VERSAMENTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE: ISTRUZIONI INPS



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INFORMATIVA N. 297 04 SETTEMBRE 2014 Previdenziale VERSAMENTO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE: ISTRUZIONI INPS INPS, Circolare n. 100 del 2 settembre 2014 L INPS, con la Circolare n. 100 del 2 settembre 2014, interviene per fornire istruzioni operative relativamente al versamento dei contributi destinati al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, istituito presso l INPS con Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014. Il Fondo residuale vede come destinatari i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con più di quindici dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale nel proprio comparto. L Istituto con la circolare in oggetto fornisce istruzioni operative per il versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,50% tramite denuncia UNIEMENS.

AP n. 297 / 2014 - pagina 2 di 6 PERCORSO NORMATIVO L articolo 3, commi da 4 a 13 della Legge n. 92/2012 - c.d. Riforma Fornero (cfr. Aggiornamento AP n. 258/2012) ha introdotto l obbligo di creare, nei settori esclusi dalle tradizionali forme di integrazione salariale, Fondi di solidarietà bilaterali frutto della concertazione tra Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali, allo scopo di garantire ai lavoratori, in caso di crisi aziendale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa. Nei settori in cui siano già consolidati sistemi di bilateralità le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare in tal senso le fonti normative ed istitutive dei fondi bilaterali (o dei fondi interprofessionali) esistenti (art. 3, comma 14, della Legge n. 92/2012). Nello specifico il predetto adeguamento è disposto, per i fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/1996, con decreto del Ministro del Lavoro/MEF, sulla base di accordi e contratti collettivi (art. 3, comma 42, della Legge n. 92/2012). Fondo di solidarietà residuale L articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, qualora non siano stipulati gli accordi collettivi volti ad istituire i fondi di solidarietà sopra indicati, per le imprese dei settori non coperti dalla disciplina in materia di integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, l istituzione con un decreto del Ministero del Lavoro di un Fondo di solidarietà residuale. Con il Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014 (cfr. Aggiornamento AP n. 217/2014) è stata data attuazione alla predetta disposizione tramite l istituzione del Fondo residuale presso l INPS. L INPS, con la Circolare n. 100 del 2 settembre 2014, interviene per fornire istruzioni operative relativamente al versamento dei contributi destinati al finanziamento del predetto Fondo di solidarietà residuale. FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI Al Fondo di solidarietà residuale è dovuto: un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore; Il contributo ordinario non è dovuto per i dirigenti. un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. L INPS, con la Circolare n. 100 del 2 settembre 2014, interviene per fornire istruzioni operative relativamente al versamento del contributo ordinario, riservandosi di fornire successive istruzioni per quanto riguarda il contributo addizionale.

AP n. 297 / 2014 - pagina 3 di 6 Ai predetti contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Le imprese che rientrano nell ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1 gennaio 2014. AMBITO DI APPLICAZIONE L articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, prevede che il Fondo di solidarietà residuale sia destinato ai lavoratori dipendenti dalle imprese con più di quindici dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, dell'art. 3 della Legge n. 92/2012; ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore. A riguardo l INPS con la Circolare n. 100/2014 precisa che le imprese interessate devono essere individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Relativamente al concetto di impresa, l Istituto precisa che, ai sensi della giurisprudenza comunitaria, per imprenditore si deve intendere qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. In particolare non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale le imprese per le quali sussiste l obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4, ovvero del comma 14, dell articolo 3 della Legge n. 92/2012 ovvero che rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 e Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell articolo 3 della Legge n. 92/2012. Alla luce di quanto precisato dall INPS, l individuazione dei datori di lavoro ai quali è richiesto il finanziamento del Fondo residuale è subordinata all appartenenza ai settori di attività non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale e all assenza di fondi alternativi; al requisito dimensionale. Relativamente al requisito dimensionale, l INPS precisa che al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

