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REGOLAMENTO SPECIALE PARMIGIANO REGGIANO DOP Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 10 del 13 maggio 2008 Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n 1 del 12 giugno 2014 COMITATO DI FILIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO DOP SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA Art. 1 - Oggetto del Regolamento categoria di prodotto negoziabile Parmigiano Reggiano DOP (in sigla Parmigiano Reggiano) e in particolare i seguenti prodotti: - Parmigiano Reggiano Extra o Export 18-24 (in sigla Parm Ext 18 24 ) - Parmigiano Reggiano Extra o Export oltre 24 (in sigla Parm Ext oltre 24 ) - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 12 (in sigla Parm Scelto 12 ) - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 13-18 (in sigla Parm Scelto 13 18 ) - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 19 24 (in sigla Parm Scelto 19 24 ) - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile oltre 24 (in sigla Parm Scelto oltre 24 ) - Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 12 (in sigla Parm Seconda 12 ) - Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 13 18 (in sigla Parm Seconda 13 18 ) - Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 19 24 (in sigla Parm Seconda 19 24 ) Parmigiano Reggiano confezionato (in sigla Parmigiano Raggiano confez.) e in particolare i seguenti prodotti: - Parmigiano Reggiano Extra o Export 18-24 (in sigla Parm Ext 18 24 confez. ) - Parmigiano Reggiano Extra o Export oltre 24 (in sigla Parm Ext oltre 24 confez. ) - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 12 (in sigla Parm Scelto 12 confez. ) - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 13-18 (in sigla Parm Scelto 13 18 confez. ) - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 19 24 (in sigla Parm Scelto 19 24 confez. ) - Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile oltre 24 (in sigla Parm Scelto oltre 24 confez. ) - Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 12 (in sigla Parm Seconda 12 confez. ) - Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 13 18 (in sigla Parm Seconda 13 18 confez. ) - Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 19 24 (in sigla Parm Seconda 19 24 confez. ) Il lotto minimo negoziabile per il prodotto in forme è di 5 (cinque) forme o multipli. I multipli del lotto minimo negoziabile per il prodotto confezionato ammontano a 1 pezzo con una soglia minima di 50 pezzi. Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 [1]

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti Fatte salve le specifiche indicate nella scheda di prodotto, i prodotti citati nell art.1 del suddetto Regolamento, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 884/2004 ( Pacchetto Igiene ); n. 2073/2005 (sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, ivi compresi il latte ed i suoi derivati), n. 2074/2005 (Controlli Sicurezza), n. 2076/2005 (riguardante il Pacchetto Igiene : fissa disposizioni transitorie per l attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004 e n. 882/2004 e che modifica i regolamenti CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004), n. 178/2002 (stabilisce i principi e i requisiti generali di legislazione alimentare), n. 882/2004 (norma quadro dei controlli ufficiali), n. 1881/2006 (tenori massimi contaminanti), al Regolamento CEE n. 2377/90 (residui medicinali), al Reg. n. 1234/2007 del 22/10/2007 ( Regolamento Unico, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli), Reg CE 1255/1999 (relativo all OCM del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, modificato da ultimo dal Reg. CE n. 1152/2007), ), Reg. (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il Decreto del 14/10/2013 recante disposizioni nazionali per l attuazione del Reg. UE 1151/2012 (relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari). Per quanto riguarda l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari: DL n. 109/1992 (attuazione delle direttive CEE n. 395/89 e CEE n. 396/89), Reg. n. 175 del 06/02/1996 (attuazione della direttiva 93/102/CE), Reg. n. 311 del 28/07/1997 (attuazione delle direttive 94/54/CE e 96/21/CE recanti modifiche della direttiva 79/112/CE), Circolare Ministeriale n.165 del 31/03/2000 (linee guida relative all etichettatura), DL n. 68 del 25/02/2000 (attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CE), DL n.259 del 10/08/2000 (attuazione della direttiva 1999/10/CE), DL n.181 del 23/06/2003 (attuazione della direttiva 2000/13/CE), DL n. 114 del 08/02/2006 (attuazione delle direttive 2003/89/CE, e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari), Legge n.4 del 03/02/2011 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari). Al DL n.193 del 6 Novembre 2007 (attuazione alla direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), DL n. 181 del 23 Giugno 2003 (attuazione alla direttiva 2003/89/CE, riguardante gli ingredienti allergenici), al DM n. 209 del 27/2/1996 (attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.95/31/ce, riguardante norme sugli additivi), e a tutte le modifiche, integrazioni, ed applicazioni relative alla materia in discorso. Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle indicate dal Disciplinare di Produzione Dop Parmigiano Reggiano (D.P.R. n. 1296 del 30 Ottobre 1955 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 295 del 22 Dicembre 1955, modificato dai DPR 15 Ottobre 1973, 15 Luglio 1983, 9 Febbraio 1990 e dal Regolamento CE n. 1571/2003 del 5 Settembre 2003). Iscritto nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del Reg. CE n. 1107/96. 2.1 Parmigiano Reggiano Extra o Export 18-24 Nel rispetto del Disciplinare di Produzione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, a partire dal compimento del 18 mese di maturazione o di stagionatura i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l apposizione del marchio Parmigiano-Reggiano Extra o del marchio Parmigiano Reggiano Export. Il Formaggio per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste dal disciplinare del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Con la dicitura 18-24 si intende un Parmigiano Reggiano con 18 o 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 mesi di stagionatura. [2]

