che ingiungente ed ingiunto, e dovendo poi il Giudice autorizzare la chiamata nel corso della prima udienza, a pena di nullità della chiamata diretta del terzo (Cass. n. 1920/2011, Cass. n. 4800/2007, Cass. n. 13272/2004, Cass. n. 1185/2003, Cass. n. 3156/2002, Cass. 8718/2000). Avendo invece nel caso che qui occupa l opponente direttamente evocato in giudizio il terzo, la domanda nei confronti dello stesso va dichiarata inammissibile. c) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta costituita. Nulla invece sulle spese di lite nel rapporto tra l opponente e la Cos. Tre, essendo quest ultima, vittoriosa, rimasta contumace. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa - rigetta l opposizione, e per l effetto conferma il decreto ingiuntivo numero 4029/2009 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 16-17/9/2009; - dichiara inammissibile la domanda verso C.T. s.r.l.; 4

- condanna Bo. Lorenzo a rifondere a Fin. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 50 per rimborsi, euro 6.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, articolo 14 TP; - nulla sulle spese di lite di Cos. Tre, contumace. Reggio Emilia, 7/6/2012 Il Giudice dott. Gianluigi MORLINI 5