Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Direzione U. O. MINORI e FAMIGLIA ALL. A LINEE GUIDA DEL REGISTRO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DI ROMA CAPITALE ( approvate con Determinazione Dirigenziale n. 5680 del 27. 12.2010) PREMESSA L Amministrazione Capitolina è deputata a promuovere e realizzare interventi in favore di persone svantaggiate e/o disagiate, a qualsiasi titolo di difficoltà, organizzando servizi e interventi di assistenza sociale. Ai sensi dell art.354 del Codice Civile, il Giudice Tutelare può nominare il Sindaco del Comune dove ha domicilio la persona in difficoltà, quale rappresentante dell Ente Locale, tutore di persone che si trovano in una delle seguenti situazioni: - minori privi di riferimenti adulti validi; - minori inseriti in percorsi adottivi; - adulti interdetti, giudiziali o legali, o inabilitati. Nelle sopracitate ipotesi, il Sindaco esercita le funzioni di tutore attraverso l attribuzione di delega a dipendenti dell Amministrazione Comunale nominati con apposita ordinanza. Ai sensi del Regolamento di Decentramento, la competenza della materia è incardinata presso l attuale Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute U.O. Minori e Famiglie Ufficio Tutela Pubblica, dove operano figure professionali che, a seguito di delega personale a loro attribuita con ordinanza del Sindaco, esercitano le funzioni tutelari attribuite allo stesso. Nell ambito della tutela delle persone adulte, con Legge n. 6/2004 è stato previsto l istituto giuridico dell Amministrazione di Sostegno, con l obiettivo preciso di limitare il ricorso all interdizione, in quanto provvedimento estremamente penalizzante per i cittadini. La legge è stata poi inserita nel libro primo, titolo XII, del capo I del codice civile. La nuova figura dell Amministratore di Sostegno ha l obiettivo di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte dell autonomia necessaria per l espletamento delle funzioni della vita quotidiana nonché di assolvere funzioni di sostegno secondo quanto disposto, per ciascun amministrato, dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina. Nella Città di Roma, per l esercizio della funzione di Amministratore di Sostegno possono essere individuati e incaricati, a discrezionale scelta del Giudice Tutelare, oltre al Sindaco, professionisti con competenza legale (avvocati) e anche volontari: in tale evenienza l Amministrazione Locale coordina e supporta i volontari nell espletamento delle loro funzioni.
Sin dall inizio dell entrata in vigore della legge, l Amministrazione Capitolina ha avviato una sperimentazione volta all individuazione, all interno della società civile, di persone che, a titolo volontaristico, fossero motivate a svolgere il delicato compito di Amministratore di Sostegno; sono stati quindi emanati bandi volti al reperimento di volontari, e si sono svolte riunioni con associazioni al fine di sensibilizzare e informare i servizi pubblici e privati. Con i candidati a svolgere il ruolo di Amministratore di Sostegno sono stati organizzati corsi di formazione condotti da esperti della materia, con la partecipazione dell Ufficio Tutela Pubblica. Presso una sede distaccata del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, sede anche del progetto Insieme si può, è stato allestito un ufficio con compiti di consulenza per tutti i volontari gestori dell istituto di Amministratore di Sostegno; il servizio è svolto da operatori competenti in materia quali avvocati e assistenti sociali. Tra l Ufficio del Giudice Tutelare e l Ufficio Tutela Pubblica è stata concordata la procedura di individuazione dei volontari cui affidare, di volta in volta, l amministrazione delle persone beneficiarie del provvedimento. Conclusa la fase di sperimentazione, il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Area Minori e Famiglie - ha istituito con Determinazione Dirigenziale n. 5131 del 21.12.09 il Registro dei volontari di per la gestione dell istituto dell Amministratore di Sostegno. Con successivo atto Dirigenziale, previa acquisizione formale di disponibilità da parte dei volontari già formati, disponibili e attivi, ha proceduto a definire