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Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XIII Normativa Tecnica e Sicurezza e conformità dei prodotti Divisione XIV Organismi notificati e sistemi di accreditamento mise.aaoo PIT.Registro Ufficiale. U. 0079499. 21-03-2016 AGLI ORGANISMI NOTIFICATI, AI FABBRICANTI, AGLI IMPORTATORI, AI DISTRIBUTORI ED A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ED ALLE LORO ASSOCIAZIONI, INTERESSATI ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONFORMITA DEI PRODOTTI IN OGGETTO e, per conoscenza: A MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI MINISTERO DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA INAIL DIPARTIMENTO INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, PRODOTTI ED INSEDIAMENTI ANTROPOLOGICI COORDINAMENTO TECNICO COMPETENTE DELLE REGIONI ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - ACCREDIA UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO UNIONCAMERE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Via Sallustiana, 53 00187 Roma tel. +39 06 4705 5422 fax +39 06 4821 706 e-mail: dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it www.mise.gov.it

OGGETTO: Disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di recipienti semplici a pressione, prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura, ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Come è noto, entro la data del 19 aprile 2016 devono essere adottate e pubblicate, da parte degli Stati membri dell Unione europea, le disposizioni di recepimento delle seguenti direttive di massima armonizzazione, affinché le stesse possano trovare applicazione dal 20 aprile 2016: DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) DIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) DIRETTIVA 2014/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 per l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2

alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione). L imminenza di tale termine di entrata in vigore rende opportuno sollecitare tutti i soggetti interessati, ciascuno per la parte di competenza, ad avviare tempestivamente ogni utile iniziativa preordinata ai conseguenti adempimenti con congruo anticipo rispetto al predetto termine, affinché lo stesso possa essere rispettato a pieno in tutti i suoi aspetti sostanziali. Sulla base dell apposita delega legislativa presente nella legge di delegazione europea 2014, ovvero del potere regolamentare già spettante al Governo in materia, sono stati predisposti i testi di recepimento delle suddette direttive. In particolare per sei delle predette direttive il Governo ha già approvato, in sede di esame preliminare, i seguenti schemi di decreti legislativi di recepimento, che sono attualmente nella fase di acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari, e possono essere consultati nei siti internet di Camera e Senato, nell elenco degli Atti del Governo sottoposti a parere parlamentare: Atto n. 275 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione; Atto n. 274 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Atto n. 273 - Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE; Atto n. 272 - Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Atto n. 271 - Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica; Atto n. 270 - Schema di decreto legislativo recante modifiche decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle 3

legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione; Il termine per l espressione dei pareri parlamentari è di imminente scadenza, per cui è presumibile che il Consiglio dei Ministri potrà procedere all approvazione definitiva dei decreti legislativi in questione in tempo utile. Un maggiore ritardo si è invece determinato relativamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con cui si intende recepire la direttiva relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, che presumibilmente sarà sottoposta all esame preliminare del Consiglio dei Ministri solo nei prossimi giorni, ai fini dell avvio dell iter per l acquisizione dei diversi pareri in questo caso previsti prima della deliberazione definitiva. In ogni caso eventuali ritardi nel recepimento, probabili quanto meno per quest ultima direttiva, non dovrebbero determinare problemi sostanziali in quanto le disposizioni delle sette direttive sopra richiamate in parte sono già applicate ed in parte sono direttamente applicabili. Più precisamente, sono in parte già applicate in quanto le direttive stesse, per il loro dichiarato carattere di rifusione di norme europee vigenti, riproducono le corrispondenti disposizioni delle analoghe precedenti direttive relative ai medesimi prodotti, già recepite nell ordinamento interno, così come integrate e modificate dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che pone norme generali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE) e dalla Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale); regolamento e decisione che nel diritto europeo sono fonti che hanno in ogni caso diretta applicazione nell ordinamento interno dei singoli Stati e che comunque, sono state già attuate. Altre disposizioni delle nuove direttive sono per il resto direttamente applicabili, in considerazione dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto (cosiddette direttive dettagliate o self executing), quali appaiono le prescrizioni contenute nelle direttive in oggetto. L applicazione delle previsioni delle direttive sopra individuate sarà assicurata in via urgente e provvisoria, da tutte le amministrazioni interessate (con conseguenti vincoli per gli operatori), in relazione a tale pacifica diretta applicabilità nell ordinamento interno, con prevalenza 4

