(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:



Documenti analoghi
(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 13 ottobre 2010

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 25 novembre 2013

Modifica del 15 novembre Il Dipartimento federale dell interno ordina:

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI), ordina:

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

alla modifica dell ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS )

del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2009) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

del 23 novembre 2005 (Stato 25 maggio 2009) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

del 23 novembre 2005 (Stato 1 novembre 2010) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

del 23 novembre 2005 (Stato 1 giugno 2011) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

del 23 novembre 2005 (Stato 1 aprile 2008) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza concernente le esigenze per l efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Ordinanza concernente l immissione sul mercato

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione. del 23 novembre 2005

Ordinanza sull energia

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza del DFI sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia

Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) 1. Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sulle epizoozie

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD)

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza sull energia

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

del 23 novembre 2005 (Stato 1 febbraio 2012) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso del (ODerr, RS )

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

del 23 novembre 2005 (Stato 1 maggio 2017) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

del 23 novembre 2005 (Stato 23 agosto 2016) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici

Ordinanza sull energia

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Versione provvisoria Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

del 23 novembre 2005 (Stato 1 luglio 2015) Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione

del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza contro l inquinamento atmosferico

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari

Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

DIRETTIVA 2004/78/CE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004

Transcript:

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue: Sostituzione di un espressione In tutto il testo l espressione «poppante/poppanti» è sostituita con «lattante/lattanti». Art. 2 cpv. 2 2 Se gli oggetti di cui al capoverso 1 sono provvisti di un rivestimento, quest ultimo deve essere di qualità tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dell oggetto di almeno due anni. Il controllo si svolge conformemente alle norme tecniche stabilite nell allegato 1. Art. 5 cpv. 3 lett. a 3 I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere nessuna delle seguenti sostanze: a. ammine aromatiche di cui all allegato 1a e coloranti azoici o pigmenti che a causa di una dissociazione riduttiva formano le ammine aromatiche di cui all allegato 1a; l articolo 21 si applica per analogia; Art. 7 Requisiti degli apparecchi e degli strumenti per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente Gli apparecchi e gli strumenti, o le parti di questi, utilizzati per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori. 1 RS 817.023.41 2007-1224 1161

Titolo prima dell art. 22a Sezione 7: Cordoncini e lacci nell abbigliamento per bambini Art. 22a 1 I cordoncini e i lacci nei vestiti per bambini fino all età di 14 anni devono essere apposti in modo tale che il pericolo di rimanere impigliati, strangolati o feriti sia ridotto al minimo. 2 Si presume che i cordoncini e i lacci di cui al capoverso 1 siano conformi ai requisiti di sicurezza se soddisfano le norme secondo l allegato 8a. Art. 25 Accendini 1 Per accendini si intendono dispositivi atti a produrre una fiamma mediante scintille ottenute da uno sfregamento meccanico su una pietra focaia oppure utilizzando l effetto piezo-elettrico. Di regola servono ad accendere di proposito articoli per fumatori come sigarette, sigari e pipe oppure materiali come carta e stoppini. 2 Come combustibili possono essere impiegati benzina o gas liquidi quali propano o butano. 3 Gli accendini devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino secondo il capoverso 4. Sono eccettuati gli accendini ricaricabili che soddisfano le seguenti condizioni: a. all accendino si applica una garanzia del fabbricante valida almeno due anni secondo la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 2 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; b. l accendino è concepito in modo tale da assicurare una durata di vita di almeno cinque anni, riparazioni comprese, e può essere riparato e ricaricato in modo sicuro lungo la sua intera durata di vita; c. le parti dell accendino che non sono di consumo, ma sono soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono poter essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato con sede in Svizzera o nell Unione europea. 4 Per accendino munito di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino si intende un accendino che, in condizioni di utilizzazione abituali o ragionevolmente prevedibili, non può essere azionato da bambini di età inferiore ai 51 mesi a causa della forza necessaria per azionarlo o delle sue caratteristiche costruttive o del sistema di protezione del meccanismo d ignizione ovvero della complessità o della sequenza delle operazioni necessarie per l accensione. 2 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12 1162

5 Gli accendini che assomigliano a oggetti in grado di attirare l'attenzione dei bambini (accendini fantasia) non possono essere fabbricati, importati o consegnati. Si tratta in particolare di accendini che: a. riproducono la forma di personaggi dei fumetti, di giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, derrate alimentari, animali, figure umane o loro parti; b. producono altri effetti (si illuminano, emettono suoni, comportano parti mobili ecc.). 6 Gli accendini devono soddisfare le norme menzionate nell allegato 9. II 1 L allegato 1 della presente ordinanza diventa l allegato 1a. 2 Alla presente ordinanza sono aggiunti un nuovo allegato 1 e un ulteriore allegato 8a conformemente alle versioni qui annesse. 3 L allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa. III Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2008 1 L abbigliamento per bambini può ancora essere fabbricato e importato secondo il diritto anteriore sino al 31 settembre 2008. Può ancora essere consegnato ai consumatori sino al 31 marzo 2009. 2 Gli accendini possono ancora essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2008. IV La presente modifica entra in vigore il 1 aprile 2008. 7 marzo 2008 Dipartimento federale dell interno: Pascal Couchepin 1163

Norme tecniche applicabili agli oggetti rivestiti che rilasciano nichel 3 Allegato 1 (art. 2 cpv. 2) Numero Titolo Riferimenti Gazzetta ufficiale CE SN EN 12472:2005 Metodo per la simulazione dell usura e della corrosione per la determinazione del rilascio del nichel da prodotti rivestiti 2007/C 60/02 3 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; www.snv.ch). 1164

Ulteriori norme tecniche per i tessili 4 Allegato 8a (art. 22a cpv. 2) Numero Titolo Riferimenti Gazzetta ufficiale CE SN EN 14682:2004 Sicurezza dell abbigliamento per bambini Cordoncini e lacci nell abbigliamento per bambini Specifiche 2006/C 171/04 4 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; www.snv.ch). 1165

Norme tecniche per accendini 5 Allegato 9 (art. 25 cpv. 6) Numero Titolo Riferimenti Gazzetta ufficiale CE SN EN ISO 9994:2006 Accendini Specifiche di sicurezza. 2006/C 171/04 SN EN 13869:2002 Accendini Accendini di sicurezza bambini Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova 2006/L 198/41 5 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; www.snv.ch). 1166