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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 62 31.03.2014 Contratti di solidarietà: le istruzioni operative dell INPS Per l anno 2014, l integrazione salariale per i contratti di solidarietà è pari al 70% della retribuzione persa Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie L INPS, con il messaggio n. 3234 dell 11 marzo 2014, ha comunicato che i trattamenti di integrazione salariale per i contratti di solidarietà aumentano del 10%. Infatti, dal 1 gennaio 2014, tali trattamenti si attestano al 70% della retribuzione persa, relativamente ai periodi di competenza dell anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. Ciò significa che, nel 2015, se non interverranno ulteriori provvedimenti legislativi, la misura di integrazione scenderà ancora per assestarsi all ordinario parametro del 60%. Premessa L Istituto previdenziale, nell illustrare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), integra le istruzioni utili per la compilazione del flusso Uniemens, in relazione all incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà relativamente ai periodi di competenza 2014. La normativa La Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 186 della L. n. 147/2013) ha prorogato, anche per l anno 2014, l aumento della misura di ricorso ai contratti di solidarietà ex art. 1 della L. 863/84. Tale proroga, però, è accompagnata anche da una diminuzione del trattamento, poiché l art. 1, comma 186 della richiamata legge stabilisce che, l integrazione base pari al 60% è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014". 1

Infatti, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di integrazione era stata pari all 80% della retribuzione persa per via della riduzione di orario. Art. 1, comma 186 della L. n. 147/2013 per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. I contratti di solidarietà In via preliminare, è bene specificare il campo di applicazione dei contratti di solidarietà. Tale istituto, in particolare, prevede la concessione di un trattamento di integrazione salariale agli operai ed agli impiegati appartenenti alle imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della Cigs, che abbiano stipulato contratti collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabilendo una riduzione dell orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. Il coinvolgimento in un contratto di solidarietà difensivo di aziende che operano in campo di Cigs, produce effetti sull orario di lavoro comportando per il lavoratore una riduzione dell orario di lavoro settimanale, da stabilirsi nella forma orizzontale o verticale e nella distribuzione giornaliera, settimanale o mensile. Per far fronte a questa riduzione d orario e dunque di retribuzione, al lavoratore viene corrisposta un integrazione salariale in una misura percentuale che negli anni ha subito diverse modifiche ed oggi è pari al 70% (60% + 10%) di quanto perduto in termini di ore. I contratti di solidarietà hanno subito nella fattispecie difensiva, infatti, numerosi interventi normativi a partire dalle modifiche apportate dall art. 5 del D.L. n. 148 del 20.05.1993, convertito in L. n. 236/1993, successivamente 2

rivisitate dall art. 6 del D.L. n. 510 dell 01.10.1996, convertito in L. n. 608 del 28.11.1996. Un ulteriore operazione di restauro della disciplina è avvenuta successivamente ad opera del D.M. n. 46448 del 18.05.2009, attraverso il quale il Ministero del Lavoro, nel confermare le diverse modalità di riduzione dell orario di lavoro, ha ritenuto idoneo a perseguire il suo scopo, il contratto di solidarietà che prevedesse una percentuale di riduzione d orario, parametrata su base settimanale, non superiore al 60% dell orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti dalla solidarietà. Chiarimenti in merito sono giunti anche dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro, con nota n. 3558 dell 08.02.2010 nella quale, al fine del raggiungimento della percentuale oraria del 60%, si afferma la validità di una modalità di calcolo che preveda anche diversi regimi d orario tra i lavoratori coinvolti, con riduzione di orario superiore al 60% per alcuni e inferiore per altri, purché nella media sia mantenuto il rispetto del tetto massimo previsto nel D.M. n. 46448/2009. La misura del trattamento di integrazione salariale L ammontare del trattamento di integrazione salariale dei contratti di solidarietà ha vissuto negli anni l applicazione di diverse misure passando dal 50% al 60%, percentuale valida fino al 31.12.2008. Dal 2009, per quanto stabilito dall art. 1, comma 6, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, la misura è stata elevata di un 20% portando l integrazione all 80%. Il provvedimento, che inizialmente era di tipo sperimentale, è stato successivamente prorogato di anno in anno, ed è valido dunque fino al 31.12.2013. Sebbene sia stata prorogata la disposizione che prevede l aumento dell ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi, di cui all art. 1 del D.L. n. 726/1984, il comma 186 dell articolo unico della Legge di Stabilità n. 147/2013, fa scendere, nel 2014, la percentuale aggiuntiva dell ammontare del trattamento di integrazione salariale, dal 20% al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, attraverso uno stanziamento, per l anno corrente, di 50 milioni di euro con apposita copertura finanziaria a carico dello Stato a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all art. 18, comma 1, lettera a), del D.L n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009. Se non interverranno ulteriori provvedimenti legislativi, nel 2015, la misura di integrazione scenderà ancora per assestarsi all ordinario parametro del 60%. 3

Contratti di solidarietà: Integrazione salariale 2014 La misura complessiva del 70%, relativamente ai periodi di competenza dell anno 2014, da utilizzare indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione, deve essere applicata al trattamento economico perduto dal lavoratore per effetto delle ore non lavorate, e calcolata su tutti gli elementi essenziali della retribuzione. VOCI ED INDENNITÀ INTEGRABILI Sono integrabili solo le voci ed indennità che costituiscono parte fissa della retribuzione globale, con esclusione di quelle non collegate all effettiva prestazione di lavoro. Oltre al salario, devono essere considerati, ai fini del calcolo, gli elementi retributivi che abbiano carattere di continuità e obbligatorietà con esclusione degli elementi accessori. Gli elementi essenziali della retribuzione sono: paga base per gli operai - stipendio base per gli impiegati e i quadri; indennità di contingenza; aumenti periodici di anzianità; aumenti contrattuali; ratei di 13esima e 14esima, solo se l importo dell integrazione calcolata nella misura dell 80% della retribuzione è inferiore al massimale; in questo caso le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare fino al raggiungimento del massimale. Gli elementi accessori della retribuzione sono: maggiorazioni per turno; indennità di trasferta; indennità di mensa; indennità di cassa; indennità di trasporto; lavoro straordinario. 4

L integrazione deve essere poi ridotta dell aliquota contributiva utilizzata per gli apprendisti e pari al 5,84%, ai sensi dell art. 26 della L. n. 41/1986, senza applicazione del massimale di cui alla L. n. 427/1980. Le istruzioni operative Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per l esposizione dell importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare: nell elemento DenunciaIndividuale CausaleCongCIGS, il codice di nuova istituzione F503 ; nell elemento ImportoCongCIGS, l importo posto a conguaglio. Per quanto concerne i recuperi riferiti ai contratti di solidarietà relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono validi i codici già in uso: G704: per indicare la maggiorazione 20% arretrati 2010, 2011, 2012 e 2013; G705: per indicare la maggiorazione 20% periodi correnti; F502: per indicare ratei contratti di solidarietà D.I. n. 48295 attuativo dell art. 1, comma 6, D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009 maggiorazione 20%. PAGAMENTO DIRETTO DELL INPS Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti). Ciò, al fine di consentire anche l esatta imputazione contabile delle somme erogate. Nel pagamento dell incremento, nel campo Tipo integrazione delle mensilità, si dovrà indicare il codice 7. - Riproduzione riservata - 5