l iscrizione provvisoria di detti volontari che attualmente sono in numero di 107. Nel contempo una Commissione, appositamente costituita dal preposto Dirigente, ha proceduto ad elaborare questo documento denominato Linee Guida del Registro dei Volontari Amministratori di Sostegno di con l obiettivo di definire criteri di accesso, mantenimento e monitoraggio di detto Registro. La gestione del Registro è di competenza esclusiva dell Ufficio Amministratori di Sostegno, inserito all interno dell Ufficio Tutela Pubblica della U.O. Minori e Famiglie del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute. SCOPI E FUNZIONI DEL REGISTRO Scopo primario del Registro è fornire al Tribunale Civile di Roma nominativi di volontari formati che intendano svolgere il compito di Amministratori di Sostegno e rispondere così alle esigenze previste dalla Legge n. 6/2004. Attraverso il Registro l Amministrazione Capitolina intende rispondere, da un lato, alle esigenze che emergono dalle fasce più deboli del tessuto cittadino e, al tempo stesso, favorire 2
il principio di cittadinanza attiva che conferma come la città di Roma sia ricca di risorse civiche, portatrice di esperienze di auto aiuto e di impegno civico locale. La promozione del benessere della città passa per il riconoscimento, il sostegno e lo sviluppo di questo capitale sociale. REGOLAMENTAZIONE DEL REGISTRO La partecipazione al Registro è volontaria e gratuita da parte di ciascun iscritto. Come si accede al Registro Requisiti Per iscriversi al Registro è necessario frequentare, con esito finale positivo, un Corso di formazione istituito e organizzato dal Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute. Per questo motivo, i sottoelencati criteri di accesso a detto Corso di Formazione, sono da ritenersi i principali criteri di accesso al Registro stesso. REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE aver svolto almeno 1 anno di volontariato (certificato) presso un associazione di riferimento; In caso di mancanza di tale certificazione e/o in caso di esperienze di volontariato individuali e personali non riconducibili a specifiche forme di associazionismo, il candidato potrà venire comunque iscritto al corso previo colloquio con l apposita Commissione di Valutazione. Eccezionalmente, in mancanza di specifiche esperienze di volontariato, può accedere al corso chi ha effettuato un percorso formativo di tipo socio-educativo o giuridico, ha avuto una pregressa esperienza di servizio civile, svolge o ha svolto specifiche professioni di aiuto. Tali esperienze devono essere documentate e/o autocertificate dietro presentazione di curriculum e possono essere sottoposte a verifica da parte del competente ufficio; Avere un età compresa tra 24 e 70 anni (da 21 a 24 anni e oltre 70 anni la Commissione valuterà l accesso al corso in seguito a colloquio); Essere cittadino italiano o straniero con carta di soggiorno; Non aver riportato condanne penali, non avere carichi penali pendenti, né procedimenti penali in corso (dietro presentazione di autocertificazione); 3
Essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media (dietro presentazione di autocertificazione). VALUTAZIONE FINALE DEL CORSO Per essere ammessi al colloquio di valutazione finale, i volontari dovranno frequentare il corso di formazione con una presenza obbligatoria: sono previste assenze per un numero non superiore al 25% del monte ore totale. Alla fine del corso, la Commissione di Valutazione effettuerà un colloquio individuale volto a valutare l effettiva acquisizione di competenze basilari maturate durante la partecipazione al corso, nonché l effettiva determinazione e disponibilità del volontario all iscrizione al Registro. A tutti i partecipanti al corso (compatibilmente al numero di presenze sopra definito) verrà rilasciato un attestato di partecipazione. ISCRIZIONE AL REGISTRO Accertata la positiva valutazione, conseguente alla frequenza del corso di formazione, con apposito atto dirigenziale verrà formalizzata l iscrizione dei volontari al Registro degli Amministratori di Sostegno Volontari di. Copia di tale atto verrà inviata per doverosa conoscenza al Tribunale Ordinario