ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO CONFERENZA 14 DICEMBRE 2007
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1 ASSOCIAZIONE CONSUMATORI DEL VENETO CONFERENZA 14 DICEMBRE 2007 ASSOCIAZIONECONSUMATORI DEL VENETO la tutela dei tuoi diritti 1
2 CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI E DIRITTO DI RECESSO La Sezione I, Capo I, Titolo III della Parte III del Codice del Consumo, relativo ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, trova la sua fonte originaria nel diritto interno nel decreto legislativo n. 50 il quale, a sua volta, costituiva applicazione della direttiva comunitaria n. 85/577/CE. La direttiva comunitaria del 1985 venne emanata, da un lato per uniformare la disciplina dei singoli stati membri rispetto ad una prassi commerciale (le vendite fuori dei locali commerciali) che, pur se conosciuta da tempo, stava divenendo corrente, dall altro lato, nell ambito del programma per una politica di tutela e informazione dei consumatori, per arginare il fenomeno crescente di tecniche di commercializzazione particolarmente aggressive caratterizzate dall azione dell operatore commerciale che, invece di attendere passivamente il consumatore nella propria sede di attività, tentava di sorprenderlo per stimolarne le scelte istintive, prendendo nella maggioranza dei casi egli stesso l iniziativa delle trattative ed approcciando il consumatore nei luoghi dove si svolgeva la sua vita quotidiana, organizzando escursioni finalizzate alla vendita di prodotti, ovvero utilizzando tecniche di comunicazione a distanza Caratteristica comune di tutti questi contratti, effettuati fuori dei locali commerciali, è il fatto che si realizzano con la stipulazione di un atto le cui condizioni vengono stabilite preliminarmente da uno dei contraenti e che si perfezionano prevalentemente attraverso la sottoscrizione di moduli prestampati. 2
3 Proprio per questo, come si evince dalla lettura delle considerazioni preliminari alla direttiva n. 85/577/CE, la normativa in questione si interseca con quella relativa alle clausole contenute in formulari e modelli di contratto già predisposti. Difatti nel richiamare il programma preliminare della Comunità Economica Europea per una politica di protezione e d informazione del consumatore venne previsto che fossero adottati provvedimenti per tutelare i consumatori contro pratiche commerciali abusive nel settore delle vendite a domicilio ad evidenziare come, nell intenzione del programma di intervento della Comunità Europea, ci fosse sin dall origine la volontà di disciplinare sia il fenomeno sostanziale delle vendite a domicilio, sia quello formale di regolamentare le modalità di formazione del consenso, evitando l uso di pratiche abusive da parte del professionista nei confronti del consumatore. Mentre la disciplina sostanziale delle vendite a domicilio ha dato luogo all emanazione della direttiva n. 85/577, la regolamentazione dei requisiti formali del contratto tra professionista e consumatore ha originato la direttiva n. 93/13/CE del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La direttiva comunitaria si compone di due nuclei fondamentali, l apprestamento, a favore del consumatore dello strumento del diritto di recesso per sciogliersi dal vincolo contrattuale che lo vede svantaggiato rispetto alla posizione del commerciante e la previsione di una serie di obblighi informativi posti a carico del commerciante. Difatti in un sistema giuridico basato sulla libertà negoziale la capacità di operare delle scelte autonome è un requisito imprescindibile in quanto non vi può essere libertà dove non vi è consapevolezza e non vi è consapevolezza laddove non vi è conoscenza e quindi informazione. 3
