Matteo Barbero Il bilancio 2013 Torino, 6 maggio 2013
Le misure per lo sblocco dei debiti Il D.L. 35/2013 prevede due ordini di interventi: 1) una deroga al Patto 2013 2) misure per incrementare la liquidità per gli enti con difficoltà di cassa. Si tratta di interventi una tantum, che quindi non modificano la disciplina a regime.
Deroga al Patto Vale 5 miliardi di euro a valere sull annualità 2013. Riguarda 2 tipologie di pagamenti di parte capitale: 1) quelli relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 2) quelli per i quali alla medesima data (31 dicembre 2012) sia stata almeno emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.
Debiti certi, liquidi ed esigibili Un debito certo è certo se non controverso nella sua esistenza (ad esempio per contestazioni, controversie giudiziali ecc.). Un debito è liquido quando il suo ammontare risulta precisamente determinato o facilmente determinabile. Un debito è esigibile quando non è sottoposto a condizioni o termini. Le tre condizioni devono essere verificate al 31 dicembre 2012
Durc e Equitalia L esigibilità di un debito non viene meno in caso di Durc negativo (vedi circolare Mef n. 35/2012) o di emersione di pendenze a seguito delle verifiche ex art. 48-bis. Tali fattori, tuttavia, vanno riverificati e considerati al momento del pagamento effettivo.
Altri debiti rilevanti Si ritiene corretta un interpretazione estensiva che valorizzi, oltre alle fatture, anche: sal (art. 194 dpr 207/2010) e conti finali dei lavori (art. 200). accordi bonari; espropri sottoscritti o approvati; provvedimenti o richieste relativi a trasferimenti, conferimenti e aumenti di capitale a società partecipate; richieste di rimborso. preavvisi di parcella. Anche in tal caso, la dead-line è al 31 dicembre 2012
Le voci escluse Entrate derivanti dalla riscossione di crediti e spese derivanti dalla concessione di crediti. Risorse provenienti dallo Stato e relative spese di parte corrente e in conto capitale per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ovvero legate ai c.d. grandi eventi. I comuni che beneficiano dell'esclusione a presentare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale. Risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'unione europea e relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali o regionali. Risorse trasferite dall'istat e relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti. Deroghe ad comunem (L Aquila, Parma). Spese per i beni oggetto del c.d. federalismo demaniale. Spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti ministeriale (solo per il 2013-2014). con decreto Spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi.
L iter Primo riparto entro il 15 maggio (con decreto del Mef) relativo al 90% della disponibilità totale (4,5 miliardi) Le richieste pervenute sono > 5 miliardi. Secondo riparto entro il 15 luglio relativo al 10% della disponibilità totale (0,5 miliardi), oltre agli eventuali resti del primo riparto. Richieste entro il 5 luglio. Possono partecipare al riparto anche i comuni fra 1.001 e 5.000 abitanti soggetti al Patto.
Il riparto Salvo che la Conferenza Stato-città e autonomie entro 10 maggio non definisca altri criteri, avverrà secondo il seguente ordine di priorità: 1) debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi del codice dei contratti, non estinti alla data dell'8 aprile 2013; 2) altri debiti di parte capitale non estinti alla data dell'8 aprile 2013; 3) debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi del codice dei contratti, pagati prima del 9 aprile 2013; 4) Altri debiti di parte capitale pagati prima del 9 aprile 2013. Gli spazi finanziari che si liberano, sulla base dell'eventuale esclusione di cui ai punti 3 e 4 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento degli stati avanzamento lavori trasmessi entro la data dell'8 aprile.
Sblocco immediato Nelle more del riparto, ciascun ente può effettuare i pagamenti per un importo pari al 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e comunque entro il 50% degli spazi finanziari che verranno richiesti. Occorre dare priorità ai crediti non ancora ceduti pro soluto e in subordine a quelli più antichi..
Sanzione È prevista una sanzione pecuniaria pari a due mensilità di stipendio a carico dei responsabili che, senza giustificato motivo, omettano di: 1) richiedere gli spazi finanziari; 2) pagare in misura inferiore al 90% degli spazi finanziari concessi La sanzione è irrogata dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti su segnalazione del collegio dei revisori. Il relativo importo è acquisito al bilancio dell ente interessato.
