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REGIMI DEI MINIMI E FORFETARI Il regime dei contribuenti minimi (dal 2012 denominato Superminimi) di cui all.27 D.L. 98/2011 ha integrato e modificato il vecchio regime dei minimi di cui commi da 96 a 117 dell articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Il regime forfetario è stato introdotto con l art. 9 del Ddl alla Legge Finanziaria 2015 ed è in vigore dal 01/01/2015. Esso ha sostituito il regime delle Nuove iniziative produttive della Legge 388/2000 ed il regime super semplificato. Entrambi i regimi sono riservati alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività di impresa, arte o di lavoro autonomo. REGIME DEI MINIMI Rispetto al regime dei minimi in vigore sino al 31/12/2011, il regime dei cosiddetti superminimi prevede più stringenti condizioni di accesso, riducendo sensibilmente l aliquota dell imposta sostitutiva applicabile (5%) e stabilendo un limite di durata prima inesistente. I contribuenti che si avvalgono di questo regime sono esonerati dagli obblighi della normativa IVA (tranne alcune eccezioni), sono esenti da IRAP, non sono soggetti a studi di settore e parametri e applicano al reddito, calcolato con il principio di cassa, un imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali del 5% Per il contribuente che inizia attività di impresa o lavoro autonomo a partire dal 01.01.2012, il regime non è immediatamente il regime naturale. Questi contribuenti se presumono di rispettare tutti i requisiti previsti sopra, possono avvalersi del regime, barrando l apposita casella nella dichiarazione di inizio attività. Resta in ogni caso valido e prevalente il comportamento concludente, per cui la mancata barratura della casella nel modello di inizio attività AA9/10 non è automaticamente rinuncia all applicazione del regime dei nuovi contribuenti minimi. Infatti, se il contribuente si è comunque comportato da minimo nell anno di inizio attività, sarà al massimo sanzionato per l infedele denuncia di variazione attività. La possibilità di usufruire della permanenza nel regime è fissata nel quarto anno successivo a quello di inizio attività (5 anni: anno di inizio più quattro), anche se quest ultima è avvenuta prima del 01.01.2012, ma in ogni caso, dopo il 31.12.2007. Unica deroga al limite di durata quinquennale è concessa ai contribuenti che, allo scadere del termine del quarto anno successivo a quello di inizio attività, non hanno ancora compiuto il 35esimo anno di età; costoro possono continuare a rimanere nel regime dei contribuenti superminimi fino al periodo di imposta di compimento dei 35 anni, indipendentemente dal giorno del compleanno. Se tale data fosse anche il primo gennaio, il periodo di imposta in cui si compiono 35 anni sarebbe comunque l ultimo periodo di imposta agevolato. OBBLIGHI ED ESONERI DEL CONTRIBUENTE MINIMO I contribuenti nel regime dei minimi, non addebitano l IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (anche intracomunitari e soggetti a reverse charge) e sulle importazioni. Fatture emesse, scontrini e ricevute non devono, pertanto, recare addebito di imposta. Ciononostante sono soggetti ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa IVA e precisamente: Pagina 1 di 11

obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; obbligo di certificazione dei corrispettivi con lo scontrino o la ricevuta fiscale; emettere (e conservare) le fatture senza addebito di imposta e con la dicitura operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, Legge 244/07. Le cessioni e le prestazioni di servizi fatturate con il sistema del reverse charge dovranno recare la dicitura di cui sopra al fine di non far integrare il documento al cliente appaltatore principale o subappaltatore. Le cessioni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati UE, non si considerano cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza diritto di rivalsa e sul documento emesso va annotata la dicitura non costituisce cessione intracomunitaria ex art.41, c.2-bis, del DL 331/93. I nuovi minimi non subiscono nemmeno la ritenuta d acconto. Al fine di renderlo noto al proprio cliente, dovranno inserire in fattura la seguente descrizione regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e per i lavori in mobilità ex art.27, commi 1 e 2, DL 98/2011. Le fatture sono da assoggettarsi, da parte del cliente, ad imposta di bollo di 1,81 per importi superiori ad 77,47 obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al regime dell'inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando obbligatoriamente il modello F24 telematico; obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331); restituire al cessionario o committente le dichiarazioni d intento ricevute dagli esportatori abituali per la non applicazione dell IVA, precisando che, in ogni caso, l operazione avverrà senza addebito di imposta; richiedere l iscrizione preventiva negli elenchi VIES (se già non inclusi in elenco) per poter effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi; presentare la dichiarazione dei redditi. Sono destinatari delle seguenti semplificazioni: esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell IVA esonero dalla registrazione delle fatture emesse esonero dalla registrazione dei corrispettivi esonero dalla registrazione degli acquisti esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (con esclusione di fatture ricevute, bollette doganali e fatture emesse) esonero dalla comunicazione dati IVA esonero dalla dichiarazione annuale IVA esonero dall invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute esonero dalle comunicazioni black list esonero dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) Pagina 2 di 11

REGIME DEI FORFETARI I contribuenti che si avvalgono di questo regime, attivo a partire dal 01/01/2015, applicano ai ricavi, considerati in base al principio di cassa, una percentuale di forfetizzazione definita in base al proprio codice Ateco. Una volta determinata la forfetizzazione, viene applicata un imposta sostitutiva dell IRPEF e addizionali pari al 15%. Il regime opera come regime naturale per cui non è necessario attivare alcuna opzione per accedervi da parte del contribuente, salvo il caso di inizio di una nuova attività per la quale occorre indicare in sede di compilazione del modello di presumere di possedere i requisiti per usufruire del regime barrando, l apposita casella. DIFFERENZE CON IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI: la possibilità di usufruire della permanenza nel regime non subisce limiti temporali o di età, risultando quindi a tempo indeterminato fino a quando il contribuente rispetti i requisiti di accesso o si verifichi un ipotesi di esclusione. Nel caso di perdita dei requisiti in corso d anno, il cambiamento del regime fiscale dal forfettario ad altro regime avviene nell anno successivo e non in corso d anno come avviene per i nuovi contribuenti minimi; la possibilità di avere dipendenti e collaboratori alle proprie dipendenze nei limiti di 5.000,00; l aliquota applicata è pari al 15% contro il 5% dei contribuenti minimi, inoltre il reddito imponibile è calcolato sui ricavi forfetizzati in base ad una tabella (i costi non vengono considerati) mentre nel regime dei Minimi il criterio applicato è quello analitico; SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI I contribuenti forfetari non addebitano l IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti (anche intracomunitari e soggetti a reverse charge) e sulle importazioni. Fatture emesse, scontrini e ricevute non devono, pertanto, recare addebito di imposta. Sono soggetti ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa IVA e precisamente: obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; obbligo di certificazione dei corrispettivi con lo scontrino o la ricevuta fiscale; emettere (e conservare) le fatture senza addebito di imposta e con la dicitura operazione in franchigia da Iva e l eventuale indicazione della norma. Le cessioni e le prestazioni di servizi fatturate con il sistema del reverse charge dovranno recare la dicitura di cui sopra al fine di non far integrare il documento al cliente appaltatore principale o subappaltatore. Le cessioni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati UE, non si considerano cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza diritto di rivalsa e sul documento emesso va annotata la dicitura non costituisce cessione intracomunitaria ex art.41, c.2-bis, del DL 331/93. I soggetti nel nuovo regime non subiscono nemmeno la ritenuta d acconto. Le fatture sono da assoggettarsi, da parte del cliente, ad imposta di bollo di 1,81 per importi superiori ad 77,47 obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell'ipotesi di operazioni soggette al Pagina 3 di 11

