COMUNE DI RAVENNA BANDO DI CONCORSO CONTRIBUTO PER L AFFITTO ANNO 2011 Ai sensi dell art.11 della L. n. 431/98, degli artt.38 e 39 della L. R. 24/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n 2264/2010, viene indetto un Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi per l affitto. 1) DESTINATARI E REQUISITI Sono ammessi all erogazione dei contributi i nuclei familiari che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: A) Cittadinanza italiana; Cittadinanza di uno Stato appartenente all Unione Europea; Cittadinanza di uno Stato non appartenente all Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs.286/98 e successive modifiche. B) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario stipulato ai sensi dell ordinamento vigente alla data del Bando per un alloggio sito nel Comune di Ravenna, regolarmente registrato presso l Agenzia delle Entrate; C) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni: la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento d attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore; l alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell art.18 della L.179/92 e successive modifiche, mentre l ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentate legale della cooperativa assegnante. D) Residenza anagrafica nel Comune di Ravenna alla data di presentazione della domanda nonché nell alloggio oggetto del contratto di locazione. E) Canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore ad 850,00. 1
F) Non essere assegnatario di un alloggio ERP o assegnatario di un alloggio comunale, salvi i contratti stipulati ai sensi della L.431/98, della L.392/78 e della legge 359/92; G) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato situato nell ambito della Provincia di Ravenna; Non sono causa di esclusione dal contributo: titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"; titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%; alloggio accatastato presso l'ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio; concessione dell uso dell alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo famigliare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l uso dell alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell alloggio stesso; alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo famigliare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore. H) Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000. Tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei famigliari in cui almeno uno dei componenti abbia un età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%; I) Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, non superiore ad Euro 34.310,00; J) Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati: Fascia A Fascia A1 Fascia B Valore ISEE Valore ISE Incidenza Canone/Valore ISE Fino a 5.000,00 Non inferiore al 14% Valore ISEE Valore ISE Incidenza Canone/Valore ISE Da 5.000,01 Non inferiore al 14% A 11.985,00 Valore ISEE Valore ISE Incidenza Canone/Valore ISE Non superiore a Da 11.985,01 Non inferiore al 24% 17.155,00 A 34.310,00 2
Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'inps e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti: a. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione; b. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci: eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando. I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto l anno 2011. La perdita anche solo di uno dei requisiti comporta l esclusione dal beneficio dalla data della perdita del requisito. Il richiedente è tenuto a comunicare personalmente o con Raccomandata R.R. indirizzata a Ufficio Casa via M. D Azeglio n. 2, ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti dichiarati in sede di domanda. 2) MODALITA DI RITIRO MODULI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda per l ammissione all erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Ravenna; I moduli di domanda di partecipazione possono essere ritirati presso: la sede dell U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico, sita in Ravenna, Via Da Polenta n. 4 le sedi delle Circoscrizioni e possono essere inoltre reperiti sul sito del Comune di Ravenna al seguente indirizzo -http://www.comune.ravenna.it; La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISE/ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. L avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISE / ISEE che ha presentato la domanda di contributo. 3
La consegna delle domande, debitamente compilate da parte degli interessati, deve essere effettuata dal giorno 16 maggio 2011 con scadenza alle ore 12.30 del giorno 20 giugno 2011 e può avvenire: direttamente all UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO sito in Via Da Polenta n. 4 Ravenna - nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12,30 martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a Comune di Ravenna - Ufficio Casa - Piazza del Popolo, 1-48121 Ravenna (farà fede la data del timbro postale) con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di chi sottoscrive la domanda. Alla domanda dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica e la Certificazione Ise /Isee dove sono inseriti: a) dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo famigliare; b) reddito familiare complessivo ai fini IRPEF relativo all ultima dichiarazione dei redditi disponibile. c) ammontare del patrimonio mobiliare indicando la denominazione identificativa degli intermediari finanziari; d) patrimonio immobiliare; e) estremi della registrazione del contratto di locazione ed ammontare del canone di locazione al netto degli oneri accessori; f) eventuale condizione di assenza del coniuge e presenza di figli minori; g) eventuale attività di lavoro o di impresa svolta da entrambi i genitori per i nuclei famigliari con presenza di figli minori; h) eventuale condizione di invalidità; 3) ENTITA DEL CONTRIBUTO TEORICO Il contributo teorico è calcolato sulla base dell incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/00. Fascia Incidenza Canone/Reddito ISE Entità del Contributo Teorico Fascia A Non inferiore al 14% Incidenza canone/reddito ISE Contributo massimo 3.100,00 Fascia A1 Non inferiore al 14% Incidenza Canone/Reddito ISE Contributo massimo 2.700,00 Fascia B Non inferiore al 24% Incidenza Canone/Reddito ISE Contributo massimo 2.325,00 Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione e con decorrenza 01.01.2011 Il calcolo del contributo reale sarà determinato dalla disponibilità effettiva delle risorse stanziate dalla Regione Emilia Romagna 4
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all anno 2010 anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell incidenza, dell avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà al ricalcolo dell incidenza del canone sul valore ISE e quindi l importo del contributo. Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce. In caso di un contratto di locazione cointestato a più famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per il numero dei nuclei familiari, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica. Le frazioni di mese inferiori a gg. 15 sono escluse dal calcolo del contributo. In caso di contributo reale inferiore a 50,00 non si procede alla erogazione. Il contributo non potrà comunque superare il 50% dell importo del canone annuo. 4) ALTRE DISPOSIZIONI Nel caso di risorse economiche inferiori al fabbisogno saranno decisi criteri di ripartizione in percentuale sia a carico del bilancio regionale che quello comunale, determinando autonomamente le percentuali di copertura. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti, oppure nel caso di valore ISE inferiore al canone annuo, il Comune, prima dell erogazione del contributo, può verificare l effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, può escludere dal beneficio economico le domande inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo dopo l effettivo introito da parte del Comune della quota a carico della Regione. Il Comune comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, l avvenuta concessione del contributo con le modalità di erogazione ovvero l eventuale esclusione dallo stesso. All eventuale esclusione dal contributo potranno essere presentate osservazioni e opposizioni entro il termine di gg. 10 consecutivi dal ricevimento della comunicazione da 5
parte dell Amministrazione Comunale. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo. In caso di decesso dell avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato: - all intestatario del contratto di locazione - al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978, nel caso l avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto. Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell art. 6 della L. n. 392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile. Come previsto dalla L. n. 269 del 12/11/04, in caso di morosità, i contributi destinati ai conduttori possono venire erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità, anche tramite l associazione della proprietà edilizia dello stesso locatore. Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto. In caso di presenza di ordinanza di sfratto esecutivo, per il calcolo dell incidenza del canone sul valore ISE, si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento. Ravenna, 16/05/2011 Il Dirigente Dott. ssa Vanna Moro 6