Misure per la liquidità 1) Aumento del tetto per le anticipazioni di tesoreria. 2) Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti. Entrambe le misure consentono di fare fronte anche a pagamenti di parte corrente.
Aumento del tetto per le anticipazioni di tesoreria Esso sale da 3/12 a 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente sui primi tre titoli di entrata del bilancio. La deroga vale solo per il 2013, entro il 30 settembre. Ciò significa che, entro tale data, l anticipazione dovrà tornare entro i 3/12. Tale effetto dovrebbe prodursi automaticamente considerato che la norma vincola per una quota pari alla maggiore anticipazione le entrate da Imu. Ne deriva che gli incassi Imu a partire da giugno dovranno essere trattenuti in cassa fino al rientro nel limite.
Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti A tal fine sono disponibili risorse complessive per 2 miliardi per ciascuno degli anni 2013 e 2014. È previsto un doppio riparto: una prima tranche, pari al 90% (1,8 miliardi) entro il 15 maggio, a fronte di richieste da presentare entro entro il 30 aprile; la seconda tranche, pari al 10% (0,2 miliardi), oltre ad eventuali resti del primo riparto, entro il 31 ottobre. Il riparto avverrà in proporzione alle richieste, salvo che la Conferenza Stato-città e autonomie entro 10 maggio non definisca altri criteri.
Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti Possono presentare richiesta tutti gli enti locali di cui all art. 2, comma 1, del Tuel, anche se non soggetti al Patto. Le richieste sono presentate, in deroga agli artt. 42, 203 e 204 del Tuel, mediante apposita modulistica sottoscritta congiuntamente dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario e trasmessa mediante pec o telefax, ovvero consegnata a mano (fa fede la data di ricevimento). A seguito dell accoglimento della richiesta, occorre sottoscrivere un contratto-tipo, senza formalità notarili.
Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti La caratteristiche del prestito sono: rimborso con piano di ammortamento a rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi, da corrispondere a partire dall annualità successiva a quella dell erogazione; durata massima di 30 anni; tasso di interesse pari al rendimento del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni (3,302% per il 2013); possibilità di rimborso anticipato a partire dalla scadenza del 31 maggio 2015.
Anticipazioni dalla Cassa Depositi e Prestiti Gli enti beneficiari vanno incontro ai seguenti vincoli: devono procedere all immediata estinzione dei debiti; devono alla Cassa trasmettere una certificazione analitica entro 45 giorni dall erogazione dell anticipazione; devono portare il fondo svalutazione crediti al 50% per i 5 anni successivi a quello in cui l anticipazione è stata concessa (ferma restando la possibilità di escludere dalla base di calcolo quelli per i quali sia stata analiticamente certificata la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità).
Obblighi procedurali Entro il 29 aprile: accreditamento alla piattaforma per la certificazione telematica dei crediti. Dal 1 giugno al 15 settembre: comunicazione dei debiti per somministrazioni, forniture e appalti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, tramite piattaforma e con separata indicazione di quelli già ceduti o certificati). La comunicazione equivale a certificazione senza data. Entro il 30 giugno: comunicazione ai creditori (anche mediante posta elettronica) dell importo e della data del pagamento. Pubblicazione sul sito internet dei piani di pagamenti con gli importo aggregati per classi di debiti (?).
Emendamenti Anci Estensione dello sblocco anche alle altre obbligazioni maturate al 31/12/2012 (ma occorre trovare la copertura). Sanzioni in caso di mancato pagamento a carico dell ente e non del personale. Eliminazione dei vincolo sull <imu per gli enti che portano l anticipazione di tesorieria a 5/12. Soppressione dell obbligo di incrementare il fondo svalutazione crediti per gli enti che fanno ricorso alle anticipazioni della Cassa.
