20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento



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Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 36 20.10.2014 Modello 770: il ravvedimento Categoria: Sottocategoria: Ravvedimento I sostituti d imposta tenuti alla presentazione del Modello 770/2014 (semplificato e ordinario) che non hanno effettuato l adempimento entro il 19.09.2014 possono ancora rimediare presentando una dichiarazione tardiva. E possibile, infatti, presentare il modello 770/2014 con ritardo non superiore a 90 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, quindi entro il 18 dicembre 2014, sanando la violazione con il versamento spontaneo, entro lo stesso termine, di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. La dichiarazione presentata oltre tale scadenza si considera omessa e non può più essere regolarizzata con l istituto del ravvedimento operoso. Premessa Le violazioni inerenti il mod. 770/2014, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 19.9.2014 (così prorogato, a opera del D.P.C.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 04.08.2014), possono essere oggetto di regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, qualora non siano constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente portate a conoscenza del contribuente. A tal proposito, si ricorda che, per poter beneficiare del ravvedimento operoso, nel caso di violazioni inerenti le dichiarazioni, lo stesso deve essere perfezionato nei termini indicati nella tabella esposta di seguito. 1

TERMINE VIOLAZIONE entro 90 giorni se dichiarazione tardiva (art. 13, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 472/1997) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa (dichiarazione successiva) se dichiarazione irregolare o infedele (art. 13, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 472/1997) tardiva Per dichiarazione tardiva si intende la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine previsto, ossia, con riguardo al mod. 770/2014, entro il 18.12.2014. La dichiarazione tardiva è considerata valida, ferma restando l applicazione della sanzione: da 258 a 2.065, per il contribuente; da 516 euro a 5.164 euro, per l intermediario. Tale sanzione, in misura fissa, si applica indipendentemente dal versamento o meno delle ritenute. omessa Al contrario, la dichiarazione non presentata o presentata con ritardo superiore a 90 giorni dal termine ordinario, ossia, nel caso specifico, dopo il 18.12.2014, si considera omessa e non può più essere regolarizzata con il ravvedimento. In tal caso, trova applicazione la sanzione (art. 2, D.Lgs. n. 471/97): dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 258. Come precisato nella C.M. 25.1.99, n. 23/E, per l'applicazione di tale sanzione è sufficiente che anche una soltanto delle ritenute risulti non versata alla data in cui si realizza la violazione di omessa presentazione della dichiarazione; da 258 a 2.065 nel caso in cui, ancorché non dichiarate, le ritenute siano state versate. In aggiunta è, altresì, prevista la sanzione di 51 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata. 2

Si evidenzia, inoltre, che tale regime sanzionatorio, oltre che per l omessa dichiarazione, trova applicazione anche nel caso di dichiarazione non sottoscritta ovvero sottoscritta da un soggetto privo della rappresentanza legale o negoziale, qualora la violazione non venga regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio di correggere l errore. Tardiva presentazione Nel caso in cui il contribuente provveda alla regolarizzazione del mod. 770 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni utilizzando il ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta, come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97, a: 25 (1/10 di 258), per il contribuente; 51 (1/10 di 516), per l intermediario. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione dell omissione, quindi alla presentazione effettiva della dichiarazione. Pertanto, l intermediario (o sostituto d imposta) dovrà contestualmente: presentare il modello 770; versare, con modello F24, la sanzione pari a 1/10 del minimo indicando: per l intermediario il codice tributo 8924 ( Ravvedimento - sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati - art. 7-bis del d.lgs. 241/97-ris. 338e del 21/11/2007 ); per il contribuente il codice tributo è 8911 ; Violazione tardiva Termine per il Sanzione Sanzione Riduzione ravvedimento minima ridotta 90 giorni 258 1/10 25 18 DICEMBRE 2014 Presentazione tardiva Modello 770/2014 51 per INTERMEDIARIO SANZIONE = + 25 per CONTRIBUENTE 3

Omesso versamento delle ritenute Si precisa che il termine di 90 giorni successivi a quello del 19 settembre 2014 non vale anche per il versamento con ravvedimento delle ritenute omesse per il periodo di imposta 2013. Nel caso in cui le ritenute alla fonte operate non siano state versate, in tutto o in parte, nei termini prescritti, infatti, il sostituto di imposta ha la possibilità di ricorrere al ravvedimento: entro 14 giorni dalla scadenza del versamento versando le ritenute omesse, gli interessi calcolati al tasso legale e una sanzione pari allo 0,2% (un quindicesimo del 3%) del loro importo per ogni giorno di ritardo; entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, versando le ritenute omesse, gli interessi calcolati al tasso legale e una sanzione pari al 3% (1/10 del 30%) del loro importo; oltre 30 giorni dalla scadenza e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui le violazioni sono state commesse, versando le ritenute omesse oltre agli interessi e alla sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) del loro importo. L ultimo termine utile per effettuare il versamento delle ritenute non versate, in tutto o in parte, per il periodo di imposta 2013, ricorrendo al ravvedimento operoso era quindi il 19 settembre 2014. infedele La dichiarazione, nella quale l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore rispetto a quanto accertato dall'ufficio, è considerata infedele. Per tale fattispecie è prevista una sanzione differenziata a seconda che, in relazione alle somme non dichiarate, le ritenute siano state o meno versate, ossia: dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 258; da 258 a 2.065 se le ritenute sono state versate entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria. In aggiunta, è prevista la sanzione di 51 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione. Ai fini della regolarizzazione della dichiarazione infedele tramite il ravvedimento operoso è necessario: presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, ossia con riguardo al mod. 770/2014 entro il 31.7.2015; 4

