Loro Sedi. Oggetto: nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali di rilevanza per le CasseEdili/Edilcasse.

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Alle Spett.li Imprese Ai Sigg. Consulenti del Lavoro Loro Sedi Prot. n 3950/2021/Dir. Circolare n 3/2021 Oggetto: nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali di rilevanza per le CasseEdili/Edilcasse. Si informa che, dal mese di giugno 2021 (periodo paga), l imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa per l anno in corso, così come riportato nella comunicazione n 775/2021 della C.N.C.E. di cui si allega copia. Cordiali saluti Bari, 28 maggio 2021 www.edilcassapuglia.it Tel. 080/5722760-5722780 info@edilcassapuglia.it Via Napoli, 329/E - 70123 BARI BA02@postepec.cassaedile.it C.F. 93114070720

Via G. A. Guattani, 24-00161 Rome (Italy) CF: 97103000580 ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500 e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it Twitter: @cnce_it Prot. n. 10377/p/ep Roma, 18 maggio 2021 A tutte le Casse Edili/Edilcasse e, p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Comunicazione n. 775 Oggetto: nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali di rilevanza per le Casse Edili/Edilcasse Si allega alla presente una nota contenente le nuove linee di indirizzo sugli aspetti fiscali di rilevanza per le Casse Edili/Edilcasse, elaborate dalla CNCE sulla base di specifici approfondimenti e dei parei e contributi da ultimo acquisiti. Diverse, infatti, sono state le richieste pervenute dai territori, che hanno reso necessario, già da diversi mesi, un aggiornamento sul tema anche alla luce delle nuove previsioni contrattuali del 2018. La CNCE, come noto, con apposite circolari e comunicazioni ha già fornito alcune linee di indirizzo relativamente ai nuovi Fondi contrattuali (Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Prepensionamenti cfr. Circ. 4/2020 Com. 768/2020). Sorge ora la necessità di una rivisitazione generale di alcuni aspetti fiscali che concernono la contribuzione e le prestazioni delle Casse, anche in considerazione di rilevanti novità emerse. Nel rimandare pertanto ad un attenta lettura dell allegato, si rimane a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso. Il Vicepresidente Antonio Di Franco Il Presidente Carlo Trestini Allegato: 1

Via G. A. Guattani, 24-00161 Rome (Italy) CF: 97103000580 ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500 e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it Twitter: @cnce_it Nuove linee di indirizzo per le Casse Edili/Edilcasse sugli aspetti fiscali delle contribuzioni/prestazioni afferenti le Casse Facendo seguito alle ultime indicazioni CNCE in materia fiscale, fornite con specifico riferimento alle prestazioni riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per il Fondo Incentivo Occupazione e per il Fondo Prepensionamenti (Circolare CNCE n. 4/2021; Com.ni CNCE nn. 757 e 768 del 2021) e, alla luce di diversi quesiti ricevuti dal territorio, come anticipato per le vie brevi, la Commissione ha da tempo portato avanti alcuni approfondimenti sulla disciplina fiscale della contribuzione versata alle Casse stesse e delle prestazioni dalle medesime erogate. Alla luce, quindi, dei contributi e dei pareri acquisiti dalla scrivente Commissione e anche alla luce degli orientamenti fino ad ora emersi sul tema e oggetto di diverse comunicazioni della CNCE, si ricostruisce e si espone quanto segue. Disciplina fiscale dei contributi versati in Cassa Edile/Edilcassa i nuovi orientamenti È doveroso partire, in premessa, dall assunto dei principi ormai noti, sanciti dal legislatore in materia di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, in base ai quali: Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51, comma 1, Tuir) e, pertanto, all esito della corresponsione da parte di un datore di lavoro di somme e/o valori a un proprio lavoratore dipendente in relazione al rapporto di lavoro, sorge l obbligo della relativa imposizione fiscale. Sulla base di tali assunti l orientamento sino ad ora seguito dalle Casse, prendeva le mosse dai principi sanciti dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 55/E/1999 (e precedentemente dalla circolare n. 326/1997) relativamente al trattamento fiscale dei contributi versati alle c.d. Casse Edili. In tale circolare, infatti, si legge che: - i contributi e i versamenti alle Casse Edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l importo dei versamenti in base a una percentuale massima della retribuzione; pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per Legge; 1

COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI Via G. A. Guattani, 24-00161 Rome (Italy)- CF: 97103000580 - ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500 - e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it - Twitter: @cnce_it - la circostanza che i contributi versati alla Cassa Edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorra a formare interamente il reddito di lavoro dipendente. Come noto, poi, nella stessa sede venivano evidenziate alcune deroghe a tale principio, laddove si evidenziava che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro del dipendente, i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse Edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc.. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonché per il pagamento dell'ape ordinaria ("Anzianità Professionale Edile"), che matura quando in ciascun biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore [ ]), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento. Da ultimo, poi, il tema è stato oggetto di un ulteriore intervento da parte dell Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 24/2018 (di cui alla Comunicazione CNCE n. 649/2019) che, riprendendo quanto già affermato con circolare n. 55/E/1999, ha precisato che i contributi versati all ente bilaterale concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto l articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali. Sulla base di tali orientamenti la CNCE, sin dagli anni 90, rese immediatamente le modalità operative (a tutt oggi vigenti), inclusa quella sulla base della quale le Casse annualmente devono comunicare alle imprese, ai fini dei conseguenti adempimenti fiscali in capo ai lavoratori, l incidenza della percentuale di contributo utilizzata per le assistenze socio assistenziali (cfr. Comunicazioni CNCE nn. 133 e 152 del 1999). 1 1 In un primo momento le prestazioni sanitarie erano escluse da tale calcolo. Solo a seguito dei successivi interventi normativi (2012) si determinò l inclusione nell imponibile fiscale del lavoratore anche della parte del contributo destinata a prestazioni sanitarie della Cassa Edile, cosi come già avveniva dal 1999 per la parte del contributo concernente le prestazioni assistenziali (cfr. Comunicazioni CNCE nn. 432/2010 483/2012) 2

COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI Via G. A. Guattani, 24-00161 Rome (Italy)- CF: 97103000580 - ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500 - e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it - Twitter: @cnce_it Tutto ciò premesso, appare ad oggi decisivo un recente pronunciamento dell Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 54/E/2020), con il quale per la prima volta da anni il punto di osservazione, anche seguendo il parere di legali all uopo interpellati, subisce un mutamento sostanziale che può condurre a corollari diversi dal passato. In tale occasione, infatti, l Agenzia delle Entrate, pur ripercorrendo le sopracitate norme, ha previsto l esclusione dall imponibilità fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali nei seguenti casi: 1. qualora il contratto, l accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso la contribuzione all ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori; 2. qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro o e la posizione di ogni singolo lavoratore (se ne deduce ad esempio, qualora il versamento avvenga, come nel caso delle Casse Edili/Edilcasse su base di una massa salariale generica ovvero su una forza media del periodo di riferimento come nel caso che ha interessato l Agenzia nella risoluzione). Sul punto l Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l assunto secondo il quale ove il contributo versato all ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti. Com è noto, la contribuzione dovuta dall impresa alla Cassa Edile viene calcolata non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese. A fronte di tali modalità di contribuzione, infatti, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile non scaturisce ne viene calcolato in base all importo dei contributi versati dall impresa ma si determina esclusivamente in relazione alle norme regolamentari di ciascun Ente erogatore. Premesso ciò, si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che la contribuzione c versata alle Casse dall azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell immediato in capo al singolo lavoratore. 3

COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI Via G. A. Guattani, 24-00161 Rome (Italy)- CF: 97103000580 - ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500 - e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it - Twitter: @cnce_it Sulla base di quanto espresso, pertanto, le Casse non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese. Le Casse Edili/ Edilcasse, inoltre, dovranno informare le imprese iscritte che, dal prossimo mese di giugno, l imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa per l anno in corso. Disciplina fiscale delle prestazioni erogate dalle Casse Edili/Edilcasse Per quanto, concerne, invece le prestazioni erogate dalle Casse rimangono fermi i principi sino ad ora uniformemente enunciati dall Agenzia delle Entrate in virtù dei quali il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. A mero titolo esemplificativo l Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 24 del 2018 ha evidenziato che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del TUIR, non rilevino ai fini fiscali. In relazione, invece, alle somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, si osserva che la scrivente con diversi documenti di prassi ha precisato che nel concetto di borsa di studio sono da ricomprendere le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un attività di studio o di formazione. In ragione di quanto affermato, pertanto, si ritiene che i contributi per l iscrizione alla scuola secondaria di primo grado siano da ricomprendere tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR in applicazione del quale Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;. Tale elencazione, effettuata a mero titolo esemplificativo da parte dell Agenzia delle Entrate, impone di volta in volta, data l eterogeneità delle prestazioni previste dalle singole Casse, una riflessione circa gli aspetti fiscali delle prestazioni riconosciute, attraverso l applicazione per l appunto dei suesposti principi generali (ad esempio le prestazioni 4

COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI Via G. A. Guattani, 24-00161 Rome (Italy)- CF: 97103000580 - ph: (+39) 06 852614 - fax: (+39) 06 85261500 - e-mail: info@cnce.it web: www.cnce.it - Twitter: @cnce_it riconosciute dal Fondo Prepensionamenti sono state ritenute ad oggi, prestazioni finalizzate a creare un reddito in capo al singolo lavoratore che beneficia direttamente della prestazione). Con la costituzione del Fondo Sanedil, poi, rimangono escluse le prestazioni sanitarie, non più erogate, quindi, a carico delle Casse in quanto passate al Fondo. Si osserva, inoltre, che le soluzioni sin qui esposte condurrebbero, finalmente a porre fine, peraltro, all annosa criticità più volte rilevata della doppia imposizione che spesso rischiavano di subire le somme in entrata alle Casse e quelle in uscita riconosciute come prestazioni. 5

RISOLUZIONE N. 54/E Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Roma, 25/09/2020 OGGETTO: Regime fiscale dei contributi versati all'ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate dal medesimo ente - Articoli 6 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO Le associazioni datoriali hanno stipulato il CCNL con le organizzazioni sindacali di categoria (di seguito, anche "Parti stipulanti"). In ottemperanza al suddetto CCNL hanno convenuto di costituire un'associazione denominata "Ente Bilaterale Nazionale ALFA" (di seguito, "Ente"). In base agli articoli del proprio Statuto, le attività che l'ente può programmare e promuovere a favore dei dipendenti sono le seguenti: iniziative di welfare, quali ad esempio: stipula di polizze assicurative per "premorienza" e "long term care" (LTC), integrazione del reddito in caso di congedi parentali maternità/paternità, premialità scolastiche, ecc.; interventi di sostegno economico nel quadro di eventuali accordi aziendali di

Pagina 2 di 7 incentivazione all'esodo per specifiche figure professionali, che possano anche favorire percorsi di ricambio generazionale, con particolare riguardo ai lavoratori divenuti inidonei; formazione per qualificazione o riqualificazione professionale, ove non finanziabile da fondi interprofessionali; formazione, ricerche, indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; formazione, iniziative, ricerche, indagini in materia di pari opportunità, violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro; ogni altra attività individuata dalle fonti istitutive negli accordi di rinnovo del CCNL o deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'ente. I soci dell'ente sono le Parti stipulanti e gli organi direttivi sono scelti e nominati pariteticamente dalle rispettive Parti che, pertanto, condividono la governance dell'ente. Le aziende e i dipendenti non hanno alcun ruolo nel governo e nella gestione dell'ente, essendo soltanto i potenziali beneficiari delle attività e delle prestazioni effettuate da quest'ultimo. Lo Statuto e il regolamento dell'ente non comprendono alcuna previsione che qualifichi i lavoratori dipendenti come "aderenti" o "iscritti", ovvero portatori di un diritto a fruire di particolari prestazioni/servizi. La contribuzione all'ente è ad esclusivo carico delle società che applicano il CCNL di categoria, le quali versano allo stesso, con cadenza trimestrale, l'ammontare della contribuzione dovuta per il trimestre precedente, determinata convenzionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la "forza media" del trimestre di competenza. Per "forza media" del trimestre si intende il numero medio di unità lavorative presenti in azienda nel corso del trimestre immediatamente precedente al mese di versamento, tenuto conto di instaurazioni, cessazioni e/o sospensioni del rapporto di lavoro, compresi i lavoratori stagionali, a tempo determinato e a tempo parziale,