Il Patto regionale La L. 228/2012 ha riproposto anche per il 2013 il Patto regionale verticale incentivato, già introdotto per il 2012 dall art. 16 del decreto-legge 95/2012. Per il Piemonte, la misura vale 65.871.113 euro, di cui 49.403.335 per i comuni con più di 1.000 abitanti e 16.467.779 per le province, che possono essere destinati a pagamenti di residui di parte capitale. Il riparto dovrà essere definito entro il termine (perentorio) del 31 maggio 2012. Le domande vanno presentate utilizzando l apposito modulo in formato excel, da trasmettere entro il termine perentorio dell 8 maggio esclusivamente mediante posta elettronica certificata dell'ente richiedente all indirizzo: programmazionestrategica-edilizia@cert.regione.piemonte, indicando come oggetto Patto regionale verticale incentivato 2013. Non saranno accettate richieste presentate tardivamente o con mezzi e formati diversi da quello indicato. Nella richiesta occorre indicare, oltre al tipo ed alla denominazione dell ente: - l ammontare dei residui passivi di cui al titolo II della spesa da riportare accertati alla data del 31 dicembre 2012, quali risultati dal rendiconto relativo all esercizio 2012 approvato dal Consiglio o, in mancanza, dalla Giunta; - l ammontare dei pagamenti di parte capitale in conto residui che l'ente deve effettuare nell'esercizio 2013, ma che non sono consentiti dagli attuali vincoli del Patto.
Il Patto regionale I dati vanno inseriti in migliaia di euro senza decimali Ad esempio, se il comune di XXXX intendesse presentare richiesta per un importo di euro 1.214.333 e avesse un volume di residui pari a euro 6.965.632, allora indicherebbe come tipo di ente Comune, come denominazione XXXX, come residui passivi la cifra di 6.966 (in migliaia di euro, arrotondata) e come pagamenti 1.214. La richiesta può essere cumulativa rispetto a quella valida ai fini dell applicazione del decreto legge n. 35/2013.
Altri aiuti Entro il 15 settembre vanno presentate le domande per il Patto regionale verticale non incentivato ed entro il 15 ottobre quelle per il Patto regionale orizzontale. Per il 2013 non si applicherà il Patto orizzontale nazionale.
Patto e gestione associata delle funzioni Le unioni classiche (art. 32 Tuel) NON sono soggette al Patto. Le convenzioni, non essendo soggetti giuridici, NON sono soggette. All interno di ciascuna forma associativa possiamo avere comuni soggetti (> 1000 abitanti) e comuni non soggetti (< 1000 abitanti)
Le conseguenze del Patto I flussi fra i Comuni soggetti e le forme associative sono intercettati dal Patto al momento dell impegno per quanto concerne le spese correnti e del pagamento per quelle in conto capitale. In caso di convenzione, se il Comune capofila è soggetto, il Patto condiziona anche i flussi verso l esterno (ciò non accade per le unioni classiche, le quali, come detto, non sono soggette). Il capofila, nel determinare il proprio obiettivo, non può considerare unicamente la propria quota di spesa relativa alla gestione dei servizi associati, ma deve farsi carico anche delle quote di spesa riferita agli altri comuni (Corte dei conti Emilia-Romagna, parere n. 26/2012).
Le spese di personale Dal 1 gennaio 2013 anche i comuni fra 1.001 e 5.000 abitanti sono soggetti regime in materia di spese di personale vigente per gli enti sottoposti al Patto. In particolare si applicano a tali enti anche i vincoli di cui all articolo 76, comma 7, D.L. 112/2008 con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato (rapporto massimo spese di personale/spese correnti 50%, turn-over al 40% della sepsa dei cessati nell anno precedente e non più per teste ) e quelli di cui all art. 1, comma 557, della L. 296/2006 in relazione al contenimento delle dinamiche retributive e occupazionali (il benchmark è l anno precedente e non più il 2008). Il Mef ha chiarito che possono essere i concorsi avviati lo scorso anno, purché la pubblicazione del calendario delle prove d esame sia avvenuta entro il 31 dicembre 2012 ed il reclutamento delle nuove risorse umane si concluda entro il corrente anno. In tal caso, non vale il limite del turn-over al 40% ma quello per teste. fermo restando l obbligo di riduzione del comma 557.
Le spese di personale Per le assunzioni a tempo determinato, la stipula di convenzioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa vale il limite è quello del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (deroghe per il personale addetto alle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell anno 2009); idem per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio (anche qui il limite è pari al 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009).
Grazie per l attenzione!! Matteo Barbero 011-4322605 334-6009171 matteo.barbero@regione.piemonte.it