Polizza di Assicurazione Infortuni da circolazione



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Guard Rail Polizza di Assicurazione Infortuni da circolazione DEFINIZIONI Nel testo si intende per: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: Beneficiario: Contraente: Gessatura: Indennizzo: Ivass/Isvap: Polizza: Premio: Ricovero: Rischio: Sinistro: Società: Veicoli tipo 1: Veicoli tipo 2: il contratto di assicurazione; l erede dell Assicurato, o le altre persone da questi designate; il soggetto che stipula l assicurazione; l applicazione di apparecchi gessati o di equivalenti tutori immobilizzanti; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1 gennaio 2013 l IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all ISVAP. il documento che prova l assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato a fornire assistenza sanitaria ospedaliera; la probabilità che si verifichi il sinistro; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Liguria - Società di Assicurazioni S.p.A. autovetture e autocarri di peso complessivo fino a 3.500 kg e natanti da diporto fino a 25 T.S.L. ciclomotori, motocicli e autocarri di peso complessivo oltre 3.500 kg Mod. NF54A - Ed. 07/2015 Data ultimo aggiornamento: 30/04/2015 Pagina 1 di 6

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1 DEFINIZIONE DI INFORTUNIO È considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, ancorché l evento sia riconducibile a colpa grave del Contraente, dell Assicurato o del Beneficiario. Sono considerati infortuni anche l asfissia non di origine morbosa, l annegamento, l assideramento o il congelamento, i colpi di sole e di calore, gli stati di malore o di incoscienza nonché i colpi di sonno. ART. 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE In relazione all opzione prescelta sul frontespizio di polizza l assicurazione vale: 2.1 - Tutti i rischi di circolazione Per gli infortuni che gli assicurati subiscano nella loro qualità di: a) conducenti alla guida di autoveicoli in genere di peso a pieno carico non superiore a 3.500 kg, ciclomotori, motocicli, natanti da diporto in genere, windsurf, biciclette e veicoli non a motore in genere; b) trasportati su tutti i veicoli terrestri e natanti, sia privati che pubblici, nonché funivie, funicolari, seggiovie e simili; c) passeggeri su velivoli ed elicotteri gestiti da aziende che effettuano il trasporto pubblico di persone (esclusi aeroclub), durante i viaggi aerei turistici e di trasferimento; d) pedoni in conseguenza di investimento ad opera di veicoli con o senza motore. 2.2 - Rischi della circolazione stradale e navigazione in acqua Per gli infortuni che gli Assicurati subiscano nella loro qualità di conducenti dei veicoli indicati in polizza o, se conducenti identificati, di tutti i veicoli del peso complessivo a pieno carico specificato. In tutti i casi l assicurazione comprende gli infortuni subiti nel salire o scendere dal mezzo assicurato o guidato dal conducente assicurato nonché gli infortuni subiti in conseguenza delle operazioni strettamente necessarie, in caso di guasto, per la ripresa della marcia del veicolo stesso. ART. 3 SOMME ASSICURATE Le somme assicurate, quali risultano dalla combinazione prescelta, si intendono le seguenti: - assicurazione del Contraente e del suo nucleo familiare: le somme assicurate vengono suddivise in parti uguali tra tutte le persone assicurate costituite dai componenti del suo nucleo familiare (stato di famiglia al momento del sinistro più o meno eventuali altre persone identificate in polizza), qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro; - assicurazione del solo Contraente, escluso il suo nucleo familiare: le somme assicurate sono interamente attribuite al Contraente; - assicurazione del conducente, identificato o meno: le somme assicurate sono interamente attribuite al conducente. ART. 4 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni: a) causati da dolo del Contraente, dell Assicurato o del Beneficiario; b) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro i requisiti per il rinnovo e che la patente stessa venga rinnovata; c) causati dalla guida di aeromobili, dal loro uso in qualità di membro dell equipaggio nonché dall uso, anche come passeggero, di alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio; d) avvenuti in stato di ubriachezza o in seguito ad abuso di psicofarmaci o all uso di stupefacenti e allucinogeni; e) causati dalla partecipazione dell Assicurato a reati dolosi commessi o tentati; f) causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato abbia partecipato attivamente; g) verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove; Pagina 2 di 6

h) verificatisi durante la partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie; i) occorsi in occasione di operazioni di carico e scarico; j) occorsi in occasione di trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; k) causati da guerre, insurrezioni e calamità naturali quali movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni, trombe ed uragani; l) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche. Sono comunque esclusi gli infarti da qualunque causa determinati, le ernie di qualsiasi tipo (comprese quelle discali), le rotture del tendine di Achille, il carbonchio, la malaria, gli avvelenamenti e le lesioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva un infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio. ART. 5 LIMITE D ETÀ Abrogato ART. 6 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o diabete insulino dipendenti. L assicurazione cessa automaticamente con il loro manifestarsi. ART. 7 PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati presso l Intermediario al quale è stata assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamenti consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 C.C. ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall obbligo di denunciare preventivamente alla Società l eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni contro gli infortuni, fermo l obbligo, invece, di darne comunicazione in caso di sinistri. L omissione dolosa di tale comunicazione comporta la decadenza dal diritto all Indennizzo. ART. 9 DENUNCIA DELL INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI Fermo il disposto dell art. 1913 C.C., la denuncia dell infortunio deve essere corredata da un primo certificato rilasciato dal reparto di Pronto Soccorso di un Istituto di cura e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento nonché di una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Successivamente l Assicurato deve inviare, fino a guarigione avvenuta, altri certificati medici sul decorso delle lesioni, rinnovandoli alle rispettive scadenze. ART. 10 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto, l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all esito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall art. 12. Pagina 3 di 6

