Capitolo XIV L ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO La rinuncia agli atti del processo La rinuncia agli atti funzionali all'estinzione implica che il processo esecutivo sia effettivamente iniziato, altrimenti si traduce in una mera rinuncia al precetto. L art. 629 distingue a seconda che la rinuncia sia effettuata nel corso della fase cosiddetta espropriativa oppure successivamente. Nel primo caso, affinché il processo possa estinguersi prima dell'aggiudicazione ovvero dell'assegnazione, non è sufficiente che rinunci agli atti il creditore pignorante, ma è necessario che vi provvedano anche gli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; nessun rilievo ai fini dell'estinzione ha, invece, la rinuncia dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo: questi non possono proseguire l'esecuzione a fronte dell'inerzia dei creditori titolati. Dopo la vendita o l'assegnazione, invece, il processo si estingue soltanto se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti, ovvero se rinuncia anche uno solo di questi con l'accettazione di tutti gli altri creditori. La distinzione dell'articolo 629 tra creditori legittimati a rinunciare durante la fase che precede la vendita e i creditori parimenti legittimati nella fase a questa immediatamente successiva può rilevare soltanto con riferimento a quanti, pur privi di titolo esecutivo, sono però ammessi ad intervenire al processo a norma dell'art. 499 e che soltanto a questi si riferisce l'art. 629, quando richiede la rinuncia di tutti i creditori intervenuti. Se disconosciuti, tali creditori perdono il titolo che, sino a quel momento, consentiva loro di partecipare al processo esecutivo in corso, nonché la legittimazione a rinunciarvi, mentre potrebbe affermarsi la legittimazione a rinunciare dei creditori disconosciuti per i quali sia stato però disposto l'accantonamento delle somme a loro spettanti. Tra i creditori intervenuti, muniti di titolo, la legge non distingue creditori tardivi da quelli tempestivi. Diversamente dal processo di cognizione, ai fini dell'estinzione la dichiarazione del creditore rinunciante non deve essere accettata dalla controparte, ossia dal debitore esecutato. L inattività delle parti Se le parti rimangono inattive, il processo esecutivo si estingue nei casi previsti dalla legge (art. 630). Si fa prevalentemente rientrare nell'ambito di applicazione di tale previsione l'ipotesi di perdita di efficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 497, in quanto siano 1
trascorsi dal suo compimento 90 giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione alla vendita. L art. 562 prevede che, se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine di 90 giorni, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della trascrizione con l'ordinanza di cui all'art. 630. L'art. 540-bis introdotto dalla legge 69/2009 dispone: quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli artt. 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, su istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell art. 518; se sono pignorate nuove cose, il giudice dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuovi istanza; in caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita. Con riguardo all'espropriazione immobiliare, secondo il precedente testo dell' art. 567, ancora vigente per le vendite immobiliari ordinarie prima del 1 marzo 2006, il processo esecutivo si estingue altresì se il creditore omette di depositare la documentazione catastale nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso. A seguito della riforma del 2005, in primo luogo, il nuovo articolo 567 circoscrive la necessità a pena di estinzione del deposito dell'estratto del catasto e delle certificazioni delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anteriori alla trascrizione del pignoramento. In secondo luogo, il debitore o i creditori possono instare per una proroga del termine per il deposito, ma se la proroga non è richiesta o concessa oppure se la documentazione non è stata tempestivamente integrata entro il nuovo termine, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza, dichiara, anche d'ufficio, sentite le parti, l'inefficacia del pignoramento, relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione, con contestuale cancellazione della trascrizione del pignoramento. E, se non vi sono altri beni pignorati, il giudice dichiara l'estinzione dell'intero processo esecutivo. Il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono: a) con l'istanza di fissazione dell'udienza entro 10 giorni dalla cessazione della sospensione del processo su accordo delle parti ex art. 624-bis, comma 2; b) nel termine fissato dal giudice nella sentenza con cui accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo ai sensi dell art. 548; c) nel termine individuato nell'art. 627, per la riassunzione del processo esecutivo sospeso, in caso di rigetto dell'opposizione ovvero di conclusione del giudizio di divisione dei beni pignorati. La mancata comparizione delle parti all'udienza 2