Pagina 3 di 7 calcolati in proporzione alla prestazione effettiva. Dalla descritta modalità di calcolo della contribuzione, legata alla numerosità media dei lavoratori nel trimestre precedente al versamento, l'istante evidenzia l'assenza di un qualsiasi collegamento certo tra "teste" dei lavori presenti in azienda nel suddetto trimestre e "teste" dei lavoratori suscettibili di beneficiare in futuro delle prestazioni attivate dall'ente. Il sistema di accesso alle potenziali prestazioni rese dall'ente è dunque fondato su un concetto di puro mutualismo tra lavoratori, così che il contributo versato non possa in alcun caso essere qualificato quale elemento retributivo in capo al singolo lavoratore. A sostegno di ciò, l'istante evidenzia che le attività dell'ente non necessariamente si traducono in prestazioni di welfare, anzi, il più delle volte, riguardano aspetti organizzativi della vita aziendale che coinvolgono i lavoratori dipendenti. Ciò posto, la Società istante chiede di conoscere la corretta disciplina fiscale applicabile ai contributi che la stessa versa all'ente bilaterale in relazione a eventuali obblighi di sostituzione di imposta. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante ritiene che i contributi versati all'ente in esame non costituisca un reddito per il lavoratore dipendente e, pertanto, non sia tenuto ad assoggettarlo a ritenuta in qualità di sostituto d'imposta. A sostegno di tale tesi, l'istante evidenzia che detti contributi sono convenzionalmente determinati sulla base del numero medio dei lavoratori presenti nell'impresa nel trimestre precedente a quello del versamento degli stessi e, dunque, al momento del versamento, non è possibile determinare il reddito tassabile. L'istante evidenzia, inoltre, che tale contributo confluisce in un'indistinta massa finanziaria a disposizione dell'ente per i suoi fini statutari e non in una posizione

Pagina 4 di 7 individuale riferibile al dipendente. Infine, viene rappresentato che la contribuzione all'ente non attribuisce ai lavoratori un diritto ad una prestazione certa. Per quanto riguarda, invece, l'erogazione delle prestazioni da parte dell'ente ai dipendenti o ai loro familiari, al fine di verificare la non imponibilità in capo ai medesimi, occorrerà stabilire se si tratti di prestazioni rientranti o meno nelle fattispecie escluse dal reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, contenente disposizioni in materia di "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", definisce gli "enti bilaterali" quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. Le questioni di natura tributaria che sorgono in relazione agli enti bilaterali attengono al trattamento fiscale dei contributi versati all'ente, posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché al trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti medesimi.

Pagina 5 di 7 L'Amministrazione Finanziaria ha affrontato tali aspetti con le circolari 23 dicembre 1997, n. 326, e 4 marzo 1999, n. 55. In tali documenti è stato chiarito che, in generale, i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. La norma in discorso non consente, infatti, di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali. A tale conclusione non si perviene qualora il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un ente o ad una cassa. In tale ipotesi, infatti, il pagamento dei contributi all'ente o alla cassa da parte del datore di lavoro, rispondendo ad un suo interesse esclusivo, non genererà materia imponibile per i lavoratori. Inoltre, si fa presente che, affinché i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro risultino imponibili nei confronti dei lavoratori, è necessario che questi siano riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore. Nel caso di specie, la contribuzione all'ente è ad esclusivo carico della società istante che versa, con cadenza trimestrale, l'ammontare della contribuzione dovuta per il trimestre precedente, determinata convenzionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la "forza media" del trimestre di competenza.

Pagina 6 di 7 In particolare, l'istante, nel richiamare il Regolamento di funzionamento dell'ente, fa presente che per "forza media" del trimestre si intende il numero medio di unità lavorative - di qualsiasi categoria legale e/o di qualsiasi livello inquadramentale - presenti in azienda nel corso del trimestre immediatamente precedente al mese di versamento, tenuto conto di instaurazioni, cessazioni e/o sospensioni del rapporto di lavoro e compresi i lavoratori stagionali, a tempo determinato e a tempo parziale, calcolati in proporzione alla prestazione effettiva. Sulla base di tale definizione, la società versa all'ente un contributo cumulativo e indifferenziato che porta ad escludere un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore. Nel caso in esame, dunque, non è possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti e, pertanto, i predetti contributi non costituiscono reddito ai sensi del comma 1, dell'articolo 51 del Tuir. Per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, la scrivente ha più volte precisato che esso deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. A tale soluzione si ritiene di giungere anche nella fattispecie in esame, a nulla rilevando la circostanza che i contributi versati dal datore di lavoro non siano stati assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Pagina 7 di 7 IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)