regime dell'inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando obbligatoriamente il modello F24 telematico; obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat (cfr. articolo 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331); restituire al cessionario o committente le dichiarazioni d intento ricevute dagli esportatori abituali per la non applicazione dell IVA, precisando che, in ogni caso, l operazione avverrà senza addebito di imposta; richiedere l iscrizione preventiva negli elenchi VIES (se già non inclusi in elenco) per poter effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi; presentare la dichiarazione dei redditi. Sono destinatari delle seguenti semplificazioni: esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell IVA esonero dalla registrazione delle fatture emesse esonero dalla registrazione dei corrispettivi esonero dalla registrazione degli acquisti esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (con esclusione di fatture ricevute, bollette doganali e fatture emesse) esonero dalla comunicazione dati IVA esonero dalla dichiarazione annuale IVA esonero dall invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute esonero dalle comunicazioni black list esonero dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) - dal 2016, per i primi cinque anni di attività è previsto l abbattimento di 1/3 sulla percentuale di forfetizzazione applicata ai ricavi incassati; - dal 2016, gli imprenditori (e NON i lavoratori autonomi) che aderiscono al regime e che sono obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di favore in ambito previdenziale, vale a dire possono calcolare il contributo sul reddito dichiarato, con una contribuzione ridotta del 35%. L adozione di questa agevolazione richiede la presentazione all INPS di una comunicazione telematica. Analogamente ai Contribuenti Minimi, i contributi previdenziali si deducono per cassa fino a concorrenza del reddito imponibile, l eventuale eccedenza va portata in diminuzione del reddito complessivo come onere deducibile (in assenza di altri redditi, l eventuale eccedenza è persa). Pagina 4 di 11

OPERATIVITÀ COL PROGRAMMA Per modificare il regime fiscale di un azienda, occorre impostare il parametro contabile Gestione fiscale (Aziende Anagrafica azienda Dati aziendali Parametri contabili). Tale parametro non è accessibile con il mouse, ma occorre utilizzare la tastiera (tasti freccia su o freccia giù ). Dal 01/01/2015 sono operativi quattro regimi fiscali: O = Contabilità ordinaria S = Contabilità semplificata U = Super Minimi (Art.27 DL 98 2011) Y = Forfetari 2015 (ART. 9 DDL FINANZIARIA 2015) Sia nel regime dei superminimi che dei forfetari, indipendentemente dal fatto che l azienda sia di tipo Impresa piuttosto che Professionista, il reddito viene determinato sulla base del PRINCIPIO DI CASSA. Poiché per le aziende di tipo Impresa non è ammessa la gestione dei conti sospesi (PZ), è possibile operare in due modi: 1. registrare in prima nota solo i documenti pagati; 2. operare come un professionista. Crearsi un mastro dedicato (di tipo PG o EG) con descrizione che faccia intuire che si tratta di un sospeso, e successivamente utilizzare nelle registrazioni conti appartenenti a questo mastro. Sia i contribuenti superminimi che forfetari, non sono tenuti alla valutazione delle rimanenze. Pagina 5 di 11

SUPERMINIMI I documenti di vendita vanno registrati con codice esenzione P01: Invece, per quanto concerne i documenti di acquisto, l iva è totalmente indetraibile: Il reddito è calcolato come differenza tra i componenti positivi (ricavi o compensi, plusvalenze e sopravvenienze attive) e quelli negativi (costi e contributi previdenziali, minusvalenze e sopravvenienze passive). Il reddito così determinato sarà soggetto alla tassazione di un imposta sostituiva dell irpef e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%. Pagina 6 di 11

I conti economici riportano in anagrafica i soli collegamenti al quadro LM (determinazione reddito e imposta dei contribuenti minimi); tali associazioni possono essere al 100% del saldo del conto o al 50% per i conti ad uso promiscuo (ad esempio autoveicoli, spese di telefonia). I conti patrimoniali non presentano associazioni. Pagina 7 di 11