di Roma Ufficio del Giudice Tutelare. All atto dell iscrizione, ciascun volontario dovrà indicare i territori municipali di preferenza ove svolgere gli incarichi attribuiti. Verrà, inoltre, inviato ad ogni Municipio l elenco dei volontari iscritti riferiti al proprio territorio. A ciascun volontario, prima dell iscrizione, verrà consegnata copia del presente documento per presa visione e accettazione. MODALITA DI INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI Il volontario iscritto potrà venire contattato esclusivamente da personale incaricato dell Ufficio Amministratori di Sostegno del Dipartimento, all atto del ricevimento di apposita richiesta da 4
parte del Tribunale per l individuazione di un Amministratore di Sostegno Volontario da nominare per un beneficiario. Il volontario sarà contattato tenendo presente, in via prioritaria, la residenza del beneficiario rispetto ai territori di preferenza indicati all atto dell iscrizione. In alcune situazioni, l Ufficio potrà contattare il singolo iscritto al Registro anche in base a caratteristiche personali, individuate sulla base di qualità dichiarate nei curriculum o per evidenti attitudini dimostrate nel corso di precedenti attività del volontariato, in base al principio di favorire al massimo la soluzione più consona alla situazione del soggetto beneficiario. Una volta acquisita la disponibilità telefonica all incarico, l Ufficio provvederà ad inviare il nominativo del volontario disponibile al Tribunale ufficio del Giudice Tutelare -. La Cancelleria del Tribunale convocherà il volontario per l udienza del giorno fissato per il giuramento. L avvenuto giuramento comporta che il volontario diventa Amministratore di Sostegno del beneficiario indicato. Il volontario, una volta prestato il giuramento, dovrà tempestivamente comunicarlo all Ufficio Amministratore di Sostegno del Dipartimento che attiverà l assicurazione fornita ai volontari iscritti e operanti, analizzerà con il volontario le problematiche presentate da ciascuna singola situazione e concorderà modalità operative e collegamenti con i servizi sociali competenti. L Ufficio Amministratori di Sostegno del Dipartimento è disponibile, secondo giorni e orari stabiliti, per informazioni, consigli e ogni modalità di supporto per gli Amministratori di sostegno volontari. Nei limiti consentiti dalle risorse assegnate, sarà possibile rendere disponibile anche la consulenza di un avvocato nei casi e per le questioni che ogni Amministratore Volontario riterrà opportuno sottoporre. Qualora il volontario voglia essere sostituito nell incarico attribuito dal Giudice Tutelare, dovrà comunicarlo preventivamente, per doverosa informazione, all Ufficio Amministratori di Sostegno del Dipartimento, ma dovrà rivolgere istanza motivata al Giudice Tutelare, ai sensi dell art. 413 cc., e soltanto dopo specifico provvedimento dello stesso, sarà revocato dalle funzioni precedentemente attribuite. MONITORAGGIO L Ufficio Amministratori di Sostegno del Dipartimento ha il compito di monitorare le iscrizioni al Registro, avvalendosi di un apposita Commissione Permanente di Valutazione. Al riguardo, verranno effettuati colloqui di monitoraggio con l obiettivo di valutare la disponibilità a permanere nel Registro, qualora si evidenzi che il volontario: 5
per un periodo di 18 mesi non si è mostrato disponibile ad accettare incarichi segnalati dall Ufficio Amministratori di Sostegno; sia stato segnalato dal Giudice Tutelare o dai Servizi Sociali, per inosservanze accadute nel corso dell incarico; sia stato esonerato dall incarico con provvedimento formale del Giudice Tutelare. CANCELLAZIONE La cancellazione dal Registro potrà avvenire per: dimissioni volontarie (da inviare all Ufficio Amministratori di Sostegno tramite esplicita domanda di dimissione scritta); sopravvenuta perdita dei requisiti d accesso; gravi inadempienze inerenti ai doveri previsti nel decreto di nomina, segnalati dal Tribunale o dai Servizi Sociali (dietro valutazione della Commissione). Per la cancellazione dei volontari iscritti al Registro, l Ufficio provvederà con apposito atto dirigenziale. 6
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