4 La direttiva comunitaria ha comunque carattere minimale demandando parte della disciplina ad opzioni e scelte del legislatore nazionale, offrendo la possibilità di adottare o mantenere nell ordinamento degli Stati membri disposizioni più favorevoli per il consumatore. La direttiva comunitaria ha visto la luce nel 1985, 10 anni dopo l enunciazione dei principi contenuti nel programma preliminare per la protezione e l informazione del consumatore. Il legislatore italiano ha recepito la direttiva 5 anni dopo il termine fissato per la sua applicazione con il decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50. Il ritardo della normativa di applicazione nel diritto interno ha dato luogo alla formazione di giurisprudenza di merito che ha ritenuto applicabile la direttiva stante il carattere self executing delle sue disposizioni. Tale normativa si trova oggi contenuta in modo organico e completo nel Codice del Consumo. *** * *** GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO Le norme contenute nel Codice del Consumo al Capo I del Titolo III della Parte IV dedicata alla Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, erano precedentemente contenute nel codice civile agli artt bis e ss, in tema di vendita dei beni mobili di consumo. In particolare la Parte IV (artt ) riguarda la sicurezza e qualità dei prodotti, qui sono state raccolte e coordinate le disposizioni in tema di responsabilità per prodotti difettosi, di certificazione di qualità, di garanzia legale di conformità e di garanzia commerciale per i beni di consumo. 4
5 L inserimento all interno del Codice del Consumo di tali disposizioni, non era previsto nello schema di provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. L innovazione è consequenziale ad una precisa indicazione contenuta nel parere reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato dell Adunanza del 20 dicembre In questo senso si pone la richiesta formulata dal Senato, nel parere del 9 marzo 2005, nel quale, proprio in riferimento a tali disposizioni, la competente Commissione aveva auspicato il coordinamento tra le disposizioni in materia di tutela del consumatore e quelle del Codice Civile, allo scopo di evidenziare il carattere unitario del nuovo Codice del Consumo quale fonte di disciplina in materia di consumo. L eventuale esclusione di tali disposizioni dal Codice del Consumo lo avrebbero privato di disposizioni essenziali in tema di tutela del consumatore incidendo in maniera rilevante sull organicità della disciplina e impedendo un accurata opera di raccordo tra tali norme e quelle collocate fuori del Codice Civile. Gli articoli dal 128 al 135 del Codice del Consumo riproducono quasi interamente gli articoli dal 1519-bisc.c. al 1519-nonies c.c., disciplinanti la vendita dei beni definiti di consumo, come introdotti dal d.lgs. n. 24/2002, in attuazione della direttiva n. 1999/44/CE. Con un operazione di trapianto normativo, la disciplina codicistica in materia di contratto di compravendita, è stata integrata con un articolo di forte valenza consumeristica finalizzato ad adeguare tutele, garanzie e responsabilità. In concordanza con i principi più volte sanciti nella normativa comunitaria e recepiti in Italia con la L. n. 281/1998, all individuo viene riconosciuta una tutela giuridica specifica e privilegiata, nel momento in cui, esclusivamente come persona fisica, 5
6 acquisti o utilizzi beni o servizi per scopi non riferibili all attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Con il d.lg.s. n. 24/2002, la consolidata tradizione giuridica europea in materia di diritti del consumatore di matrice anglosassone fa il suo ingresso nel Libro IV del Codice Civile dedicato alle obbligazioni. A ciò consegue che la nozione classica di vendita (art c.c.) ed i concetti di garanzia dai vizi e di buon funzionamento della cosa venduta con le relative decadenze e prescrizioni (artt. 1490, 1495, 1512 c.c.), o di mancanza di qualità del bene (art c.c.) e conseguente risoluzione del contratto e risarcimento del danno, rappresentano oggi, nonostante l elaborazione giurisprudenziale di questi anni, un insieme di norme troppo rigide per un mercato sempre più flessibile e variegato. In questo momento è necessario ampliare le garanzie per l acquirente, rafforzandole quanto ai modi ed ai tempi di azione, ed estendendole eventualmente anche ad altri fondamentali protagonisti della catena distributiva quali il produttore e l importatore. Pertanto il nuovo Codice del Consumo rappresenta la sede sistematicamente più idonea in cui collocare tali disposizioni, inserendole nell ambito della disciplina organica della protezione del consumatore. Il Codice del Consumo rientra nel nuovo progetto di riassetto normativo, ispirato all esigenza di riordino sostanziale e di riduzione delle fonti normative. 6
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