I.B.A.R. Italian Board Airline Representatives COMITATO ITALIANO COMPAGNIE AEREE STATUTO ART. 1 NOME



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I.B.A.R. Italian Board Airline Representatives COMITATO ITALIANO COMPAGNIE AEREE STATUTO ART. 1 NOME E costituita l Associazione denominata Italian Board Airline Representatives IBAR tra le Compagnie Aeree aventi stabile rappresentanza legale in Italia. ART. 2 SEDE 1 La sede dell IBAR è in Corso Vittorio Emanuele II n. 187, 00186 Roma. 2. La sede dell IBAR potrà essere trasferita altrove con delibera del Comitato Esecutivo ART. 3 SCOPO L IBAR è organizzazione di categoria dei vettori aerei, nazionali e stranieri operanti in Italia e persegue le seguenti finalità: a) IBAR supporta e rappresenta gli interessi dei vettori associati, per la realizzazione di un mercato del trasporto aereo effettivamente concorrenziale ed efficiente e per lo sviluppo del trasporto aereo in Italia. b) L IBAR è presente ed agisce presso gli organismi parlamentari e di governo, presso gli organismi della Comunità Europea, nonché presso le Amministrazioni locali ed in ogni altra sede istituzionale per favorire il trasporto aereo e migliorare qualità, efficienza ed economicità delle gestioni aeroportuali, dei servizi di assistenza e dei servizi di assistenza al volo. c) L IBAR, altresì, agisce presso le Amministrazioni competenti e le Autorità indipendenti, nonché, nei casi di sua competenza, presso la Commissione Europea, anche presentando istanze e denuncie e partecipando attivamente ai procedimenti amministrativi ed alle istruttorie avviate dalle medesime, in materia di, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) concessioni e

gestioni aeroportuali, assistenza al volo, anche con riferimento alla qualità dei servizi ed ai corrispettivi richiesti ai vettori; b) accesso alle infrastrutture aeroportuali; c) contratti di programma, con i gestori aeroportuali, l ENAC e l ENAV; d) eventuali violazioni della normativa sulla concorrenza; e) liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra; f) rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di trasporto aereo, concessioni e gestioni aeroportuali, liberalizzazione e fornitura dei servizi di assistenza a terra, servizi di assistenza al volo, sicurezza del trasporto aereo, sicurezza dei passeggeri e delle merci, diritti del passeggero e PRems d) L IBAR opera nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie sulla concorrenza, non si occupa di materie commerciali e tariffarie dei vettori, né acquisisce o trasmette notizie o informazioni su tali materie. e) L IBAR, per il raggiungimento dei suoi fini, dialoga con altre associazioni di settore, comprese quelle dei fornitori di servizi di assistenza, dei gestori aeroportuali, dei petrolieri e dei caterers, anche concordando, ove necessario o opportuno, iniziative comuni. f) L IBAR, per le materie di cui ai punti che precedono, può anche organizzare Gruppi di Lavoro, che si avvalgono di consulenti esperti; g) L IBAR, tramite il Presidente funge da portavoce delle Compagnie Aeree aventi stabile rappresentanza in Italia, e quindi comunica dichiarazioni alla Stampa o agli altri media, coerenti con gli interessi dei vettori associati. h) L IBAR, nell interesse dei vettori associati, può agire o resistere in giudizio in tutte le sedi competenti, nelle materie di interesse comune, indicate dall oggetto del presente Statuto. i) L IBAR pone in essere ogni attività necessaria e strumentale per la realizzazione degli obiettivi di cui alle lettere che precedono. ART. 4 DURATA La durata dell IBAR è illimitata.

ART. 5 SOCI-AMMISSIONE 1.Possono essere Soci dell IBAR tutte le Compagnie Aeree che effettuino servizi in Italia o che abbiano una sede principale o secondaria o una rappresentanza permanente (legale) nel territorio italiano, inoltre il General Sales Agents con le restrizioni decise dall Assemblea. 2. L ammissione deve essere richiesta al Segretario Generale, deliberata dal Comitato Esecutivo, previo accertamento dei requisiti di cui al comma precedente. 3. Ciascun Socio dovrà far aver al Segretario Generale copia dell atto di conferimento dei poteri al legale rappresentante (power of attorney). 4. Il Socio è tenuto ad effettuare il versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. Eventuali contributi aggiuntivi devono essere versati entro 30 giorni dalla richiesta del Segretario Generale. ART. 6 PERDITA DELLA QUALITA DI SOCIO La qualità di Socio si perde, senza diritto al rimborso dei contributi versati: a) per dimissioni presentate per iscritto al Segretario Generale Tesoriere dell IBAR, con preavviso di almeno trenta giorni; b) per protratta morosità; c) per sopravvenuta perdita dei requisiti prescritti dal precedente art. 5, 1 Comma; d) per esclusione in caso di comportamenti contrari alle finalità, al funzionamento o all immagine dell Associazione, o comunque non consoni agli scopi perseguiti, deliberata dall Assemblea con voto segreto con la maggioranza di metà più uno dei Soci.

