Indice (cliccabile) 1. La costituzione delle classi 2. La riduzione oraria nelle classi successive alla II 3. Attribuzione dei nuovi insegnamenti nelle prime e seconde classi 4. L'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità 4.1. Licei 4.2. Istituti tecnici 4.3. Istituti professionali 4.4. Percorsi di istruzione e formazione professionale sussidiari 5. La costituzione delle cattedre www.flcgil.it 1
1. La costituzione delle classi Classi iniziali Guida agli organici della scuola Le prime classi: saranno costituite, di regola, con 27 alunni. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola fino ad un massimo di 30 alunni. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza. [Con i vecchi parametri le classi erano di norma con 25 alunni, minimo 15, massimo 28 e si arrivava fino a 29 in presenza di unica classe. Con 30 si poteva sdoppiare perché garantito il minimo a 15] Solo nelle istituzioni scolastiche (IIS) comprendenti ordini di studio di diverso tipo (ad es. un tecnico con un professionale o con un liceo), le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali. Classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio: saranno costituite applicando la stessa normativa delle prime classi ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è pari a 25 iscritti. [il vecchio parametro era di 20] Classi articolate: è possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore. Deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi, ecc ) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni. Classi intermedie e terminali Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni. [il precedente parametro era di 20] Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultima classi a condizione che siano costituite, di norma, da almeno 10 alunni. [Precedentemente non c'era un parametro rigido sul minimo] Ulteriori indicazioni Educazione fisica: le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l'insegnamento per squadre, ma solo con le risorse (posti) assegnate. Situazioni disagiate: nelle piccole isole, comuni di montagna, zone a minoranza linguistica, aree a rischio di devianza è possibile costituire classi uniche per ciascun anno di corso con un numero di alunni inferiore ai parametri normali. www.flcgil.it 2
2. La riduzione oraria nelle classi successive alla II I decreti interministeriali (nota 271/11), allegati alla circolare sugli organici, stabiliscono la riduzione oraria nelle classi successive alle II: Istituti tecnici: è prevista la riduzione a 32 ore nelle III, IV e V Istituti professionali: è prevista la riduzione a 32 ore nelle III La riduzione coinvolge spesso anche ore in compresenza e quindi oltre a ridurre le ore di lezione si riduce anche il monte ore dei docenti tecnico pratici oltre che quelle degli assistenti tecnici. Il sistema informativo applica le riduzioni complessive sulle classi di concorso. Se la classe di concorso comprende più insegnamenti, il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, individua gli insegnamenti per i quali ridurre le ore settimanali. Questa scelta ha chiaramente effetti sui contributi orari necessari alla costituzione delle cattedre. Classi maxisperimentali: poiché non esiste al sistema un quadro orario prestabilito la riduzione delle ore sarà effettuata dal USR, d intesa con il Dirigente scolastico, facendo riferimento alle riduzioni previste nel D.I. per il corrispondente o similare indirizzo di ordinamento. Analoga procedura dovrà essere seguita nei casi in cui risultino mancanti taluni indirizzi perché riferiti a singole istituzioni scolastiche. www.flcgil.it 3
3. Attribuzione dei nuovi insegnamenti nelle prime e seconde classi. Neanche per il prossimo anno scolastico 2010/2011 si darà attuazione alle nuove classi di concorso. Pertanto tutte le ore dei vari insegnamenti previsti nelle prime e seconde classi nel quadro orario dei nuovi ordinamenti, saranno attribuite alle classi di concorso oggi esistenti e concorreranno, insieme alle ore delle classi successive, alla costituzione di cattedre orario, interne alla scuola. L'assegnazione dei nuovi insegnamenti alle vecchie classi di concorso è stata definita con le tabelle allegate (Nota 272/11) alla circolare sugli organici. Se un insegnamento è riconducibile a più classi di concorso (come già accadeva in passato per le cosiddette "classi di concorso atipiche"), le relative ore concorrono a costituire cattedre interne in una di queste classi di concorso. L'assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a: salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell istituzione scolastica la ottimale determinazione delle cattedre la continuità didattica Nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all indirizzo presente nella scuola, con particolare riferimento alle attività laboratoriali dei licei artistici. In questo senso la presenza di più classi di concorso negli insegnamenti dei percorsi comuni non determina obbligatoriamente che tutte quelle indicate siano effettivamente atipiche in quanto la loro elencazione può essere dovuta a diverse articolazioni del percorso. E' il caso in particolare di: "Scienze e tecnologie applicate" negli istituti tecnici del settore tecnologico che dovrà essere assegnato alle sole classi di concorso che hanno il maggior numero di ore nel successivo triennio dell'articolazione attivata (che come è noto è definita già dalla I classe). "Laboratori tecnologici ed esercitazioni" degli Istituti professionali per l'industria, l'artigianato e la manutenzione e assistenza tecnica dovrà essere assegnato alle sole classi di concorso dell'indirizzo effettivamente attivato ovvero del percorso sussidiario definito in accordo con la Regione. La procedura da seguire: In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti "atipici", (dopo aver rispettato il criterio dell'indirizzo presente nella scuola) si darà la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all art. 7 del CCNI sulla mobilità. Una o più classi di concorso, indicate come