anche sulle eventuali diverse norme legislative nazionali (si veda, fra l altro, Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168). Con la presente circolare, pertanto, questo Ministero, informandone anche le altre Amministrazioni competenti nonché tutte le altre parti interessate, provvede alla necessaria informativa e comunicazione al mercato circa le prescrizioni (per le quali si rinvia al contenuto delle direttive stesse, pubblicate in Gazzetta ufficiale) cui è comunque obbligatorio adeguarsi a decorrere dal prossimo 20 aprile 2016, anche nelle more del recepimento integrale delle direttive più volte menzionate. * * * * * Si evidenzia che la presente nota circolare è diretta in primo luogo agli Organismi di valutazione della conformità attualmente presenti sul sistema comunitario NANDO e che sono interessati alle predette direttive di prodotto oggetto di rifusione, con la sola esclusione di quella relativa al materiale elettrico che non prevede più il ricorso ad organismi di valutazione della conformità. Per tali Organismi si ritiene opportuno integrare le predette considerazioni in merito ai tempi di recepimento delle direttive in questione e, comunque, alla diretta applicabilità delle stesse, con le seguenti ulteriori specifiche considerazioni. Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che al CAPO II Accreditamento ha stabilito le nuove norme che si applicano all accreditamento, utilizzato su base obbligatoria o volontaria, ha messo in evidenza che l opzione dell autorizzazione alla certificazione nel cosiddetto settore cogente basata sull accreditamento è quella preferita rispetto alla procedura di autorizzazione diretta comunemente definita come aggravata, e tale preferenza è confermata anche dal testo delle nuove direttive. L attuazione di tale opzione è stata già esercitata a suo tempo per la maggior parte dei prodotti in oggetto con la sottoscrizione di Convenzioni con Accredia Organismo unico nazionale di accreditamento designato come tale da dicembre del 2009 - sin dal 2011 e successivamente rinnovate nel 2013 e nel 2015. E attualmente sulla medesima base in corso di sottoscrizione analoga convenzione per l accreditamento degli organismi di valutazione della conformità operanti relativamente ai recipienti semplici a pressione. Le nuove direttive in corso di recepimento, e in particolare le direttive 2014/31- NAWI, 2014/32-MID, 2014/34-ATEX, 2014/33/UE-Ascensori, determineranno l abrogazione delle precedenti direttive a far data dal 19 aprile 2016. Stessa situazione si determinerà per la direttiva 2014/68-PED, già recepita, ma a decorrere dal 19 luglio 2016. In relazione a tutto quanto precede questo Ministero conferma che procederà agli adempimenti di propria competenza sulla base delle seguenti considerazioni: avendo avuto assicurazione da parte di ACCREDIA che gli organismi attualmente notificati sul sistema NANDO per le citate direttive in via di abrogazione hanno in generale dichiarato 5

di possedere tutti i requisiti richiesti per operare ai sensi delle nuove e che l esame documentale condotto ha in generale dato esito positivo sulla sussistenza dei medesimi requisiti; avendo altresì avuto assicurazione che per le predette direttive, ed anche relativamente alla direttiva recipienti semplici a pressione, Accredia è in condizioni di operare la valutazione di conformità degli organismi in questione con riferimento ai requisiti delle nuove direttive; ritenendo di potere fondare i decreti di autorizzazione degli organismi da notificare relativamente alle nuove direttive sull accreditamento rinnovato o conferito a tale titolo da Accredia agli Organismi già titolari di autorizzazione e notificati alla Commissione europea sulla base delle precedenti corrispondenti direttive; considerata la forza autoesecutiva delle direttive in questione, in specie per quanto attiene alle disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformità. Pertanto, gli organismi interessati ad operare sulle direttive in questione, che ottengono l accreditamento pertinente da Accredia e che presentano domanda di autorizzazione a questo Ministero saranno, ove occorra e non sussistano altre cause ostative, destinatari di decreti di autorizzazione ad operare sulle nuove direttive anche prima che le stesse vengano recepite nell ordinamento nazionale con provvedimenti normativi ad hoc. La presente lettera circolare sarà inviata per posta elettronica, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie. Dell adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti, sarà data notizia al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea. IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco VECCHIO) F.to Gianfrancesco Vecchio 6