Segnaletica piste ciclabili Ing. Enrico Chiarini Premessa Questo documento, redatto a titolo personale, offre alcuni utili richiami normativi e spunti di riflessione in merito alla segnaletica, verticale e orizzontale, relativa ai percorsi ciclabili. E soggetto a continui aggiornamenti dovuti a modifiche normative, inesattezze interpretative o errori di scrittura. Riferimenti normativi Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo codice della strada (CDS) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (REG) D.M.LL.PP. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili (DM) Direttiva M.LL.PP. 24 ottobre 2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l installazione e la manutenzione (DIR1) Direttiva M.LL.PP. aprile 2006 (non pubblicata sulla G.U.) sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l installazione e la manutenzione (DIR2) Competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Rif. art.35 CDS) c.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, (...). c.3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa. Pagina 1 di 9
1_SEGNALETICA CICLABILE IN GENERE Le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del DPR 495/92 all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione. (art.10 c.1 REG) Il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; (art.122 c.9 let.b REG) Il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; (art.122 c.9 let.c REG) La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95). (art.122 c.10 REG) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN GENERE La larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. (art.7 c.1 DM) Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. (art.7 c.2 DM) La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m. (art.7 c.4 DM) Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b). (art.140 c.7 REG) Pagina 2 di 9
CORSIA CICLABILE PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE PERCORSO PEDONALE E CICABILE (CICLOPEDONALE) Pagina 3 di 9
Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. (art.10 c.2 REG) I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di pista ciclabile (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. (art.148 c.11 REG) Nota: In sintesi, ad ogni intersezione/attraversamento vanno rappresentati simboli e frecce direzionali che indichino l uso specialistico delle piste ciclabili, in modo da fornire sufficienti informazioni all utenza stradale. Pagina 4 di 9
2_ATTRAVERSAMENTI Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale. (art.146 c.2 REG) Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta. (art.146 c.3 REG) Sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale di pista ciclabile (fig. II.442/b) (rivolto verso la direzione di provenienza dei veicoli); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. (art.148 c.11 REG); Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione medesima. (art.9 c.2 REG) Pagina 5 di 9
3_CONTINUITÀ DELLE PISTE CICLABILI Lo spezzatino delle piste ciclabili è usato spesso per mascherare evidenti complessi di inferiorità rispetto alla difficoltà di gestione del traffico che, per quanto complessa, non può giustificare un inerzia decisionale che può mettere in crisi gli spostamenti ciclabili. Non è facile fare delle scelte contro corrente, ma oggi ci sono delle emergenze che non possono più essere disattese. La cultura dell automobilità sta tramontando e bisogna puntare decisamente verso quella di una multimobilità in cui la bicicletta ha un ruolo fondamentale per la qualità della vita urbana. INTERSEZIONI La continuità è uno dei criteri fondamentali da considerare per la pianificazione e la progettazione di un itinerario ciclabile (cfr. art.2 DM 557/99). Un itinerario spezzato da continue interruzioni non è un itinerario e pertanto va adeguato assicurandone la continuità. Fra le tipologie di itinerari ciclabili vi sono le piste ciclabili in sede propria e le piste ciclabili su corsia riservata (art.3 DM 557/99). La continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione è assicurata dagli attraversamenti ciclabili, ai sensi dell'art.146, c.1 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, come ribadito dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere n.4444 del 01/08/2012. E chiaro quindi che l interruzione di una pista ciclabile prima di un intersezione per riprendere appena dopo è in contrasto con quanto dettato dalle norme, oltre che dal buon senso. Pagina 6 di 9
PASSI CARRAI Chi esce dal passo carrabile ha l obbligo di dare la precedenza secondo l art.145 c.6 del Codice Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. La visibilità fra ciclisti e mezzi in uscita va garantita nel migliore dei modi. Se necessario si possono anche adottare opportuni segnali o sistemi dissuasivi per aumentare l attenzione dei ciclisti. Ing. Enrico Chiarini Recapiti personali: Via Cesare Battisti, 30 25018 Montichiari (BS) Tel. 030/964984 Fax 030/9652987 info@studiochiarini.it Recapiti FIAB: enrico.chiarini@fiab-onlus.it ALLEGATO: ESEMPI FOTOGRAFICI Foto: Enrico Chiarini Pagina 7 di 9
Ing. Enrico Chiarini 16/10/2012 ESEMPI FOTOGRAFICI Pagina 8 di 9
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