2.2 Parmigiano Reggiano Extra o Export oltre 24 Si intende un Parmigiano Reggiano Extra o Export con più di 24 mesi di stagionatura. 2.3 Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 12 Con la qualifica di Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile si intende un formaggio composto da Parmigiano Reggiano scelto con una tolleranza fino al massimo del 12% di Parmigiano Reggiano zero e/o uno. La qualifica di scelto viene attribuita a quelle forme che non presentano difetti evidenti sia esterni che interni (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista e sia al collaudo dell ago e del martello. La qualifica di zero viene assegnata alle forme di Parmigiano Reggiano che presentano evidenti difetti esterni dai quali però non risulti la forma deformata. La qualifica uno viene assegnata alle forme di Parmigiano Reggiano aventi anomalie di struttura evidenti. Con la dicitura 12 si intende un Parmigiano Reggiano con 12 mesi di stagionatura. 2.4 Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 13-18 Si intende un Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile con 13 o 14 o 15 o 16 o 17 o 18 mesi di stagionatura. 2.5 Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile 19-24 Si intende un Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile con 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 mesi di stagionatura. 2.6 Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile oltre 24 Si intende un Parmigiano Reggiano Scelto Mercantile con più di 24 mesi di stagionatura. 2.7 Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 12 Con la qualifica di Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 12 si intende un formaggio composto da Parmigiano Reggiano zero e/o uno con 12 mesi di stagionatura. 2.8 Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 13 18 Si intende un Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta con 13 o 14 o 15 o 16 o 17 o 18 mesi di stagionatura. 2.9 Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta 19 24 Si intende un Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta con 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 mesi di stagionatura. 2.10 Parmigiano Reggiano di Seconda Scelta oltre 24 Si intende un Parmigiano Reggiano Seconda Scelta con più di 24 mesi di stagionatura. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa rinvio al Disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano DOP in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti Il Soggetto Abilitato all Intermediazione all interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi. Campi riguardanti le caratteristiche del prodotto proposte di vendita 1. Mese o mesi di produzione [3]

2. Anno di produzione 3. Numero forme/pezzi nei mesi di produzione 4. Provincia di produzione L operatore che inserisce una proposta di vendita deve selezionare la provincia di produzione, scegliendo tra Bologna, Reggio Emilia, Parma, Mantova e Modena. 5. Comune di produzione 6. Pezzatura media/pezzatura confezione 7. Certificazione 8. Numero di matricola del caseificio produttore del Parmigiano Reggiano 9. Altre informazioni Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto proposte di acquisto 1. Provincia di produzione L operatore che inserisce una proposta di acquisto può selezionare la provincia di produzione, scegliendo tra Bologna, Reggio Emilia, Parma, Mantova e Modena. 2. Tipologia area di produzione 3. Altre informazioni Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri 1. Specifiche di consegna e di ritiro della merce 2. Tempi e modalità di pagamento 3. Tipologia di imballaggio Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI Termini e disposizioni per l esecuzione del contratto (integrazione all art. 9 delle disposizioni generali) Il trasporto della merce deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo refrigerato a norma del trasporto dei generi alimentari freschi. La pesa delle forme deve essere effettuata, salvo patto contrario, nel luogo di ritiro o in quello di consegna della merce. Al momento della consegna della merce da parte del vettore all acquirente, quest ultimo provvederà immediatamente alla pesa delle forme redigendo una documentazione scritto da consegnare al vettore che attesti le modalità di avvenuta operazione di scarico della merce e la pesa delle forme stesse. Diritto di rifiuto della merce (integrazione all art. 11 delle disposizioni generali) Il compratore ha diritto al rifiuto della merce nel caso in cui i marchi di denominazione di origine presentino delle non conformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento di Marchiatura del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole: [4]

1) le Parti potranno convenire, prima dell instaurarsi del procedimento arbitrale, che esso venga regolato dal seguente regolamento arbitrale e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale: - Regolamento della Camera Arbitrale di Parma; - Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia; - Regolamento della Camera Arbitrale di Modena; - Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova; - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano; - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna; - Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze; - Regolamento della Camera Arbitrale di Roma; - Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona; - Regolamento della Camera Arbitrale di Campobasso; - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari; - Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo; - Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari; - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli. 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quella sopra richiamata e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell istituzione prescelta. 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall istituzione che ha adottato tale Regolamento. [5]