ART. 11 MORTE 11.1 - Indennizzo per il caso di morte Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma per il caso di morte risultante assicurata ai sensi del precedente art. 3. In difetto di designazione la Società liquida tale somma in parti uguali agli eredi dell Assicurato. 11.2 - Commorienza dei genitori Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento, consegua la morte del Contraente e del suo coniuge, purché non legalmente separato, e con figli minori, la Società liquida a questi ultimi una ulteriore indennità pari al 50% della somma spettante agli stessi per il caso di morte. 11.3 - Morte presunta Qualora l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e, in applicazione dell art. 60, comma 3 del Codice Civile o dell art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai Beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se, dopo il pagamento dell indennizzo, è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei Beneficiari sia dell Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. ART. 12 INVALIDITÀ PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida l indennizzo secondo i criteri che seguono. 12.1 - Invalidità permanente totale Se l infortunio ha come conseguenza l invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma risultante assicurata ai sensi del precedente art. 3. 12.2 - Tabella per invalidità permanenti parziali Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente parziale, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e percentuali seguenti, un indennizzo calcolato sulla somma di invalidità permanente totale risultante assicurata ai sensi del precedente art. 3 e precisamente: Destro Sinistro Perdita totale: - di un arto superiore 70% 60% - della mano o dell avambraccio 60% 50% - di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% 60% - di un arto inferiore all altezza od al di sotto del ginocchio 50% 50% - di un piede 40% 40% - del pollice 18% 16% - dell indice 14% 12% - del mignolo 12% 10% - del medio 8% 6% - dell anulare 8% 6% - di un alluce 5% - di ogni altro dito del piede 3% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità di ambedue gli orecchi 40% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% 12.3 - Invalidità parziali non tabellate - Criteri La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Pagina 4 di 6

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti l indennizzo viene stabilito mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l asportazione totale. L indennizzo per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella, l indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L indennizzo per invalidità permanente verrà corrisposto al 100% della somma assicurata spettante a ciascun Assicurato, se l invalidità permanente stessa risulti pari o superiore al 60%. 12.4 - Franchigia assoluta per invalidità parziali La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanenti parziali non viene effettuata quando la stessa è di grado pari od inferiore al 3% della totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo è liquidato solo per la parte eccedente. ART. 13 RIMBORSO SPESE DI CURA Per la cura delle lesioni causate da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza della somma risultante assicurata ai sensi del precedente art. 3 e dietro presentazione in originale dei documenti giustificativi e della certificazione medica completa (compresa l eventuale cartella clinica): 13.1 - In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico Le spese sostenute durante la degenza in Istituto di cura per: - il trasporto dell Assicurato dal luogo dell infortunio all istituto di cura con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo; - accertamenti diagnostici, analisi di laboratorio ed i relativi ticket; - cure mediche; - onorari dei medici, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, nonché i diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese endoprotesi); - rette di degenza; - trattamenti riabilitativi. 13.2 - Relativamente alle prestazioni sanitarie extra-ricovero Le spese sostenute per: - accertamenti diagnostici, analisi di laboratorio e i relativi ticket; - onorari dei medici; - interventi chirurgici ambulatoriali; - cure mediche; - trattamenti riabilitativi; - noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche. Le spese del presente punto sono rimborsate nella misura dell 80%; il rimanente 20%, con il minimo di 50,00 ed il massimo di 300,00 per ogni infortunio, resta a carico dell Assicurato. ART. 14 DIARIA DA RICOVERO E DA GESSATURA La Società corrisponde all Assicurato la diaria da ricovero o per gessatura risultante assicurata in base al precedente art. 3: a) in caso di ricovero ospedaliero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, per un periodo massimo di 300 giorni per ciascuna annualità assicurativa; b) in caso di applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, la Società liquida la diaria suindicata a partire dal giorno successivo a quello dell infortunio regolarmente denunciato e per un periodo massimo di 120 giorni per ciascuna annualità assicurativa. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a cura ultimata, con presentazione di certificazione medica attestante la durata del ricovero e, per la gessatura, la data di applicazione e quella di rimozione della gessatura stessa. La diaria da ricovero non è cumulabile con quella da gessatura. Pagina 5 di 6

ART. 15 LIQUIDAZIONE Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennizzo per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con quello per il caso di morte. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. ART. 16 CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI INFORTUNI In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione degli infortuni, l Assicurato potrà optare per una delle seguenti alternative: a) deferire la vertenza ad un Collegio di tre medici, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due medici. Le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina o se i due medici non si accordano sul terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei medici, competente per territorio, del luogo dove deve riunirsi il Collegio medico (cioè nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato). Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; b) rivolgersi all Autorità giudiziaria competente a norma di legge. ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, entrambe le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. In tal caso la Società rimborsa il premio in proporzione del tempo che decorre dal momento della cessazione al termine del periodo di assicurazione in corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell infortunio o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. ART. 18 PROROGA DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. ART. 19 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 20 RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all art. 1916 C.C., verso i terzi responsabili dell infortunio. ART. 21 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO Nel caso in cui venga sostituito il veicolo indicato in polizza, deve essere data immediata comunicazione scritta e certa (raccomandata, fax, e-mail) alla Società. Pagina 6 di 6