ART 7 OBBLIGHI DEI SOCI I Soci contribuiscono alla costituzione del fondo patrimoniale dell IBAR ed alla copertura economica necessaria per la sua attività, secondo i termini e le modalità stabiliti dall Assemblea. ART. 8 PATRIMONIO Il patrimonio dell IBAR è costituito da contributi associativi versati dai Soci, nella misura e secondo le modalità stabilite dall Assemblea e da ogni altra entrata approvata dall Assemblea. ART 9 ESERCIZIO FINANZIARIO 1. L esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio finanziario vengono predisposti dal Presidente dell IBAR il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all approvazione dell Assemblea, entro i successivi trenta giorni, previa verifica di un dottore commercialista nominato dal Presidente. 3. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, almeno dieci giorni prima della data dell Assemblea che deve approvarli, vengono depositati presso la sede dell IBAR e sono inviati per posta elettronica a tutti i Soci. 4. Per speciali e motivate ragioni, il bilancio preventivo e quello consuntivo possono essere approvati dall Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario. ART 10 ORGANI SOCIALI Sono organi dell Associazione: a) il Presidente b) il Vice Presidente c) Consiglieri in numero di 5, 7 o 9

d) il Segretario Generale e) il Comitato Esecutivo, che è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Consiglieri f) l Assemblea 2. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri sono eletti dall Assemblea per un periodo di due anni e sono rieleggibili. 3. Il Segretario Generale è eletto dall Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo, resta in carica due anni ed è rieleggibile. Il Comitato Esecutivo presenterà all Assemblea almeno due candidati. 4. Nel caso che non ci siano candidati, il Presidente viene eletto ogni anno a rotazione secondo il codice alfabetico della IATA. 5. A ricoprire funzioni di organi dell Associazione possono essere elette esclusivamente persone residenti in Italia. ART. 11 PRESIDENTE 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione, anche in sede giudiziale, e la firma sociale. 2. Spetta al Presidente l amministrazione dell Associazione, nei limiti di cui al successivo comma 3. 3. Per il compimento di atti che possano comportare per l Associazione obbligazioni per un importo superiore a 20.000,00 (ventimila) euro è necessaria l approvazione del Comitato Esecutivo e per un importo superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro e necessaria l approvazione dell Assemblea. ART. 12

VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERI 1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da uno dei Consiglieri, su delega del Vice Presidente, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. 2. I Consiglieri in numero di 5, 7, o 9 hanno il compito di coadiuvare il Presidente ed il Vice Presidente nella esecuzione delle decisioni e delle risoluzioni adottate dall Assemblea, negli ambiti di competenza di volta in volta assegnati dal Presidente. 3. L assenza di un componente a tre riunioni consecutive del Comitato Esecutivo, determina la sua automatica esclusione dall incarico. 4. In caso venga meno sino alla metà più uno dei Consiglieri, il Comitato Esecutivo provvede a nominare i sostituti che restano in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci. 5. In caso vengano meno la metà più uno dei Consiglieri e il Presidente, ovvero più della metà più uno dei Consiglieri, il Comitato Esecutivo decade e senza indugio si deve convocare l Assemblea Ordinaria, per la nomina del Presidente e di tutti i componenti il Comitato Esecutivo. 6. In caso il Presidente sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni in modo permanente le sue funzioni il Vice Presidente prende il suo posto. ART. 13 SEGRETARIO GENERALE 1. Il Segretario Generale ha la responsabilità della gestione ordinaria, dell organizzazione amministrativa e della gestione finanziaria e della tesoreria dell IBAR, dando esecuzione alle decisioni del Comitato Esecutivo. 2. Il Segretario Generale su direttiva del Presidente si occupa inoltre:

i) di redigere i verbali delle Assemblee e di inviarne copia a tutti i Soci dell IBAR, entro quindici giorni dell Assemblea. I verbali, redatti in italiano ed in inglese, debbono essere considerati documenti riservati; ii) di redigere i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo; iii) di tenere aggiornato l elenco dei Soci dell IBAR e dei loro rappresentanti e di spedirlo annualmente ai medesimi; iv) di informare il Comitato Esecutivo di ogni variazione di tale elenco; v) di verificare tutte le credenziali dei rappresentanti nominati dai soci; vi) di effettuare la ripartizione annuale delle spese dell Associazione tra tutti i Soci, secondo i termini e le modalità stabiliti dall Assemblea; vii) di svolgere l attività di supporto dei Comitati Utenti di tutti gli aeroporti nazionali liberalizzati, ai sensi della direttiva 96/67/CE e del d.lgs. 18/1999. ART. 14 COMITATO ESECUTIVO 1. Il Comitato Esecutivo e composto da: - Il Presidente dell IBAR - Il Vice Presidente - Consiglieri in numero di 5, 7 o 9 - il Segretario Generale 2. Il Comitato Esecutivo e presieduto dal Presidente dell IBAR o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente. 3. La funzione di segretario del Comitato Esecutivo e espletata dal Segretario Generale o, in caso di sua indisponibilità, da un altro componente designato dal Comitato stesso. 4. Il Comitato Esecutivo ha il compito di identificare gli obiettivi e le politiche in accordo con le linee guida ratificate dall Assemblea.

5. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, da inviare via e-mail almeno sette giorni prima. 6. I membri del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni anche in conferenza telefonica 7. Le delibere del Comitato Esecutivo, il cui quorum è costitutivo dalla maggioranza dei componenti, sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti il Presidente ha due voti. 8. Ogni Socio dissenziente può richiedere, con istanza motivata, il riesame delle delibere del Comitato Esecutivo da parte dell Assemblea. 9. Delle riunioni del Comitato Esecutivo si redige verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ha il compito di inviarne copia a tutti i componenti del Comitato stesso; il verbale viene messo a disposizione dei Soci per consultazione presso la sede dell IBAR. 10. Il Comitato Esecutivo propone alla Assemblea la misura dei contributi associativi da versare. ART. 15 ASSEMBLEA A) ASSEMBLEA ORDINARIA 1. La data di convocazione della Assemblea Ordinaria è fissata al termine di ogni Assemblea per l Assemblea successiva o, in difetto, dal Comitato Esecutivo. 2. L Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte l anno, ed in ogni caso, quando ne facciano richiesta scritta almeno 15 Soci, indicando le materie da trattare. 3. Il Segretario Generale, su richiesta del Comitato Esecutivo, invia per posta elettronica ai Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l Assemblea, avviso di convocazione con l indicazione del giorno, l ora ed il luogo di riunione, e con l elenco degli argomenti da trattare. 4. Nell avviso deve essere indicata una seconda convocazione da tenersi un ora dopo la prima, nel caso questa non possa validamente deliberare per mancanza di numero legale. 5. I Soci che desiderino includere specifici argomenti nell agenda dei lavori dovranno comunicarlo al Segretario Generale almeno dieci giorni prima della data dell Assemblea;

6. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell IBAR o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Presidente o in caso di indisponibilità anche di questi, da uno dei Consiglieri, designato dall Assemblea. 7. La funzione di segretario dell Assemblea è espletata dal Segretario Generale. 8. L Assemblea Ordinaria delibera sulle seguenti materie: - approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; - esclusione di Soci (eccetto quanto previsto dall art. 6 lett. d)); - elezione degli organi di cui all art. 10 a) b) c) e d); - obiettivi e politica dell IBAR; - amministrazione dell IBAR per gli atti eccedenti gli euro cinquantamila. 9. Possono partecipare all Assemblea con diritto ad un voto tutti i Soci in persona dei rispettivi legali rappresentanti, i quali potranno altresì farsi sostituire, con delega su carta intestata da un altro Socio o da manager/funzionario della compagnia. Ciascun Socio non potrà avere più di 5 deleghe. I delegati permanenti dei legali rappresentanti muniti di procura notarile possono essere eletti nel Comitato Esecutivo. 10. Possono partecipare all Assemblea, con diritto d intervento ma senza diritto di voto, i GSA e, previo assenso del Presidente dell Assemblea, gli esperti che assistono i Soci. 11. L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i Soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei Soci. 12. L Assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti. 13 E ammesso il voto per iscritto, sulle materie indicate nell ordine del giorno comunicato con l avviso di convocazione, da far pervenire mediante e-mail al Segretario Generale entro 10 giorni prima della data della riunione assembleare. 14 Spetta al Presidente dell Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all Assemblea. 15. Le deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i Soci.

16. Dell Assemblea si redige processo verbale in lingua italiana tradotto in inglese, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale sarà distribuito ai Soci a cura del Segretario Generale entro i 15 giorni successivi all Assemblea stessa. B) ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1. L Assemblea Straordinaria si riunisce per: - deliberare sulle modifiche al presente statuto; - sulle questioni relativamente alle quali: un Membro del Comitato Esecutivo abbia manifestato dissenso in seno al Comitato stesso e richiesto il riesame dell Assemblea; - sulla esclusione del Socio, ai sensi dell art. 6, lett. d); - sullo scioglimento dell IBAR. 2. L Assemblea Straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo con le medesime modalità previste per l Assemblea Ordinaria. 3. L Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza della metà più uno dei Soci ed è ammesso il voto per iscritto sulle materia all ordine del giorno, come previsto per l Assemblea Ordinaria. ART.16 SCIOGLIMENTO DELL IBAR L IBAR potrà essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell Assemblea Straordinaria, che indica le modalità della liquidazione, provvedendo alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell art. 21 ultimo comma del Codice Civile.