AP n. 297 / 2014 - pagina 4 di 6 In altre parole, una volta verificata l applicabilità del Fondo residuale per settore di appartenenza e tipologia di datore di lavoro, l effettivo versamento del contributo dipende dalla verifica mese per mese della dimensione aziendale: qualora nel semestre precedente la media occupazionale risulti superiore a 15 dipendenti il contributo deve essere versato, qualora inferiore il contributo non deve essere versato. Settore e tipologia Ai fini dell individuazione dei datori di lavoro rientranti nell ambito di applicazione del fondo residuale che, qualora sussista il requisito dimensionale, sono tenuti al versamento della contribuzione ordinaria, l INPS precisa che agli stessi sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) 0J (zero J), che, dal 1 gennaio 2014, assume il significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.L. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale). L INPS precisa che il codice di autorizzazione 0J viene attribuito in automatico alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Le imprese potranno visualizzare l avvenuta attribuzione del codice 0J sul Cassetto previdenziale Aziende. Requisito dimensionale Come già evidenziato, al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. A tale riguardo, l INPS chiarisce che poiché il requisito occupazionale risulta riferito ad un arco temporale di sei mesi, ciò può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo. In particolare, l'obbligo di versamento del contributo ordinario sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti. L INPS nella Circolare n. 100/2014 chiarisce che ai fini della determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. L Istituto, in relazione alle varie tipologie di lavoratori da computare fornisce le seguenti istruzioni: i lavoratori part-time sono considerati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall articolo 6 del D.Lgs n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono considerati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre;

AP n. 297 / 2014 - pagina 5 di 6 i lavoratori ripartiti sono computati nell organico aziendale come parti di un unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro; il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore: in tal caso deve essere computato il sostituto. Ai fini della determinazione della media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali. Per le aziende di nuova costituzione il requisito dimensionale, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, deve essere determinato in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività è necessario fare riferimento alla forza occupazionale del predetto mese. Per le imprese in possesso di più posizioni contributive il requisito occupazionale si determina computando i lavoratori denunciati su più matricole, pertanto le stesse dovranno darne comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l attribuzione del codice di autorizzazione 2C che assume il nuovo significato di Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale. Nel caso in cui l impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall INPS, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività. CONTRIBUTO ORDINARIO: MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO Come già evidenziato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, al Fondo di solidarietà residuale è dovuto un contributo ordinario pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. Termini di versamento Relativamente ai termini di versamento, l INPS, con la Circolare n. 100/2014, precisa che il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 (mensilità pregresse) dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014 (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della circolare) maggiorato dell 1% di interessi legali; per la mensilità di agosto (mensilità corrente) dovrà essere versato secondo le ordinarie scadenze ovvero entro il 16 settembre 2014. Riguardo alla scadenza di versamento del contributo ordinario relativo alla mensilità di agosto fissata all imminente 16 settembre 2014, preme sottolineare che, alla luce dell esiguo periodo intercorrente tra la pubblicazione delle istruzioni da parte dell INPS (2 settembre) e la predetta scadenza, è presumibile nonché auspicabile un ulteriore intervento dell Istituto che posticipi il termine per l effettuazione del predetto adempimento.

AP n. 297 / 2014 - pagina 6 di 6 Modalità di compilazione UNIEMENS Sulla base delle indicazioni fornite dall INPS nella Circolare n. 100/2014, ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS, il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 dovrà essere esposto all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> nell elemento l elemento <AltreADebito> ed indicando: in <CausaleADebito> il codice M131 che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014"; in <Retribuzione> l importo dell imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l importo del contributo, pari allo 0,50% dell imponibile; Gli interessi legali dovuti per le mensilità da gennaio a luglio 2014 devono essere esposti all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> nell elemento <AltreADebito> indicando nell elemento: <CausaleADebito> il codice Q900 avente il significato di "Oneri accessori al tasso legale" <SommaADebito> l importo degli interessi legali. a decorrere dalla mensilità di ottobre 2014 dovrà essere esposto in <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> compilando l elemento <Contributi> con l importo dei contributi calcolato applicando all imponibile un aliquota complessiva comprendente anche lo 0,50% dovuto per il fondo residuale.