L art. 631 dispone che: se nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell'esecuzione fissa un udienza successiva; se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione. Le fattispecie anomale Il riferimento alle ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo si rinviene nell art. 187-bis disp. att. per il quale ove tale chiusura anticipata ovvero l'estinzione del processo esecutivo si siano verificate dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti. Tra le ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo si sono nel tempo individuate, tra l'altro, quella in cui: - il processo non può conseguire il risultato a causa di un vizio della procedura; - il debitore ha provveduto al pagamento; - il titolo esecutivo è diventato inefficace; - è stata accolta l'opposizione all'esecuzione dell'art. 615; - l'oggetto della procedura viene meno o diventi realizzabile la conversione dello stesso in denaro; - nell'espropriazione presso terzi, viene omessa la richiesta di accertamento dell'obbligo del terzo da parte del creditore procedente a norma dell art. 548. La dichiarazione di estinzione L attuale testo dell art. 630, comma 2, prevede che: l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa; l'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori udienza. Pertanto gli effetti dell'estinzione retroagiscono al momento in cui l'evento stesso si è verificato. L'operatività del principio del contraddittorio in ogni processo induce, in ogni caso, a ritenere che prima di provvedere sull'estinzione il giudice dell'esecuzione debba comunque sentire le parti e, dunque anche l esecutato; la mancata audizione delle parti può sempre essere fatta valere da chi ne abbia interesse in sede di reclamo, proposto contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione; 3
fermo restando che, se il giudice del reclamo verifica dei presupposti per l'estinzione del processo sussistono, confermerà il provvedimento dichiarativo, sebbene emesso in violazione del principio del contraddittorio. In pendenza dei termini per proporre reclamo, il provvedimento di estinzione non produce effetti: l'irreversibilità di questi ultimi infatti impone di attendere che detta pronuncia diventi stabile. Il reclamo Per effetto dell art. 630, comma 3, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo con l'osservanza delle norme di cui all art. 178, commi 3, 4 e 5; diversamente, contro la sentenza dichiarativa di estinzione resa in sede di reclamo l art. 130 disp. att. consente la proposizione dell'appello. La legge 80/2005 ha previsto espressamente la legittimazione a reclamare del debitore ovvero del creditore procedente e di quelli intervenuti, ma l'elenco dei soggetti legittimati a proporre reclamo non sembra essere tassativo. Il termine per la proposizione del ricorso, fissato a seguito della riforma del 2005 in 20 giorni, decorre dalla pronuncia in udienza, se la parte era o doveva essere presente, o dalla comunicazione ovvero dall'attestazione per presa visione posta per iscritto in calce all ordinanza da parte del difensore. In relazione alla competenza a decidere sul reclamo, un orientamento ha paventato la possibilità che esso sia deciso dal giudice dell'esecuzione in veste di giudice unico, a favore di questa tesi si è rilevato che in materia di esecuzione forzata non è dato rinvenire un giudice collegiale; ma non può trascurarsi un decisivo argomento su cui si fonda la dottrina dominante, secondo il quale la competenza collegiale del giudice del reclamo conseguirebbe alla generale previsione dell art. 50-bis, per il quale le pronunce in camera di consiglio rientrano tra quelle riservate al collegio; inoltre, il principio di terzietà e imparzialità del giudice imporrebbe di ritenere che, del collegio, non faccia parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Gli effetti dell'estinzione L estinzione del processo esecutivo non estingue l'azione, con la conseguenza che il creditore, valendosi dello stesso titolo, può intraprendere successivamente una nuova esecuzione. L art. 187-bis disp. att. stabilisce espressamente che in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell art. 632, comma 2, gli effetti di tali atti. Ne consegue che, se l'estinzione si verifica prima del aggiudicazione anche provvisoria, e quindi anche in pendenza del termine per la proposizione delle offerte in aumento di 1/5 o prima che si 4
svolga la gara tra tali offerenti, o prima dell'assegnazione, gli atti compiuti perdono efficacia; se si verifica dopo, l'estinzione non può pregiudicare l'aggiudicazione o l'assegnazione avvenuta e la somma ricavata deve essere restituita al debitore. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate nell'ipotesi di estinzione per inattività delle parti nonché in quelle per rinuncia agli atti, ove le spese siano state sostenute dal solo creditore rinunciante. Per il combinato degli artt. 629, ultimo comma, e 306, ultimo comma, in quanto possibile, il creditore procedente, quale rinunciante agli atti del processo esecutivo, deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo tra loro. 5