La Riforma del DPR 30 aprile 1970, n. 602



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La Riforma del DPR 30 aprile 1970, n. 602 Relazione 30 Novembre, 2001 A cura di Federlavoro e Servizi Confcooperative

LA RIFORMA DEL DPR 602/70 PREMESSA Il giorno 31 ottobre 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di riforma del DPR 602/70, in attuazione della delega conferitagli dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", poi pubblicato sulla G.U. del 5 dicembre 2001 n. 283 con titolo Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423 "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142". L'articolo 4, comma 3, della legge 142/2001 stabiliva i seguenti principi direttivi, ai fini dell'emanazione del decreto legislativo di riforma: equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella di lavoratori dipendenti da impresa; gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'attuazione di quanto previsto al punto precedente in un periodo non superiore a cinque anni; assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato Inoltre esso prevedeva che il governo emanasse il provvedimento solo dopo aver sentito le parti sociali. La consultazione si è però ridotta ad un solo incontro tecnico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale è stata illustrata alle parti un primo schema di decreto, particolarmente onerosa per le imprese cooperative. In risposta le parti hanno elaborato congiuntamente alcune modifiche, inviate al Ministero del Lavoro e hanno chiesto un incontro politico per illustrare i contenuti delle modifiche richieste. Il governo ha ignorato la richiesta di incontro, portando in Consiglio dei Ministri uno schema che ha tenuto solo parzialmente conto delle osservazioni presentate da Confcooperative e dalle altre parti sociali. Anche se, rispetto al primo schema di decreto presentato dal Ministero del Lavoro, il provvedimento approvato il 31 ottobre riduce l'impatto immediato sulle cooperative e attua una maggiore gradualità, esso non recepisce, soprattutto con l'entrata a regime, l'esigenza di disciplinare settori caratterizzati da alta occupazione, ma anche da una elevata presenza di imprese e lavoro irregolare. Si segnala che l'analisi contenuta in questa relazione tiene conto del testo approvato in Consiglio dei Ministri, non essendo il provvedimento ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 2

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE La sfera di applicazione rimane la medesima del DPR 602/70, sia sotto il profilo soggettivo (soci lavoratori che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al DPR 602/70 così come modificato dal DM 3 dicembre 1999), che per quello che riguarda le contribuzioni previdenziali ed assistenziali cui sono soggette le imprese. Riassumendo, le forme di previdenza previste sono: 1. assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; 2. assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare; 3. assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità; 4. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le discipline speciali, che prevedono contribuzioni diverse da quelle elencate dall'articolo 1, dovrebbero mantenere la loro validità. In particolare si fa riferimento a: legge 24 maggio 1997, n. 196, che prevede l'applicazione al socio lavoratore delle disposizioni sul trattamento di fine rapporto (TFR) e delle relative contribuzioni. articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede l'applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ai soci lavoratori di cooperative appaltatrici di servizi di pulizia con più di 15 dipendenti; ARTICOLO 2 - OMOGENEIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE Con l'articolo in questione, a partire dal 2002, vengono omogeneizzati i minimali delle basi imponibili per il calcolo di tutte le contribuzioni, sia previdenziali che assistenziali. Attualmente le contribuzioni ai fini IVS e le cosiddette contribuzioni minori (CUAF, Malattia, Maternità) vengono pagate su basi imponibili diverse ovvero: base imponibile IVS:. 49.360 base imponibile contribuzioni minori:. 39.060. Dal primo gennaio 2002 la base imponibile sarà quella valida ai fini IVS, la cui entità sarà stabilita all'inizio dell'anno dall'inps sulla base dell'indice ISTAT dell'anno 2001. Il nuovo valore di riferimento sarà valido anche per il pagamento dei premi INAIL. 3

ARTICOLO 3 - ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE Il percorso di graduale avvicinamento della base imponibile dei soci lavoratori al salario di fatto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 389/89 comincerà nel 2003. Le percentuali di aumento sono le seguenti: 25% per l'anno 2003; 50% per l'anno 2004; 75% per l'anno 2005; 100% per l'anno 2006. Il riferimento preso in considerazione per procedere al riallineamento dei contributi validi ai fini IVS è quello del minimo contrattuale giornaliero previsto dal relativo CCNL applicabile. Il minimo contrattuale giornaliero è dato dalla retribuzione mensile conglobata (paga base + contingenza + EDR) diviso 26, che corrisponde al periodo di occupazione media mensile previsto dal successivo articolo 4, comma 1. La base imponibile, fino al 2006 compreso, sarà così calcolata: individuazione della differenza tra il salario convenzionale di cui all'articolo 2 e il minimo contrattuale; applicazione a questa differenza della percentuale prevista per l'anno in questione; somma dell'importo così calcolato al salario convenzionale di cui all'articolo 2. Per i contributi diversi dai precedenti (contribuzioni minori e premi INAIL) il riferimento è invece quello del minimale giornaliero valido per la generalità dei lavoratori di cui all'articolo 7 della legge 11/11/1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, attualmente pari a. 70.333. Questo minimale sarà preso a riferimento anche per il calcolo dei contributi IVS, nel caso in cui il minimo contrattuale sia ad esso inferiore. A decorrere dal 1 gennaio 2007 la determinazione della base imponibile per tutte le tipologie di contributi avverrà sulla base dei criteri validi per la generalità dei lavoratori (articolo 1, comma 1, legge 389/89). La responsabilità del pagamento dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore, rimane in capo alla cooperativa ed ogni patto contrario è nullo, come già previsto dall'articolo 6 del DPR 602/70. ARTICOLO 4 - NORME TRANSITORIE 4

Il comma 1 conferma fino al 31 dicembre 2006 che il periodo di occupazione media mensile è di 26 giornate. Si ricorda in proposito che il periodo in questione è frazionabile solo in base ad un rapporto di lavoro part time, con le modalità previste dall'inps nella circolare 29 novembre 1997, n. 247, ovviamente da coordinare con le novità recate dal presente decreto legislativo. Il comma 2 ridisegna il meccanismo di raggiungimento delle 26 giornate nei territori del Mezzogiorno prevista dal Decreto Ministeriale 3 dicembre 1999, con le modalità di cui alla seguente tabella: Anno Vecchia normativa Nuova normativa DM 3 dicembre 1999 D.lgs. 31 ottobre 2001 2002 20 giornate 18 giornate 2003 23 giornate 20 giornate 2004 26 giornate 22 giornate 2005 26 giornate 24 giornate 2006 26 giornate 26 giornate Inoltre, il comma 3 fa salve, fino al 31 dicembre 2006, le retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del DPR 602/70, che individuano classi di contribuzione con valori più elevati rispetto al salario convenzionale nazionale. Ovviamente fin quando questi valori rimarranno superiori all'imponibile individuato annualmente attraverso il meccanismo di riallineamento di cui all'articolo 3. Il comma 4 mantiene la possibilità di optare per i salari di fatto, prevista dall'articolo 6 del DPR 602/70, purché essi non siano inferiori alle basi imponibili individuate annualmente in base all'articolo 3. A differenza di quanto previsto nel DPR 602/70, l'opzione non è revocabile. Infine, il comma 5 prevede che i contributi IVS versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 6 del DPR 602/70 (classi di contribuzione stabilite con Decreto Ministero del Lavoro) restano validi e che le relative prestazioni saranno commisurate all'entità dei contributi versati. 5