effettuare il versamento: delle eventuali ritenute non versate maggiorate degli interessi calcolati a giorni; delle seguenti sanzioni ridotte: nella misura del 12,5% (1/8 del 100%) se le ritenute non sono state versate (con un minimo di 32), ovvero di 32 (1/8 di 258) se le ritenute sono state versate entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria, ossia con riferimento al mod. 770/2014 entro il 19.9.2014; 6 (1/8 di 51) per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione. Violazione Ritenute non versate infedele Ritenute versate Termine per il ravvedimento Presentazione dichiarazione successiva Sanzione Sanzione Riduzione minima ridotta 100% 12,5% (minimo 1/8 (minimo 258) 32) 258 1/8 32 inesatta o irregolare La dichiarazione è inesatta o irregolare in presenza di violazioni formali, ossia che non incidono sulla determinazione del tributo. Al fine di individuare la sanzione prevista, è necessario distinguere tra violazioni: meramente formali, che non arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio; tali violazioni non comportano l applicazione di alcuna sanzione e per le stesse non si rende necessario utilizzare il ravvedimento operoso; formali, che arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio. a tali violazioni è applicabile la sanzione da 258 a 2.065 di cui all art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. La regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso richiede: la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione successiva, pertanto con riguardo al mod. 770/2014 entro il 31.7.2015; il versamento della sanzione ridotta nella misura di 32 (1/8 di 258). 5

Qualora nel mod. 770 siano stati omessi o riportati in maniera incompleta gli elementi di cui all'art. 4, DPR n. 322/98 (dati ed elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e egli altri soggetti, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, delle ritenute/contributi/premi, per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello, esclusi quelli che l'agenzia delle Entrate, l'inps e l'inail sono in grado di acquisire direttamente), è applicabile la sanzione da 516 a 4.131. Anche in tali ipotesi è possibile avvalersi del ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo e versando la sanzione ridotta pari a 1/8 del minimo, ossia di 64 (1/8 di 516). violazione inesatta o irregolare termine per il ravvedimento Presentazione dichiarazione successiva sanzione minima riduzione sanzione ridotta 258 1/8 32 516 se non indicati gli elementi ex art. 1/8 64 4, D.P.R. n. 322/98 Integrativa presentata entro 90 giorni Nell ipotesi di una dichiarazione infedele o irregolare regolarizzata entro 90 giorni dal termine di presentazione, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento è più elevata rispetto a quella applicabile in caso di dichiarazione tardiva. A tal proposito, si ritiene possibile far valere la dichiarazione a rettifica di quella già presentata come nuova dichiarazione, quindi effettuare il ravvedimento entro il 18.12.2014, versando la sanzione prevista in caso di dichiarazione tardiva, ossia 25. La considerazione sopra esposta trova conferma nella lettura della Circolare dell Agenzia delle Entrate 14.6.2001, n. 55/E (risposta 6.1), secondo la quale: per effetto delle disposizioni portate dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini; di conseguenza anche la dichiarazione rettificativa presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria sostituisce la precedente. Tuttavia in tal caso, pur essendo la dichiarazione valida a tutti gli effetti, poiché viene presentata tardivamente, torna applicabile la sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello UNICO. 6

Esempi Somme non dichiarate nel modello 770/2014 per un importo pari a 1.000,00, riferite a due diversi percipienti non dichiarati. Le corrispondenti ritenute sono state interamente versate. Il sostituto d imposta si ravvede per le violazioni in data 31 agosto 2014. Dato che le ritenute sono state interamente versate, il sostituto è tenuto al versamento della sanzione ridotta di 32,00 per la mancata indicazione nel modello 770/2014 dell importo sopraccitato, presentando anche il mod. 770/2014 integrativo. Inoltre è necessario il versamento di 6,00 per ogni percipiente non indicato in dichiarazione: 6 X 2 (percipienti) = 12,00 Omessa presentazione del Modello 770/2014 e mancato versamento di ritenute (16/7/2013) per 287,00. Il sostituto regolarizza la propria situazione in data 10 ottobre 2014. Ritenute non versate 287,00 Sanzione ridotta per omessa presentazione 25,00 Il contribuente non può regolarizzare l omesso versamento della ritenuta in quanti troppo tardi e pertanto rimane esposto alla sanzione del 30% su 287,00 che sarà applicata direttamente dall Ufficio. - Riproduzione riservata - 7