atipiche, potrebbero avere anche "insegnamenti propri": in questo caso prima di procedere alla costituzione della graduatoria incrociata va verificato se con i soli "insegnamenti propri" è possibile assegnare cattedre a tutti i titolari di quelle classi di concorso: se così è non sarà necessario costituire le graduatorie incrociate. E' il caso ad esempio della A060 per l'insegnamento di geografia o della A049 per l'insegnamento di Fisica ecc.. In assenza di titolari da "salvaguardare" l attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l Ufficio scolastico territoriale, scegliendo le classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni, il dirigente scolastico, sulla base del parere del collegio dei docenti, provvederà ad attribuire la classe di concorso in coerenza con il POF. Qualora in alcuni istituti o sperimentazioni siano presenti titolari di classi di concorso non prospettate dal Sistema informativo come classi atipiche, i Dirigenti scolastici, al fine di evitare la creazione di posizioni di soprannumero, segnaleranno la particolare situazione ai referenti provinciali in materia di organici, che provvederanno alla rettifica manuale al Sistema informativo, anche operando sulla quota riservata all autonomia. Il caso delle lingue straniere La lingua straniera nelle prime classi non è un insegnamento atipico malgrado sia indicata genericamente la classe di concorso 46/A. E' un'indicazione generica che indica una delle lingue straniere comunitarie. La scelta della lingua a cui assegnare l'insegnamento dipende dal POF della scuola e dalle iscrizioni. Naturalmente non è possibile sostituire una lingua già attiva nella scuola se si determina una riduzione dell'orario di docenti titolari. www.flcgil.it 4
4.L'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità I regolamenti sulla prevedono quote orarie del piano di studi che vengono rimesse direttamente alle singole istituzioni scolastiche. Si tratta della quota di autonomia, utilizzabile dai Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali e degli spazi di flessibilità, utilizzabili dai Tecnici e dai Professionali. (Una scheda analitica sull'argomento è disponibile sul sito). L'utilizzo di tali quote determina la modifica dei contributi orari delle varie discipline coinvolte ai fini della costituzione degli organici. 4.1. Licei La quota di autonomia può essere utilizzata esclusivamente per ridurre/incrementare l orario delle classi di concorso previste dal piano di studi di ciascun percorso liceale. Nei Licei la quota di autonomia non va confusa: 1. con la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale (DPR 89/10 art. 10 comma 2 lettera c) 2. con la possibilità di attivare ulteriori insegnamenti obbligatori finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. L'elenco di questi insegnamenti è compreso nell'allegato H al regolamento sui Licei. (DPR 89/10 art. 10 comma 3). L utilizzo della quota di autonomia non deve determinare esuberi di personale né nell'immediato né a regime non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio non può essere superiore al 30% del monte ore complessivo nel secondo biennio non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo del quinto anno. Inoltre ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di ciascun percorso liceale L utilizzo della quota di autonomia deve essere coerente con gli indirizzi definiti dalle Regioni e con il profilo educativo, culturale e professionale di ciascun percorso liceale L utilizzo della quota di autonomia è limitata esclusivamente alle classi del primo biennio. Infatti il Regolamento sui Licei non si applica alle classi funzionanti in base al precedente ordinamento Classi terze quarte e quinte Per queste classi si applica quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del DPR 275/99. Le istituzioni scolastiche possono sia realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi sia individuare, nell ambito della quota loro assegnata ossia il 20% del monte ore annuale, ulteriori discipline e attività. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento (elevato al venti per cento in base al DM 47/06) del relativo monte orario annuale. In entrambi i casi le scelte della scuola non hanno alcuna conseguenza sulla costituzione delle cattedre e sulla definizione dell'organico. www.flcgil.it 5
4.2 Istituti tecnici Con la quota di autonomia è possibile: potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Inoltre, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente, è prevista la possibilità di assegnare un contingente potenziato di organico alle singole istituzioni scolastiche e/o di renderlo disponibile attraverso gli accordi di rete. L utilizzo della quota di autonomia non deve determinare esuberi di personale né nell'immediato né a regime non può essere superiore al 20% dell orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio Inoltre ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura superiore al 20% del monte ore previsto per ciascun percorso di studio le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente definito in relazione al percorso di studi prescelto gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti la valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva le richieste sono formulate all atto delle iscrizioni alle classi. L utilizzo della quota di autonomia deve essere coerente con gli indirizzi definiti dalle singole regioni. L utilizzo della quota di autonomia è limitata esclusivamente alle classi del primo biennio. Infatti il Regolamento sugli istituti Tecnici non si applica alle classi funzionanti in base al precedente ordinamento. Spazi di flessibilità Il Regolamento sugli istituti tecnici prevede la possibilità, a partire dal 3 anno, di utilizzare gli spazi di flessibilità (30% nel secondo biennio e 35% nel quinto anno), per articolare le aree di indirizzo in opzioni. Si tratta di ipotesi praticabile dall a.s. 2012/13 previo parere della Conferenza Stato-Regioni in ordine alla definizione di un apposito elenco nazionale di opzioni. Classi terze quarte e quinte Per queste classi si applica quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del DPR 275/99. Le istituzioni scolastiche possono sia realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi sia individuare, nell ambito della quota loro assegnata ossia il 20% del monte ore annuale, ulteriori discipline e attività. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento (elevato al venti per cento in base al DM 47/06) del relativo monte orario annuale. In entrambi i casi le scelte della scuola non hanno alcuna conseguenza sulla costituzione delle cattedre e sulla definizione dell'organico. www.flcgil.it 6