FORFETARI I documenti di vendita vanno registrati con codice esenzione P02: Invece, per quanto concerne i documenti di acquisto, l iva è totalmente indetraibile: Il reddito è calcolato applicando una percentuale di forfetizzazione definita in base al proprio codice Ateco. Una volta determinata la forfetizzazione, viene applicata un imposta sostitutiva dell IRPEF e addizionali pari al 15%. Pagina 8 di 11

Sia i conti economici che patrimoniali, non presentano associazioni; unica eccezione è il conto per i contributi previdenziali versati che è associato al rigo LM35. Nella stampa del bilancio fiscale è possibile verificare il reddito imponibile in base alla % di forfetizzazione sui ricavi contabilizzati: La tabella dei codici Ateco per la forfetizzazione dei ricavi ed è la seguente: PROGRESSIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ Industrie alimentari e (10-11) delle bevande 45.000 40% Commercio all ingrosso 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - e al dettaglio 47.9 50.000 40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e 47.81 40.000 40% bevande Commercio ambulante 47.82-47.89 di altri prodotti 30.000 54% Costruzioni e attività (41-42 - 43) - (68) immobiliari 25.000 86% Intermediari del 46.1 commercio 25.000 62% Attività dei Servizi di alloggio e di (55-56) 50.000 40% ristorazione Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, (64-65 - 66) - (69-70 - 71-72 - 73-74 - Sanitarie, di Istruzione, 75) - (85) - (86-87 - 88) Servizi Finanziari ed 30.000 78% Assicurativi (01-02 - 03) - (05-06 - 07-08 - 09) - (12-13 - 14-15 - 16-17 - 18-19 - 20-21 - 22-23 - 24-25 - 26-27 - 28-29 - 30 - Altre attività 31-32 - 33) - (35) - (36-37 - 38-39) - economiche (49-50 - 51-52 - 53) - (58-59 - 60-61 - 30.000 67% 62-63) - (77-78 - 79-80 - 81-82) -(84) - (90-91 - 92-93) - (94-95 - 96) - (97-98) - (99) Pagina 9 di 11

BENI STRUMENTALI In entrambi i regimi, in caso di acquisto di beni strumentali, i contribuenti possono dedursi l intero costo del bene nell esercizio in cui si è manifestato l acquisto effettivamente sostenuto (pagato). A tal fine, nei piani dei conti Passepartout, sono presenti i seguenti conti: IMPRESE (raggruppamento 80): 704.00500 (Beni strumentali contrib.minimi) e 704.00501 (Beni strumentali contrib.minimi 50%); PROFESSIONISTI (raggruppamento 81): 631.00500 (Beni strumentali contrib.minimi) e 631.00501 (Beni strumentali contrib.minimi 50%); entrambi hanno anche il rispettivo conto sospeso. Anche se non si hanno quote di ammortamento, è consigliato caricare il cespite nel registro per poterlo gestire quando il contribuente uscirà dal regime. L inserimento non avviene da primanota ma dalla funzione Contabilità Gestione Cespiti/immobilizzazioni Immissione/Revisione cespiti dell anno, utilizzando la funzione Inserimento (F4 da tastiera) Occorre valorizzare l'aliquota ordinaria nel campo "Std. fiscale" mentre nel campo "1 anno" e "Anni successivi", la si pone pari a 0% (zero), contestualmente nel campo "Studi- SocComodo" impostare il campo a N (=Nessuno). Quando il contribuente uscirà dal regime di vantaggio, non dovrà effettuare alcun ammortamento perché il cespite è stato acquistato in costanza di regime. Quindi, nell'archivio cespiti nel campo "Anni successivi", l'aliquota sarà sempre pari a 0% (zero). Pagina 10 di 11

Dovrà invece calcolare il valore fiscale del cespite ai fini studi di settore e, per realizzare tale calcolo, si dovrà porre a S o T il campo "Studi-SocComodo. Se l azienda è di tipo impresa e si sostengono costi di manutenzione, occorre utilizzare i conti 715.00500 e 715.00501 che non sono di tipo L e pertanto sono dedotti per intero nell anno, come tutti gli altri costi. Pagina 11 di 11