Consiglio Regionale - Deliberazioni n 000343 del 23/11/1999 (Boll. n 52 del 29/12/1999, parte Seconda ) CONSIGLIO REGIONALE



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Si trasmette per opportuna conoscenza copia della deliberazione in oggetto, con annessa cartografia allegata quale parte integrante all'atto stesso, relativa all'individuazione dell'area di salvaguardia del Campo Pozzi del Luco e pubblicata sul BURTn.52 del 29/12/1999. Distinti saluti,

Consiglio Regionale - Deliberazioni n 000343 del 23/11/1999 (Boll. n 52 del 29/12/1999, parte Seconda ) CONSIGLIO REGIONALE DPR n. 236 24/05/1988 articoli 4, 5, 6 e D.Lvo n. 152 11/05/1999 Art. 21 - Individuazione dell'area di salvaguardia Campo Pozzi del Luco (Comune di Sovicille) A.T.O. n. 6. Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione : IL CONSIGLIO REGIONALE Vista la legge 5 gennaio 1994 n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche" con particolare riferimento agli articoli 1 (Tutela e uso delle risorse idriche), 2 (usi delle acque), 8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato). 13 (tariffa del servizio idrico.), 24 (gestione delle aree di salvaguardia), Vista la legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 "norme di attuazione della legge 5.1.1994 n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche" con particolare riferimento ali/articolo 2 "delimitazione degli ambiti territoriali ottimali" che inserisce il comune di Sovicille nell'ambito territoriale n. 6 Ombrone, Visto il decreto del Presidente" della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità' delle acque destinate al consumo umano/ ai sensi dell'ari. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 83" con particolare riferimento agli articoli 4 (aree di salvaguardia delle risorse idriche), 5 (Zona di tutela assoluta) e 6 (Zona di rispetto) cosi/ come modificato dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 articolo 21 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", Considerato che sull'acquifero del Luco in Comune di Sovicille insiste il campo pozzi per consumo umano realizzato dal Comune di Siena che permette l'emungimento di circa 6 milioni mc/anno a servizio dei comuni di Siena/ Monteriggioni e altri comuni della provincia di Siena, Considerato che il suddetto campo pozzi ricade nel territorio dell'ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 6 denominato Ombrone, Considerato che le analisi delle acque dell'acquifero del Luco realizzate dalla competente ARPAT hanno evidenziato negli ultimi anni un incremento della presenza di rilasci da attività agricola con conseguente rischio sulla futura utilizzazione a fini idropotabili del campo pozzi in questione, Verificata pertanto la necessita' di individuare con urgenza l'area di salvaguardia del campo pozzi del Luco prevista dai sopracitati articoli 4,5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 - maggio 1988 n. 236 così come modificato dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 articolo 21, al fine di prevenire evidenti gravi disagi per il mancato utilizzo del campo pozzi in questione, Considerato che ai sensi dell ' articolo 4 comma 1 dei decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 cosi' come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, la Regione, su proposta dell^autorità' di Ambito, individua le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano distinte in zone di tutela assoluta e zona di rispetto, Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'a.t.o. n. 6 "Ombrone" n. 31 del 06.08.1999 "Acquifero del Luco - Proposta alla Regione Toscana dell 'individuazione dell 'area di salvaguardia inerente il Campo Pozzi del Luco con 1'indicazione della zona di rispetto e di quella di protezione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 11/5/99 n. 152 Approvazione", Considerato che nella suddetta deliberazione dell'a.t.o. n. 6 la possibile zona

di tutela assoluta ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lvo 11/5/99 n. 152 del Campo pozzi del Luco e' compresa ali'interno del perimetro recintato di proprietà' del Comune di Siena e che la possibile zona di rispetto ai sensi dell' art. 21 comma 3 del D.Lo 11/5/99 n. 152 del Campo pozzi del Luco e' compresa nella porzione di territorio indicata come tale negli elaborati idrogeologici allegati al Piano Regolatore Generale di Sovicille, Ritenuto di condividere la proposta di individuazione dell'area di salvaguardia del Campo pozzi del Luco, distinta in zona di tutela assoluta e zona di rispetto, così come formulata dall'a.t.o. n. 6 con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 06.08.1999, Preso atto che ai sensi dell'articolo 5 (zona di tutela assoluta) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 cosi come modificato dall'articolo.21 comma 2 del D.Lvo 11/5/99 n. 152/ la zona di tutela assoluta "deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione a presa e ad infrastrutture di servizio", Preso atto che ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 cosi' come modificato dall'articolo 21 comma 3 del D.Lvo 11/5/99 n. 152 "nella zona di rispetto sono vietati 1'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività': a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati, b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, e) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomi che impiegate e della vulnerabilità' delle risorse idriche, d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da b) piazzali e strade, e) aree cimiteriali, f) apertura di cave che possono essere in connessione con la c) falda, d) g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica, e) h) gestione di rifiuti, f) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimi che pericolose e sostanze radioattive, g) l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, h) m) pozzi perdenti, i) n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di staccaggio e distribuzione", Preso atto che ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 cosi' come modificato dall''articolo 21 comma 3 del D.Lvo 11/5/99 n. 152 "per gli insediamenti o le attività' di cui al comma 1, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali sono adottate le misure per il loro allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza" DELIBERA a) di condividere la proposta dell'autorità' dell'ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 6 denominato Ombrone come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 6.08.1999 "Acquifero del Luco - Proposta proposta alla Regione Toscana dell'individuazione dell'area di salvaguardia inerente il Campo Pozzi del Luco con 1'indicazione della zona di rispetto e di quella di protezione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 11/5/99 n. 152 Approvazione", b) di individuare la zona di salvaguardia del Campo pozzi del luco distinta in zona di tutela assoluta e zona di rispetto, cosi' come da cartografia allegata parte integrante del presente atto, c) II presente provvedimento e' oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 2

comma 3 LR 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità' dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero su Bollettino Ufficiale della Regione Toscana". IL CONSIGLIO APPROVA Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto. Il Presidente Denis Verdini II Segretario Tommaso Franci