4.3 Istituti professionali Con la quota di autonomia è possibile: Guida agli organici della scuola potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Inoltre, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente, è prevista la possibilità di assegnare un contingente potenziato di organico alle singole istituzioni scolastiche e/o di renderlo disponibile attraverso gli accordi di rete. L utilizzo della quota di autonomia non deve determinare esuberi di personale né nell'immediato né a regime non può essere superiore al 20% dell orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio. Inoltre ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura superiore al 20% del monte ore previsto per ciascun percorso di studio le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche devono essere coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente definito in relazione al percorso di studi prescelto gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti la valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva le richieste degli studenti sono formulate all atto delle iscrizioni alle classi. L'utilizzo della quota di autonomia deve essere coerente con gli indirizzi definiti dalle singole regioni. Utilizzo degli spazi di flessibilità Il Regolamento sugli istituti professionali prevede la possibilità, a partire dal 3 anno, di utilizzare gli spazi di flessibilità (35% nel secondo biennio e 40% nel quinto anno), per articolare le aree di indirizzo in opzioni. Si tratta di ipotesi praticabile dall a.s. 2012/13 previo parere della Conferenza Stato-Regioni in ordine alla definizione di un apposito elenco nazionale di opzioni. Classi terze quarte e quinte Per queste classi si applica quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del DPR 275/99. Le istituzioni scolastiche possono sia realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi sia individuare, nell ambito della quota loro assegnata ossia il 20% del monte ore annuale, ulteriori discipline e attività. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento (elevato al venti per cento in base al DM 47/06) del relativo monte orario annuale. In entrambi i casi le scelte della scuola non hanno alcuna conseguenza sulla costituzione delle cattedre e sulla definizione dell'organico. www.flcgil.it 7
4.4 Percorsi di istruzione e formazione professionale sussidiari Il Regolamento sugli istituti professionali prevede la possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio per erogare in regime di sussidiarietà e previa intesa in Conferenza Unificata, i percorsi di istruzione e di formazione professionale regionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali. A seguito della sottoscrizione dell Accordo Stato-Regioni il 29/4/2010 che ha definito le 21 qualifiche professionali e i 21 diplomi professionali validi su tutto il territorio nazionale dell Intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010 che ha definito le modalità di erogazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà (complementare e integrativa) da parte degli istituti professionali statali a partire dall a.s. 2011/12 è possibile utilizzare gli spazi di flessibilità fin dal primo anno del percorso di studi degli istituti professionali. La flessibilità non può determinare esuberi di personale non può essere superiore al 25% dell orario annuale complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio non può essere superiore al 35% dell orario annuale complessivo delle lezioni previsto per il terzo anno. Gli insegnamenti attivati mediante l utilizzazione degli spazi di flessibilità devono fare riferimento alle competenze-abilità-conoscenze previste per ciascuna qualifica professionale dall accordo del 29/4/2010 e alla corrispondenza competenze-classi di concorso definite dall Intesa del 16/12/2010. www.flcgil.it 8
5. La costituzione delle cattedre Guida agli organici della scuola Ove possibile, le cattedre saranno costituite tutte obbligatoriamente a 18 ore. Dal momento però che è stato introdotto il regolamento sui nuovi ordinamenti solo nelle prime e seconde classi, alcune cattedre potranno rimanere in organico di diritto anche con orario inferiore a 18 (purché con non meno di 15 ore), laddove non è possibile arrivare a 18 in base alle ore previste per ciascun singolo insegnamento (ad es. nel caso di pacchetti di 4 ore per classe, non separabili, e dunque 16 complessive + 2 ore per potenziamento). Cattedre con orario superiore a 18 ore sono legittime solo in via eccezionale al fine di salvaguardare eventuale esubero. Una volta costituite le cattedre all'interno di ogni singolo organico sarà cura dell'ufficio scolastico regionale/provinciale, attraverso il sistema informativo, effettuare eventuali abbinamenti per la costituzione delle cattedre orario esterno. Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti tra mattino e serale o nell'ambito dei vari ordini o sezioni di diverso tipo presenti nella stesso Istituto. Negli altri casi secondo il principio della facile raggiungibilità. Questa procedura associativa è una semplice proposta alle scuole che possono chiedere modifiche per meglio rispondere a specifiche esigenze organizzative. Solo dopo aver completato questa fase potrà essere definito l'organico di diritto sulla base del quale le scuole individueranno gli eventuali perdenti posto. www.flcgil.it 9